Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, per persone anziane  si  intendono
gli ultra sessantacinquenni. 
  2. Ai fini della  presente  legge,  per  invecchiamento  attivo  si
intende il processo che  favorisce  la  capacita'  della  persona  di
ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado  di
garantire autonomia, benessere, salute,  sicurezza  e  partecipazione
attiva alla vita sociale.