Art. 9 
 
Campagne di informazione nelle scuole.  Inserimento  dell'art.  8-bis
  nella legge regionale n. 53/2013. 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 53/2013  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art 8-bis (Campagne di  informazione  nelle  scuole).  -  1.  La
regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per la  Toscana,
promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole
presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi  e  i  danni
derivanti dalla dipendenza da gioco.»