Art. 3 
 
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul  sistema
                        statistico regionale) 
 
  1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 5 della l.r.  7/2008  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: 
    «n-bis) formare, gestire e aggiornare  l'elenco  regionale  degli
intervistatori-rilevatori,  da  istituire  ai  sensi  della  presente
legge, per le rilevazioni statistiche  di  competenza  regionale.  Il
suddetto elenco e' costituito, inoltre, per la rilevazione  di  altre
indagini  di  interesse  statistico  non   comprese   nel   Programma
Statistico Nazionale, come previsto dall'Accordo tra Istat e  Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano in  materia  di  attivita'
statistiche, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281 (Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie  locali),
sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per  i  rapporti
tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano.».