Art. 2 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre  2017,  n.
  31 (Bilancio di previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni
  finanziari 2018-2020) 
  1. L'art. 2 della legge regionale  n.  31/2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre  forme
di indebitamento per la copertura degli investimenti per  l'esercizio
2018  e  del  saldo  finanziario  negativo  2009,  2014,  2015,  2016
determinato  dalla   mancata   contrazione   dell'indebitamento   per
investimenti autorizzato negli esercizi  medesimi).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15  (Ordinamento
contabile  della  Regione  Liguria)  e  successive  modificazioni   e
integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge  24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2004)),  la
Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'anno  2018  mutui  e
altre forme di indebitamento a copertura: 
    a) degli  investimenti  dell'esercizio  2018  nell'importo  di  €
37.020.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
«Elenco delle spese iscritte  nel  bilancio  di  previsione  2018  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I; 
    b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 autorizzato
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge  regionale  10
novembre 2017, n. 28 (Variazioni  al  bilancio  di  previsione  della
Regione  Liguria  per   gli   anni   finanziari   2017-2019   -   III
provvedimento), nell'importo di  €  59.009.146,18  per  le  finalita'
indicate nell'apposito allegato  «Elenco  delle  spese  iscritte  nel
bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di
indebitamento» - parte II; 
    c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  regionale  n.
28/2017, nell'importo di € 43.158.422,87 per  le  finalita'  indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione  2015  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte III; 
    d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge  regionale  n.
28/2017, nell'importo di € 21.614.128,63 per  le  finalita'  indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione  2014  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte IV; 
    e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge  regionale  n.
28/2017, nell'importo di € 27.313.889,38 per  le  finalita'  indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione  2009  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte V. 
  2. Le condizioni di tasso e durata per  la  contrazione  dei  mutui
sono fissate nei seguenti limiti: 
    a) tasso iniziale massimo di interesse  effettivo:  4  per  cento
annuo; 
    b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le  condizioni  sono
fissate nei limiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente  in
materia. 
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e  2020  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della  missione
50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma
002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di
ammortamento,  comprensive  degli  eventuali  aumenti  del  tasso  di
interesse connessi all'andamento  del  mercato  finanziario,  trovano
copertura nei bilanci relativi.».