Art. 2 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. Al punto 1 del preambolo della legge  regionale  n.  57/2013  le
parole: «La ludopatia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  gioco
d'azzardo patologico». 
  2. Il punto 3 del preambolo della legge  regionale  n.  57/2013  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011,  n.
300, e 11 maggio 2017,  n.  108,  ha  riconosciuto  alle  regioni  la
potesta' di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del
gioco d'azzardo patologico»; 
  3. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale  n.  57/2013
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Tale potesta' regionale e' confermata dall'intesa sancita
dalla  Conferenza  unificata  in  data  7  settembre  2017   che   ha
l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;» 
  4. Al punto 5 del preambolo della legge  regionale  n.  57/2013  le
parole: «da ludopatia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  gioco
d'azzardo patologico».