Art. 7 1. La Regione Basilicata al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attivita' socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni. 2. E' richiesta, all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego, l'idoneita' fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale. 3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 e' espletato in attivita' senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche: a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie; b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa; c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus; d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili; e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali; f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprieta' o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale; g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale; h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali; i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili; j) attivita' per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare); k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive; l) campagne e progetti di solidarieta' sociale. 4. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni che intendono promuovere il servizio civile volontario degli anziani presentano domande secondo tempi e modalita' stabiliti dalla giunta regionale attraverso un bando pubblico. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel Comune nel quale l'attivita' viene richiesta. 5. L'affidamento del servizio e' regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 6. L'atto d'impegno prevede almeno: a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali; b) la facolta' per l'anziano di articolare l'attivita' solo in alcuni dei moduli temporali previsti; c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attivita' resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; d) la facolta' per l'anziano di recedere dall'impegno; e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. 7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile, devono stipulare, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonche' contro il rischio di responsabilita' civile verso terzi.