Art. 4 Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile) 1. Dopo l'art. 25 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato) - 1. La Regione puo' attivare apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi a favore delle collettivita' danneggiate da eventi calamitosi. 2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e da' pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale. 3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo «Entrate extratributarie» tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» a copertura degli oneri della Missione 11 «Soccorso civile» Programma 2 «Interventi a seguito di calamita' naturali» della spesa».».