(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 - Parte I del 15 novembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) 1. Al comma 1 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «puo' essere effettuata, da parte» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione Liguria promuove, avvalendosi»; b) le parole: «del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma», sono soppresse; c) le parole: «ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilita' del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma», sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Tale contributo puo' essere destinato alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende.». 2. Al comma 2 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parita' o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale», sono soppresse. 3. Il comma 3 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1, anche gia' erogate da FILSE S.p.a. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Giunta regionale definisce le modalita' di recupero delle somme erogate e non rendicontate.». 4. I commi 4 e 5 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.