Art. 3 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
  1. La regione persegue le finalita' della presente  legge  mediante
la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle
persone anziane, anche con disabilita', negli ambiti della protezione
e promozione sociale, della  salute  e  sicurezza,  della  formazione
permanente,  del  lavoro,  della  cultura  e  del  turismo   sociale,
dell'impegno civico e del volontariato. 
  2. La regione,  attraverso  il  confronto  con  le  parti  sociali,
definisce e approva il «Programma triennale degli interventi»,  quale
piano integrato e sistemico, per l'attuazione delle  finalita'  della
presente legge. Nel programma triennale  devono  essere  definite  le
modalita', le azioni, gli strumenti e le risorse con  cui  i  diversi
Dipartimenti regionali partecipano e  concorrono  alla  realizzazione
degli interventi. 
  3. La regione, al fine di dare attuazione al  «Programma  triennale
degli interventi»: 
    a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all'attuazione
degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni  Comunali
o loro Associazioni, le Aziende sanitarie; 
    b) promuove la partecipazione degli altri soggetti  pubblici  e/o
privati che operano nei singoli ambiti ottimali; 
    c) sostiene le  Amministrazioni  competenti  a  sviluppare  piani
territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di  innovazione
e complementarieta'. 
  4. Il «Programma triennale degli interventi» di cui al comma  2  e'
predisposto dal Dipartimento  politiche  della  persona,  sulla  base
delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati,  ed
e' approvato entro i primi sessanta giorni  dell'anno  di  decorrenza
del triennio e annualmente puo' essere aggiornato. 
  5.  E'  istituita  la  «Consulta  regionale  per   l'invecchiamento
attivo», presieduta dall'Assessore alla salute e politiche sociali  o
da suo delegato e composta dalle forze  sociali,  dagli  enti  locali
coinvolti nell'erogazione dei servizi alla persona, dalle  ASL  e  da
tutti gli  enti  o  loro  rappresentanze  direttamente  erogatori  di
interventi sui territori. 
  6. La  «Consulta  regionale  per  l'invecchiamento  attivo»  ha  il
compito di: 
    a) predisporre le linee  guida  del  «Programma  triennale  degli
interventi»; 
    b)  monitorare  semestralmente  le  iniziative   realizzate   sul
territorio regionale; 
    c) valutare ex post con cadenza triennale l'efficacia del piano e
dei risultati raggiunti; 
    d)  supportare  l'implementazione  delle  iniziative   innovative
realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.