Regolamento di modifica al regolamento di  attuazione  per  l'accesso
  alla misura 13, Indennita'  a  favore  di  agricoltori  delle  zone
  montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020  della  Regione
  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi   dell'art.   31   del
  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e   del
  Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo  sviluppo  rurale
  da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR)
  emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n.
  71. 
 
                               Art. 1. 
 
Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n.
                               71/2016 
 
    1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione  14  aprile
2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura  13,
Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del  programma
di sviluppo rurale 2014-2020 della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 Impegni 
    1. I beneficiari si impegnano a: 
      a) condurre le superfici per le quali e' richiesto l'aiuto  per
un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma 1  o  di  cui
all'art. 13, comma 1; 
      b) per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera
b), mantenere: 
        1) in zona  svantaggiata  ammissibile  le  UBA  per  un  anno
decorrente dalla data di cui all'art. 12,  comma  1  o  all'art.  13,
comma 1; 
        2) il rapporto UBA/ha per un anno decorrente  dalla  data  di
cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1; 
      c) per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera
c), le UBA permangono sul  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia per un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma  1
o all'art. 13, comma 1. 
    2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma  1  comporta
la decadenza dell'aiuto con restituzione  delle  somme  eventualmente
percepite. 
    3. Con deliberazione della Giunta regionale  sono  individuati  i
casi  di  esclusione  dell'aiuto  derivanti  dalla  violazione  degli
impegni  di  cui  al  comma  1,  in  applicazione   della   normativa
comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed
esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo
rurale.». 
 
 
                               Art. 2. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani