Allegato Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonche' delle modalita' di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale). (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), i programmi e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' per l'esercizio dell'attivita' di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonche' le modalita' di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice. Art. 2. Programma e modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' 1. Il programma dell'esame di idoneita', che consiste in una prova orale, verte sulle seguenti materie: a) legislazione turistica regionale; b) cenni sulla storia e la morfologia del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; c) nozioni di alimentazione sportiva ed integrazione; d) topografia regionale e orientamento; e) utilizzo del GPS e tracciatura dei percorsi; f) elementi di primo soccorso; g) aspetti fiscali e assicurativi relativi alla libera professione. Art. 3. Modalita' di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice 1. L'esame di idoneita' di cui all'art. 2 si svolge di fronte a una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo. 2. La Commissione esaminatrice dura in carica quattro anni ed e' composta: a) dal direttore centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale appartenente al Corpo forestale o un suo sostituto; c) dal Presidente del Comitato regionale della Federazione ciclismo italiana o un suo delegato; d) da un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo sostituto esperto in primo soccorso e alimentazione. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale appartenente al Servizio competente in materia di turismo. 4. La partecipazione alla Commissione esaminatrice dei componenti esterni di cui al comma 1, lettere c) e d), e' compensata con un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). 5. La Commissione e' convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta anche mediante e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione d'esame di idoneita'. 6. La Commissione, esaminati i candidati, trasmette i nominativi di coloro che hanno superato l'esame di idoneita' al Servizio competente in materia di turismo che provvede alla loro iscrizione all'elenco di cui all'art. 121-ter, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, rilasciandone, a richiesta, attestazione di avvenuta iscrizione. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani