Art. 13 
 
          Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'art.  11  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le comunita' esercitano i compiti e le attivita' in materia
socio-sanitaria  assegnati  ai  sensi  dell'art.  3-bis  della  legge
provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e
delle persone non  autosufficienti  o  con  gravi  disabilita'),  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2, e  delle  linee
di indirizzo approvate ai  sensi  dell'art.  4-bis,  comma  5,  della
medesima legge provinciale e delle direttive  previste  dall'art.  15
della presente legge.».