(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria  n.  16  -
                    Parte I del 15 novembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale 7 novembre  2013,  n.
  33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 28-bis  della  l.r.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «puo' essere effettuata, da parte» sono  sostituite
dalle seguenti: «la Regione Liguria promuove, avvalendosi»; 
    b) le parole: «del servizio e di riorganizzazione  delle  aziende
di trasporto pubblico locale su gomma», sono soppresse; 
    c) le parole: «ai fini di attivare procedure di esodo  anticipato
e di mobilita' del personale dipendente delle  aziende  di  trasporto
pubblico su gomma», sono sostituite dalle seguenti: «per investimenti
finalizzati al miglioramento  del  trasporto  pubblico  locale.  Tale
contributo puo' essere destinato alla  copertura  degli  ammortamenti
non  sterilizzati  relativi  agli   investimenti   effettuati   dalle
aziende.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 28-bis  della  l.r.  33/2013  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «tenuto   conto   della
riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di
organico a parita' o incremento del servizio offerto, fatte salve  le
riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse  assegnate,
o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale», sono
soppresse. 
  3. Il comma 3 dell'art. 28-bis  della  l.r.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le risorse di cui al comma 1, anche  gia'  erogate  da  FILSE
S.p.a. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte
delle aziende di trasporto stesse secondo le modalita' stabilite  con
deliberazione  della   Giunta   regionale.   In   caso   di   mancata
rendicontazione  la  Giunta  regionale  definisce  le  modalita'   di
recupero delle somme erogate e non rendicontate.». 
  4. I commi 4 e 5 dell'art. 28-bis della l.r. 33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati.