Art. 10 Rinuncia all'accreditamento. Modifiche all'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003. 1. Al comma 3 dell'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 2. Al comma 4 dell'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «due anni dalla rinuncia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni dalla data dell'ultimo provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.».