Art. 2 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013 1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «La ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «Il gioco d'azzardo patologico». 2. Il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 e' sostituito dal seguente: «3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potesta' di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico»; 3. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 e' inserito il seguente: «3-bis. Tale potesta' regionale e' confermata dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;» 4. Al punto 5 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «da ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «da gioco d'azzardo patologico».