Art. 11 
 
                              Sanzioni. 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  57/2013,  le
parole: «di cui all'art. 4,  commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 4». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6,
commi 3-bis e 3-ter, nei tempi e  con  le  modalita'  definiti  dalla
deliberazione della Giunta regionale di  cui  all'art.  7,  comporta,
rispettivamente a carico dei gestori di  centri  di  scommesse  e  di
spazi per il  gioco  con  vincita  in  denaro  e  del  personale  ivi
operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una  somma  da  un
minimo di euro 1.000,00 ad un  massimo  di  euro  5.000,00  per  ogni
inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria  e'  accompagnata
da diffida  comunale  nei  confronti  del  gestore  e  del  personale
interessato a partecipare alla prima  offerta  formativa  disponibile
successiva all'accertamento della violazione.» 
  3. Dopo il comma  1-bis  dell'art.  14  della  legge  regionale  n.
57/2013 e' inserito il seguente: 
      «1-ter. L'inosservanza della diffida  di  cui  al  comma  1-bis
comporta la chiusura temporanea  dell'attivita'  o  l'apposizione  di
sigilli agli apparecchi per il  gioco  lecito  fino  all'assolvimento
dell'obbligo formativo.» 
  4. Al comma 2 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  57/2013,  le
parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
ai commi 1 e 1-bis ». 
  5. Al comma 3 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  57/2013,  le
parole: «articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli  5
e 6, commi 1 e 2».