Allegato 
 
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di  finanziamento
  annuale  per  progetti  o  programmi  triennali  di  iniziative   e
  attivita' dei teatri di produzione e  ospitalita',  dei  teatri  di
  ospitalita',  dei  teatri  di  produzione  e  delle  accademie   di
  formazione teatrale regionali, in  attuazione  dell'art.  12  della
  legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in  materia
  di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente  della
  Regione 18 ottobre 2016, n. 199. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Modifica all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «e nel rispetto  di  quanto  previsto
dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  187/1  del
26 giugno 2014», sono soppresse. 
 
                               Art. 2. 
Modifica all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. La lettera  i)  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 199/2016 e' abrogata. 
 
                               Art. 3. 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali  o  i
soggetti di diritto privato, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
diversi dalle persone fisiche», sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche,
senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire  gli
utili e gli avanzi di  gestione  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste nell'oggetto sociale, e  le  societa'  cooperative  che  per
statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali
o artistiche». 
    2. Il comma 3  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' abrogato. 
 
                               Art. 4. 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali  o  i
soggetti di diritto privato, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
diversi dalle persone fisiche», sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche,
senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire  gli
utili e gli avanzi di  gestione  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste nell'oggetto sociale, e  le  societa'  cooperative  che  per
statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali
o artistiche». 
    2. Il comma 3  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' abrogato. 
 
                               Art. 5. 
Modifiche all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali  o  i
soggetti di diritto privato, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
diversi dalle persone fisiche», sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche,
senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire  gli
utili e gli avanzi di  gestione  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste nell'oggetto sociale, e  le  societa'  cooperative  che  per
statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali
o artistiche». 
    2. Il comma 3  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' abrogato. 
 
                               Art. 6. 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «gli enti pubblici territoriali  o  i
soggetti di diritto privato, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
diversi dalle persone fisiche», sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche,
senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire  gli
utili e gli avanzi di  gestione  nello  svolgimento  delle  attivita'
previste nell'oggetto sociale, e  le  societa'  cooperative  che  per
statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali
o artistiche». 
    2. Il comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' abrogato. 
 
                               Art. 7. 
Modifica all'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, e le parole: «entro  il  30  settembre  di  ogni
annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di
istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi  dell'art.
18». 
 
                               Art. 8. 
               Introduzione dell'art. 8-bis al decreto 
              del Presidente della Regione n. 199/2016 
 
    1. Dopo l'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
199/2016 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Soggetti che nel corso  dei  triennio  perdono  il
riconoscimento come teatri nazionali o teatri di rilevante  interesse
culturale). - 1. Ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  11,  comma
3-bis, della legge, nel caso in cui i teatri nazionali o i teatri  di
rilevante interesse culturale non siano piu' riconosciuti  come  tali
dal decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo di disciplina dei contributi a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo, e debbano pertanto essere  estromessi  dal  finanziamento
previsto dal regolamento attuativo degli articoli 9, comma 2, lettera
a),  e  11,  comma  3,  della  legge,  essi  possono  richiedere   il
finanziamento previsto dal  presente  regolamento,  se  possiedono  i
requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se il  termine  per
la presentazione delle domande stabilito dall'art. 9 e'  scaduto.  Si
applica l'art. 8. 
    2. Nel caso in cui residuino ancora due annualita' del  triennio,
le modalita' di presentazione della domanda di incentivo per la prima
delle due annualita' residue sono quelle previste dall'art. 9,  commi
1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal  comma
2, lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e  che
la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle
lettere d) e e), si  riferiscono  alla  prima  delle  due  annualita'
residue. Le domande sono valutate con i criteri di cui agli  articoli
12, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita', 13,  per
le attivita' dei teatri di ospitalita',  14,  per  le  attivita'  dei
teatri di produzione, e 15,  per  le  attivita'  delle  accademie  di
formazione teatrale regionali, ma i punteggi numerici  attribuiti  in
base agli indicatori dell'allegato A sono da intendersi  riferiti  al
biennio residuo. Per il resto, si applicano le  disposizioni  di  cui
agli articoli 19, comma 1, 20, comma 1, e 21, nonche' le disposizioni
di cui all'art. 9, commi 4 e 5. 
    3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, per la  seconda  delle  due
annualita' residue del triennio si applicano  tutte  le  disposizioni
del capo II. 
    4. Nel caso  in  cui  residui  ancora  solo  una  annualita'  del
triennio, le modalita' di presentazione della  domanda  di  incentivo
per tale residua annualita' sono quelle previste dall'art. 9, commi 1
e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2,
lettera c), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che  la
relazione annuale ed il piano economico  preventivo,  previsti  dalle
lettere d) e e), si riferiscono a tale residua annualita'. Le domande
sono valutate con i criteri di cui agli articoli 12, per le attivita'
dei teatri di produzione e ospitalita',  13,  per  le  attivita'  dei
teatri di ospitalita', 14, per le attivita' dei teatri di produzione,
e 15,  per  le  attivita'  delle  accademie  di  formazione  teatrale
regionali, ma i punteggi numerici attribuiti in base agli  indicatori
dell'allegato A sono da intendersi riferiti  all'annualita'  residua.
Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  19,
comma 1, 20, comma 1, e 21, nonche' le disposizioni di  cui  all'art.
9, commi 4 e 5. 
    5. In tutti i casi previsti dai commi 2, 3 e 4, si  applicano  le
disposizioni contenute nel capo III e nel capo IV. 
    6. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte
con le risorse del finanziamento annuale di cui all'art. 11.». 
 
                               Art. 9. 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016: 
      alla lettera e) le parole: «del 1° luglio 2014  (Nuovi  criteri
per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo,  di  cui  alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di disciplina dei contributi a valere sul
FUS»; 
      i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati. 
    2. Al comma 3  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «23 novembre», sono sostituite  dalle
seguenti: «15 novembre». 
    3. Al comma 5  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «La domanda e' inammissibile  qualora
il  termine  assegnato  per  provvedere   alla   regolarizzazione   o
integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse. 
 
                              Art. 10. 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016,  le  parole:  «con  la  relativa  determinazione
dell'entita' degli incentivi», sono soppresse, e dopo le parole:  «al
Servizio»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   che   provvede   alla
determinazione dell'entita' degli incentivi in base all'art. 11». 
 
                              Art. 11. 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016,  la  parola:  «settanta»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «cento». 
    2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 sono abrogati. 
 
                              Art. 12. 
Modifiche all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016,  le  parole:  «31  gennaio  rispettivamente  del
secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle parole:
«15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o  al
terzo anno del triennio». 
    2. Al comma 2 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le  parole:  «numeri  3),  4),  5)  e  6)»  sono
sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», e alla lettera  c)  la
parola: «precedente», e' sostituita dalle seguenti: «in corso». 
    3. Il comma 3 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' abrogato. 
 
                              Art. 13. 
Modifiche all'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Il comma 3 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le relazioni riepilogative  dei  progetti  o  programmi  di
iniziative e attivita' svolte nell'annualita' in corso, trasmesse  ai
sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono  valutate  al  fine  di
verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con  le
relazioni culturali triennali e con  le  relazioni  annuali  allegate
alle domande di  incentivo  per  tale  annualita',  e,  nel  caso  di
incongruenza ed incoerenza,  di  attribuire  nuovi  punteggi  di  cui
all'allegato A diversi da  quelli  gia'  attribuiti  ai  sensi  degli
articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14, comma 1, e 15,  comma  1.  Nel
caso in cui il punteggio numerico cosi' attribuito sia inferiore alle
soglie minime di cui agli articoli 12, comma  2,  13,  comma  2,  14,
comma 2, e 15, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per  la
parte rimanente del triennio.». 
 
                              Art. 14. 
Modifiche all'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai  progetti
presentati per la seconda e per la terza annualita' del triennio  non
puo' comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore
di oltre il  sette  per  cento  rispetto  all'incentivo  della  prima
annualita' del triennio.». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente  della
Regione n. 199/2016 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 16,  comma
4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli  incentivi  ai
sensi del combinato disposto degli articoli 19,  commi  3  e  4,  12,
commi 2 e 3, per le attivita' dei teatri di produzione e ospitalita',
13, commi 2 e 3, per le attivita'  dei  teatri  di  ospitalita',  14,
commi 2 e 3, per le attivita' dei teatri di produzione, e 15, commi 2
e  3,  per  le  attivita'  delle  accademie  di  formazione  teatrale
regionali, e nel caso in cui le risorse stanziate ai sensi  dell'art.
11 siano superiori a quelle della prima annualita' del triennio,  non
si applica la disposizione di cui al comma 2.». 
 
                              Art. 15. 
Modifiche all'art. 21 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016,  la  parola:  «settanta»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «cento». 
    2. I commi 2 e 3 dell'art. 21 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016 sono abrogati. 
 
                              Art. 16. 
Modifica all'art. 22 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Alla lettera b) del comma  5  dell'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Regione  n.  199/2016,  le  parole:  «,  qualora  il
soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 18  ed  essa
non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 18,  comma
2, lettera c)», sono soppresse. 
 
                              Art. 17. 
Modifiche all'art. 23 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              199/2016 
 
    1. Al comma 3 dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016,  dopo  le  parole:  «sulle  fasce  di  punteggio
numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare  in
tal modo un punteggio  inferiore  alle  soglie  minime  di  cui  agli
articoli 12, comma 3, 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3». 
    2. Al comma 4 dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 199/2016, le parole: «, e nel  caso  in  cui  non  vengano
rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3,  e  21,
comma 3» sono soppresse. 
 
                              Art. 18. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art.  18
del decreto del Presidente della Regione n. 199/2016, per la  seconda
annualita' del triennio 2017-2019, e' presentata entro il termine del
30 novembre 2017. 
    2. Qualora  il  progetto  o  il  programma  di  iniziative  e  di
attivita' svolte nella prima annualita' del  triennio  2017-2019  non
siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la  domanda
di incentivo di  cui  al  comma  1,  la  relazione  riepilogativa  da
trasmettersi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), del  decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016 e' trasmessa anche  dopo  la
scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della  valutazione
di congruenza e coerenza prevista dall'art. 19, comma 3, del  decreto
del Presidente della Regione n. 199/2016. 
 
                              Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani