Allegato 
 
Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalita'
  di   svolgimento   dell'esame   di   idoneita'   per    l'esercizio
  dell'attivita' di maestro di mountain  bike  e  di  ciclismo  fuori
  strada, nonche' delle modalita' di  funzionamento  e  nomina  della
  Commissione esaminatrice, ai  sensi  dell'art.  121-ter,  comma  4,
  della legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle
  professioni turistiche e del turismo congressuale). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio
2002, n. 2 (Disciplina delle professioni  turistiche  e  del  turismo
congressuale), i programmi e le modalita' di  svolgimento  dell'esame
di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' di  maestro  di  mountain
bike  e  di  ciclismo  fuori  strada,   nonche'   le   modalita'   di
funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice. 
 
                               Art. 2. 
    Programma e modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' 
 
    1. Il programma dell'esame di  idoneita',  che  consiste  in  una
prova orale, verte sulle seguenti materie: 
      a) legislazione turistica regionale; 
      b) cenni sulla storia e  la  morfologia  del  territorio  della
Regione Friuli-Venezia Giulia; 
      c) nozioni di alimentazione sportiva ed integrazione; 
      d) topografia regionale e orientamento; 
      e) utilizzo del GPS e tracciatura dei percorsi; 
      f) elementi di primo soccorso; 
      g)  aspetti  fiscali  e  assicurativi  relativi   alla   libera
professione. 
 
                               Art. 3. 
 Modalita' di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice 
 
    1. L'esame di idoneita' di cui all'art. 2 si svolge di  fronte  a
una Commissione esaminatrice  nominata  dalla  Giunta  regionale,  su
proposta dell'assessore competente in materia di turismo. 
    2. La Commissione esaminatrice dura in carica quattro anni ed  e'
composta: 
      a) dal  direttore  centrale  attivita'  produttive,  turismo  e
cooperazione, o suo delegato, che la presiede; 
      b)  da   un   rappresentante   dell'Amministrazione   regionale
appartenente al Corpo forestale o un suo sostituto; 
      c) dal Presidente  del  Comitato  regionale  della  Federazione
ciclismo italiana o un suo delegato; 
      d) da un rappresentante dell'Azienda per i servizi  sanitari  o
un suo sostituto esperto in primo soccorso e alimentazione. 
    3. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
dell'Amministrazione regionale appartenente al Servizio competente in
materia di turismo. 
    4. La partecipazione alla Commissione esaminatrice dei componenti
esterni di cui al comma 1, lettere c) e  d),  e'  compensata  con  un
gettone  di  presenza  determinato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della  legge  regionale  23
agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi  collegiali  operanti
presso l'Amministrazione regionale). 
    5.  La  Commissione  e'  convocata   dal   Presidente,   mediante
comunicazione scritta anche mediante e-mail  almeno  quindici  giorni
prima della data fissata per la sessione d'esame di idoneita'. 
    6. La Commissione, esaminati i candidati, trasmette i  nominativi
di coloro  che  hanno  superato  l'esame  di  idoneita'  al  Servizio
competente in materia di turismo che provvede  alla  loro  iscrizione
all'elenco di cui all'art. 121-ter, comma 2, della legge regionale n.
2/2002,  rilasciandone,  a  richiesta,   attestazione   di   avvenuta
iscrizione. 
 
                               Art. 4. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani