Art. 11 Sanzioni. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 e' inserito il seguente: «1-bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, commi 3-bis e 3-ter, nei tempi e con le modalita' definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria e' accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.» 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 e' inserito il seguente: «1-ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1-bis comporta la chiusura temporanea dell'attivita' o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.» 4. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis ». 5. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 6, commi 1 e 2».