Art. 10 
 
Rinuncia all'accreditamento. Modifiche all'art.  76-bis  del  decreto
  del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003. 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 76-bis del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «sei mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «due anni». 
  2. Al comma 4 dell'art. 76-bis del  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «due  anni  dalla  rinuncia»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni dalla data  dell'ultimo
provvedimento   di    cancellazione    dall'elenco    dei    soggetti
accreditati.».