Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', dei teatri di ospitalita', dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 199. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014», sono soppresse. Art. 2. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogata. Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale, e le societa' cooperative che per statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche». 2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale, e le societa' cooperative che per statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche». 2. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale, e le societa' cooperative che per statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche». 2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 6. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale, e le societa' cooperative che per statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche». 2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 7. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 18». Art. 8. Introduzione dell'art. 8-bis al decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Soggetti che nel corso dei triennio perdono il riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale). - 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3-bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri di rilevante interesse culturale non siano piu' riconosciuti come tali dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, e debbano pertanto essere estromessi dal finanziamento previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente regolamento, se possiedono i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 9 e' scaduto. Si applica l'art. 8. 2. Nel caso in cui residuino ancora due annualita' del triennio, le modalita' di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualita' residue sono quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono alla prima delle due annualita' residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', 13, per le attivita' dei teatri di ospitalita', 14, per le attivita' dei teatri di produzione, e 15, per le attivita' delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti al biennio residuo. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonche' le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5. 3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la seconda delle due annualita' residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del capo II. 4. Nel caso in cui residui ancora solo una annualita' del triennio, le modalita' di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualita' sono quelle previste dall'art. 9, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere d) e e), si riferiscono a tale residua annualita'. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', 13, per le attivita' dei teatri di ospitalita', 14, per le attivita' dei teatri di produzione, e 15, per le attivita' delle accademie di formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi riferiti all'annualita' residua. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonche' le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5. 5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel capo III e nel capo IV. 6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'art. 11.». Art. 9. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016: alla lettera e) le parole: «del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163)» sono sostituite dalle seguenti: «di disciplina dei contributi a valere sul FUS»; i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati. 2. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «23 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre». 3. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «La domanda e' inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse. Art. 10. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «con la relativa determinazione dell'entita' degli incentivi», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio» sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entita' degli incentivi in base all'art. 11». Art. 11. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola: «settanta», e' sostituita dalla seguente: «cento». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono abrogati. Art. 12. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle parole: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio». 2. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», e alla lettera c) la parola: «precedente», e' sostituita dalle seguenti: «in corso». 3. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogato. Art. 13. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, e' sostituito dal seguente: «3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualita', e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli gia' attribuiti ai sensi degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico cosi' attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.». Art. 14. Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: «2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualita' del triennio non puo' comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualita' del triennio.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 16, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', 13, commi 2 e 3, per le attivita' dei teatri di ospitalita', 14, commi 2 e 3, per le attivita' dei teatri di produzione, e 15, commi 2 e 3, per le attivita' delle accademie di formazione teatrale regionali, e nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi dell'art. 11 siano superiori a quelle della prima annualita' del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.». Art. 15. Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, la parola: «settanta», e' sostituita dalla seguente: «cento». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 sono abrogati. Art. 16. Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, lettera c)», sono soppresse. Art. 17. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 1. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3». 2. Al comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, le parole: «, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3» sono soppresse. Art. 18. Disposizione transitoria 1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, per la seconda annualita' del triennio 2017-2019, e' presentata entro il termine del 30 novembre 2017. 2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attivita' svolte nella prima annualita' del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016 e' trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani