Art. 7 Formazione. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 57/2013 1. L'art. 7 della legge regionale n. 57/2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Formazione). - La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l'Osservatorio, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonche' per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalita' di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione. 2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. 3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati: a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; b) all'attivazione della rete di sostegno; c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale».