Art. 9 Valutazione degli interventi 1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto dalla «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo» predispone una relazione informativa per il Consiglio regionale nella quale siano evidenziati i seguenti elementi: a) lo stato di attuazione del «Programma triennale degli interventi» per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento; b) eventuali criticita' rilevate; c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.