Art. 3 Modifica alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale) 1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «n-bis) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco e' costituito, inoltre, per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall'Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attivita' statistiche, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali), sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.».