Art. 6 Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) 1. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche alle finalita' di salvaguardia del paesaggio e sono allocate al Titolo 3 «Entrate extra tributarie» tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dell'entrata a copertura degli oneri derivanti dalla Missione 8 «Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa» Programma 1 «Urbanistica e Assetto del territorio» della spesa.».