Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71. Art. 1. Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 71/2016 1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennita' a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e' sostituito dal seguente: «Art. 19 Impegni 1. I beneficiari si impegnano a: a) condurre le superfici per le quali e' richiesto l'aiuto per un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o di cui all'art. 13, comma 1; b) per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), mantenere: 1) in zona svantaggiata ammissibile le UBA per un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1; 2) il rapporto UBA/ha per un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1; c) per il sistema agricolo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), le UBA permangono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per un anno decorrente dalla data di cui all'art. 12, comma 1 o all'art. 13, comma 1. 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i casi di esclusione dell'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani