Art. 6 
 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della
            normativa regionale in materia di paesaggio) 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della l.r. 13/2014 e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche
alle finalita' di salvaguardia  del  paesaggio  e  sono  allocate  al
Titolo 3 «Entrate extra tributarie» tipologia 200 «Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti»  dell'entrata  a  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla
Missione 8 «Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa» Programma 1
«Urbanistica e Assetto del territorio» della spesa.».