Art. 7 
 
                             Formazione. 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale  n.  57/2013  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 7 (Formazione). - La Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione,  sentiti   la   competente   commissione   consiliare,
l'Osservatorio,  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani   (ANCI)
Toscana e  le  associazioni  di  categoria,  disciplina  i  corsi  di
formazione obbligatori per i gestori di  centri  di  scommesse  e  di
spazi per il gioco con vincita in denaro nonche' per il personale ivi
operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi
e le modalita' di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento  dei
corsi di formazione svolti presso altra regione. 
  2. I costi dei corsi di  formazione  sono  a  carico  dei  soggetti
gestori. 
  3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati: 
    a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico,  attraverso
il riconoscimento delle situazioni di rischio; 
    b) all'attivazione della rete di sostegno; 
    c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di
gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina  sanzionatoria
e alla eventuale regolamentazione locale».