Allegato 
 
Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di  finanziamento
  annuale  a  progetti  o  a  programmi  di  iniziative  e  attivita'
  triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di
  mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2  e  3,  e  23,
  commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto  2014,  n.  16  (Norme
  regionali in materia di attivita' culturali)», emanato con  decreto
  del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 15. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Modifica all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (CE) 17  giugno  2014,  n.  651/2014  (Regolamento  della
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato),», sono soppresse. 
 
                               Art. 2. 
 
Modifiche all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  15/2016,  prima   delle   parole:   «possono   accedere   ai
finanziamenti di cui al Titolo III», sono inserite le  seguenti:  «Ai
sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della  legge,»,  e
le parole: «i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla  forma
giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro  o
a finalita' mutualistica prevalente», sono sostituite dalle seguenti: 
    «solo i soggetti privati, diversi dalle  persone  fisiche,  senza
finalita' di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli  utili
e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle  attivita'  previste
nell'oggetto sociale, e  le  societa'  cooperative  che  per  statuto
svolgono  attivita'  esclusivamente  o  prevalentemente  culturali  o
artistiche». 
    2. Il comma 3  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016 e' abrogato. 
 
                               Art. 3. 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 15/2016,  e  le  parole:  «entro  il  30  settembre  di  ogni
annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «in sede di
istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi  dell'art.
11». 
    2. Al comma 2  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, e le parole: «per le  successive  annualita'  del
triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per  l'annualita'
in corso, previa verifica positiva del  rendiconto  relativo  a  tale
annualita' presentato ai sensi dell'art. 15», sono  sostituite  dalle
seguenti:  «o  di  revocare  l'incentivo  gia'  concesso,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3-bis». 
 
                               Art. 4. 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  le  parole:  «nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione e», sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f)  sono
abrogati. 
    2. Al comma 3  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole: «30  giugno»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 novembre». 
    3. Al comma 5  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  le  parole:  «non  superiore  a  trenta»,  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci», e le parole:  «La
domanda e' inammissibile qualora il termine assegnato per  provvedere
alla   regolarizzazione   o   integrazione   della   stessa   decorra
inutilmente», sono soppresse. 
 
                               Art. 5. 
 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, la parola: «fanno», e' sostituita dalle seguenti:
«possono far», e le parole: «anche  i  due»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' degli». 
 
                               Art. 6. 
 
Modifiche all'art. 8 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le parole:  «,  con  la  relativa  determinazione
dell'entita' dei contributi,», sono soppresse, e dopo le parole:  «al
Servizio»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   che   provvede   alla
determinazione dell'entita' degli incentivi in base al comma 4». 
 
                               Art. 7. 
 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  15/2016,  la  parola:  «rinuncia»,  e'
sostituita dalla seguente: «accettazione». 
    2. Al comma 4  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, dopo le parole: «a tale valore», sono aggiunte le
seguenti: «In tale ipotesi, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.
32-quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario
non  assegnate  sono  ripartite  a  favore   degli   altri   soggetti
beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'art.  8,  comma  4,  e
previa  comunicazione  dell'esito  del  nuovo  calcolo  ai   soggetti
beneficiari.». 
 
                               Art. 8. 
 
Modifiche all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  la  parola:  «settanta»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «cento». 
    2. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016 sono abrogati. 
 
                               Art. 9. 
 
Modifiche all'art. 11 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  le  parole:  «31  gennaio  rispettivamente  del
secondo e  del  terzo  anno  del  triennio»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 novembre  dell'anno  antecedente,  rispettivamente,  al
secondo o al terzo anno del triennio». 
    2. Al comma 2 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016,  le  parole:  «numeri  3),  4),  5)  e  6)»  sono
sostituite dalle parole: «numeri 3), 4) e 5)», alla lettera  b)  dopo
le parole: «nonche' il relativo deficit», sono aggiunte le  seguenti:
«, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato
dal soggetto istante», e alla lettera c) la parola: «precedente»,  e'
sostituita dalle seguenti: «in corso». 
    3. Il comma 3 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016 e' abrogato. 
 
                              Art. 10. 
 
Modifica all'art. 12 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Il comma 3 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le relazioni riepilogative del progetto o  del  programma  di
iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' in corso,  trasmesse
ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine  di
verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con  le
relazioni culturali triennali e con  le  relazioni  annuali  allegate
alle domande  di  incentivo  per  tale  annualita'  e,  nel  caso  di
incongruenza ed incoerenza,  di  attribuire  nuovi  punteggi  di  cui
all'allegato A diversi da quelli gia' attribuiti ai  sensi  dell'art.
8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio  numerico  cosi'  attribuito
sia inferiore alla soglia minima di  cui  all'art.  8,  comma  2,  il
soggetto non  accede  agli  incentivi  per  la  parte  rimanente  del
triennio.». 
 
                              Art. 11. 
 
Modifiche all'art. 14 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  la  parola:  «settanta»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «cento». 
    2. I commi 2 e 3 dell'art. 14 del decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016 sono abrogati. 
 
                              Art. 12. 
 
Modifica all'art. 15 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Alla lettera b) del comma  4  dell'art.  15  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 15/2016, le parole: «, nel  caso  in  cui
non sia stata presentata la domanda di  cui  all'articolo  11»,  sono
soppresse. 
 
                              Art. 13. 
 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 3 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n.  15/2016,  dopo  le  parole:  «sulle  fasce  di  punteggio
numerico attribuite», sono aggiunte le seguenti: «e a determinare  in
tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'art. 8,
comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle  relazioni  riepilogative
stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento  delle  finalita'
di pubblico interesse,». 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' inserito il seguente: «3-bis.  L'incentivo  e'
revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2.». 
 
                              Art. 14. 
 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016: 
      a) alla lettera b) la parola: «sostenuti», e' sostituita  dalla
seguente: «pagate»; 
      b) alla lettera c) la parola: «sostenute», e' sostituita  dalla
seguente: «pagate». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della
Regione n. 15/2016, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai sensi dell'art.  32-ter  della  legge,  le  iniziative
destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori  del
territorio regionale e nazionale.». 
 
                              Art. 15. 
 
Modifica all'art. 20 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               15/2016 
 
    1. Al comma 6 dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15/2016, le  parole:  «dal  CUD»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla Certificazione Unica». 
 
                              Art. 16. 
 
Sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della
                         Regione n. 15/2016 
 
    1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione
n. 15/2016, sono sostituiti dagli allegati A,  B  e  C  del  presente
Regolamento. 
 
                              Art. 17. 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'art.  11
del decreto del Presidente della Regione n.  15/2016,  per  la  terza
annualita' del triennio 2016-2018, e' presentata entro il termine del
30 novembre 2017. 
    2. Qualora  il  progetto  o  il  programma  di  iniziative  e  di
attivita' svolte nella seconda annualita' del triennio 2016-2018  non
siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la  domanda
di incentivo di  cui  al  comma  1,  la  relazione  riepilogativa  da
trasmettersi ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del  decreto
del Presidente della Regione n. 15/2016 e' trasmessa  anche  dopo  la
scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della  valutazione
di congruenza e coerenza prevista dall'art. 12, comma 3, del  decreto
del Presidente della Regione n. 15/2016. 
 
                              Art. 18. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto: il Presidente: Serracchiani