Art. 3 
 
                            Definizioni. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
57/2013 la parola: «ludopatia» e' sostituita dalla  seguente:  «gioco
d'azzardo patologico». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
57/2013 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via  non
esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi  dell'art.  88  del
regio decreto 773/1931».