Art. 9 
 
                    Valutazione degli interventi 
 
  1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto
dalla «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo» predispone una
relazione informativa per il Consiglio regionale  nella  quale  siano
evidenziati i seguenti elementi: 
    a)  lo  stato  di  attuazione  del  «Programma  triennale   degli
interventi» per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi
realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento; 
    b) eventuali criticita' rilevate; 
    c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.