Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020) 1. L'art. 2 della legge regionale n. 31/2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). - 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura: a) degli investimenti dell'esercizio 2018 nell'importo di € 37.020.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I; b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 28 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento), nell'importo di € 59.009.146,18 per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II; c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 43.158.422,87 per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III; d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 21.614.128,63 per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV; e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 27.313.889,38 per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti: a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo; b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».