Art. 4 
 
Modifica alla legge regionale 17 febbraio  2000,  n.  9  (Adeguamento
della disciplina e  attribuzione  agli  enti  locali  delle  funzioni
           amministrative in materia di protezione civile) 
 
  1. Dopo l'art. 25 della l.r. 9/2000 e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 25-bis (Raccolta fondi tramite conto corrente  dedicato)  -
1. La Regione puo' attivare apposito conto corrente bancario dedicato
alla raccolta di fondi a favore delle  collettivita'  danneggiate  da
eventi calamitosi. 
  2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi
di cui al comma 1  e  da'  pubblico  rendiconto  dell'utilizzo  degli
stessi sul proprio sito istituzionale. 
  3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo «Entrate
extratributarie» tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»  a
copertura degli oneri della Missione 11 «Soccorso civile» Programma 2
«Interventi a seguito di calamita' naturali» della spesa».».