Art. 36 Disposizioni sulle cave. Modifiche all'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 1. Il comma 1 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attivita' di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalita' di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.». 2. Il comma 2 dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 46/R/2008 e' sostituito dal seguente: «2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale 104/1995, legge regionale 65/1997, legge regionale 78/1998, legge regionale 10/2010 e legge regionale n. 65/2014). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della legge regionale 35/2015.».