Art. 15 Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' sostituito dal seguente: «2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le comunita', emana direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto da riservare ai cittadini residenti presso le singole strutture accreditate, le relative tariffe e le modalita' di finanziamento. Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunita' di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona.».