Art. 4 
 
                      Modificazione all'art. 11 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  25/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Gli ulteriori criteri e modalita' per  la  pubblicazione  degli
atti nell'Albo notiziario della Regione sono individuati dalla Giunta
regionale, con propria deliberazione.».