Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),», sono soppresse. Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, prima delle parole: «possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III», sono inserite le seguenti: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della legge,», e le parole: «i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o a finalita' mutualistica prevalente», sono sostituite dalle seguenti: «solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attivita' previste nell'oggetto sociale, e le societa' cooperative che per statuto svolgono attivita' esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche». 2. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 e' abrogato. Art. 3. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, e le parole: «entro il 30 settembre di ogni annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'art. 11». 2. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e le parole: «per le successive annualita' del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualita' in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualita' presentato ai sensi dell'art. 15», sono sostituite dalle seguenti: «o di revocare l'incentivo gia' concesso, ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis». Art. 4. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione e», sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati. 2. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre». 3. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «non superiore a trenta», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci», e le parole: «La domanda e' inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente», sono soppresse. Art. 5. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «fanno», e' sostituita dalle seguenti: «possono far», e le parole: «anche i due», sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' degli». Art. 6. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «, con la relativa determinazione dell'entita' dei contributi,», sono soppresse, e dopo le parole: «al Servizio», sono aggiunte le seguenti: «, che provvede alla determinazione dell'entita' degli incentivi in base al comma 4». Art. 7. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «rinuncia», e' sostituita dalla seguente: «accettazione». 2. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, dopo le parole: «a tale valore», sono aggiunte le seguenti: «In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.». Art. 8. Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «settanta», e' sostituita dalla seguente: «cento». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 sono abrogati. Art. 9. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio». 2. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «numeri 3), 4), 5) e 6)» sono sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», alla lettera b) dopo le parole: «nonche' il relativo deficit», sono aggiunte le seguenti: «, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante», e alla lettera c) la parola: «precedente», e' sostituita dalle seguenti: «in corso». 3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 e' abrogato. Art. 10. Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: «3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' in corso, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualita' e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli gia' attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico cosi' attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.». Art. 11. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, la parola: «settanta», e' sostituita dalla seguente: «cento». 2. I commi 2 e 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 sono abrogati. Art. 12. Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11», sono soppresse. Art. 13. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, dopo le parole: «sulle fasce di punteggio numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse,». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' inserito il seguente: «3-bis. L'incentivo e' revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2.». Art. 14. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016: a) alla lettera b) la parola: «sostenuti», e' sostituita dalla seguente: «pagate»; b) alla lettera c) la parola: «sostenute», e' sostituita dalla seguente: «pagate». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.». Art. 15. Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Al comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «dal CUD», sono sostituite dalle seguenti: «dalla Certificazione Unica». Art. 16. Sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento. Art. 17. Disposizione transitoria 1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016, per la terza annualita' del triennio 2016-2018, e' presentata entro il termine del 30 novembre 2017. 2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attivita' svolte nella seconda annualita' del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016 e' trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 15/2016. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: il Presidente: Serracchiani