Art. 7 
 
  1. La Regione Basilicata al fine di  favorire  il  potenziamento  e
l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli  anziani  in
attivita' socialmente utili, promuove il servizio  civile  volontario
degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni. 
  2. E' richiesta, all'atto dell'avvio del progetto  con  riferimento
esclusivamente allo specifico settore d'impiego, l'idoneita'  fisica,
certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale. 
  3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 e' espletato  in
attivita' senza scopo  di  lucro  e  in  ambiti  aventi  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) trasporto con mezzi  pubblici  per  l'accesso  a  prestazioni 
sociali e socio sanitarie; 
    b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi
formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche
in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni  sindacali
e di impresa; 
    c) sorveglianza presso le  scuole,  durante  il  movimento  degli
studenti, presso le  mense  e  le  biblioteche  scolastiche  e  sugli
scuolabus; 
    d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili; 
    e)  animazione,  gestione,  custodia  e   vigilanza   di   musei,
biblioteche e parchi  pubblici,  sale  di  ritrovo  e  di  quartiere,
palestre  e  impianti  sportivi,  aree  sportive  attrezzate,  centri
sociali, sportivi, ricreativi e culturali; 
    f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprieta' o  di  uso
pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale; 
    g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di
artigianato locale; 
    h) assistenza, anche domiciliare,  a  minori,  anziani,  soggetti
portatori  di  handicap  e  ad   altre   categorie   a   rischio   di
emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali; 
    i) assistenza culturale e sociale negli  ospedali,  in  tutte  le
strutture ricettive per soggetti deboli  e  nelle  carceri,  in  modo
particolare in quelle minorili; 
    j) attivita'  per  la  prevenzione  delle  dipendenze  (da  cibo,
sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza,  gioco
d'azzardo patologico, shopping compulsivo,  televisione,  internet  e
cellulare); 
    k) interventi di carattere ecologico, stagionali o  straordinari,
nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive; 
    l) campagne e progetti di solidarieta' sociale. 
  4. Gli enti pubblici, i privati e  le  associazioni  che  intendono
promuovere il servizio civile  volontario  degli  anziani  presentano
domande secondo tempi e modalita' stabiliti  dalla  giunta  regionale
attraverso un bando pubblico. 
  L'affidamento  del  servizio  civile  avviene  in  applicazione  di
criteri  preventivamente  stabiliti  e  resi  noti  mediante   avvisi
pubblici nel Comune nel quale l'attivita' viene richiesta. 
  5. L'affidamento del servizio e' regolato con la sottoscrizione  di
un  atto  d'impegno  da  entrambe   le   parti   che   non   comporta
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 
  6. L'atto d'impegno prevede almeno: 
    a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali; 
    b) la facolta' per l'anziano di articolare  l'attivita'  solo  in
alcuni dei moduli temporali previsti; 
    c) l'eventuale copertura  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita'
resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 
    d) la facolta' per l'anziano di recedere dall'impegno; 
    e)  l'impegno  del  volontario  ad  adeguarsi  alle  disposizioni
dettate dalla  normativa  e  alle  prescrizioni  impartite  dall'ente
d'impiego  in  ordine  all'organizzazione   del   servizio   e   alle
particolari condizioni di espletamento. 
  7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile,  devono
stipulare, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro  il
rischio di infortuni, nonche' contro il  rischio  di  responsabilita'
civile verso terzi.