Art. 3 Programmazione degli interventi 1. La regione persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilita', negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute e sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civico e del volontariato. 2. La regione, attraverso il confronto con le parti sociali, definisce e approva il «Programma triennale degli interventi», quale piano integrato e sistemico, per l'attuazione delle finalita' della presente legge. Nel programma triennale devono essere definite le modalita', le azioni, gli strumenti e le risorse con cui i diversi Dipartimenti regionali partecipano e concorrono alla realizzazione degli interventi. 3. La regione, al fine di dare attuazione al «Programma triennale degli interventi»: a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni Comunali o loro Associazioni, le Aziende sanitarie; b) promuove la partecipazione degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei singoli ambiti ottimali; c) sostiene le Amministrazioni competenti a sviluppare piani territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di innovazione e complementarieta'. 4. Il «Programma triennale degli interventi» di cui al comma 2 e' predisposto dal Dipartimento politiche della persona, sulla base delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati, ed e' approvato entro i primi sessanta giorni dell'anno di decorrenza del triennio e annualmente puo' essere aggiornato. 5. E' istituita la «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo», presieduta dall'Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta dalle forze sociali, dagli enti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi alla persona, dalle ASL e da tutti gli enti o loro rappresentanze direttamente erogatori di interventi sui territori. 6. La «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo» ha il compito di: a) predisporre le linee guida del «Programma triennale degli interventi»; b) monitorare semestralmente le iniziative realizzate sul territorio regionale; c) valutare ex post con cadenza triennale l'efficacia del piano e dei risultati raggiunti; d) supportare l'implementazione delle iniziative innovative realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.