Art. 3 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 la parola: «ludopatia» e' sostituita dalla seguente: «gioco d'azzardo patologico». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 e' sostituita dalla seguente: «d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 773/1931».