Art. 9 Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 53/2013. 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 53/2013 e' inserito il seguente: «Art 8-bis (Campagne di informazione nelle scuole). - 1. La regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco.»