Art. 36 
 
Disposizioni sulle  cave.  Modifiche  all'art.  40  del  d.p.g.r.  n.
                              46/R/2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. Ai fini dell'autorizzazione  allo  scarico,  i  titolari  delle
attivita' di cava di cui all'allegato  5,  tabella  6,  punto  2  del
presente regolamento presentano un  piano  di  gestione  delle  acque
meteoriche  comprendente  le  informazioni   di   cui   al   capo   2
dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il
piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalita'  di
gestione  delle  AMD  ritenute  necessarie  alla  tutela  del   corpo
recettore.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' parte integrante  del
progetto di cui all'art. 17 della legge regionale 25 marzo  2015,  n.
35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla  legge  regionale
104/1995, legge regionale 65/1997,  legge  regionale  78/1998,  legge
regionale 10/2010  e  legge  regionale  n.  65/2014).  L'acquisizione
dell'autorizzazione di cui  al  comma  1  rimane  disciplinata  dalle
disposizioni procedurali previste al capo II  della  legge  regionale
35/2015.».