Art. 15 
 
         Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 15 della  legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A tal fine la Giunta provinciale, sentite le  comunita',  emana
direttive per determinare il fabbisogno e la tipologia di posti letto
da riservare ai  cittadini  residenti  presso  le  singole  strutture
accreditate, le relative tariffe e le modalita' di finanziamento.  Le
singole   strutture   accreditate,   sulla   base   delle   direttive
provinciali, stipulano  accordi  contrattuali  con  la  comunita'  di
appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi  sanitari  per
gli aspetti relativi alla fornitura diretta  di  beni  e  prestazioni
sanitarie. Le direttive, in ogni caso, tengono  conto  dell'autonomia
del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona.».