Art. 13 Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «1-bis. Le comunita' esercitano i compiti e le attivita' in materia socio-sanitaria assegnati ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita'), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2, e delle linee di indirizzo approvate ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, della medesima legge provinciale e delle direttive previste dall'art. 15 della presente legge.».