Art. 16 Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale moduli organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino. I moduli organizzativi integrati assicurano all'utente e alla sua famiglia il principio della liberta' di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonche' la compatibilita' con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. All'adozione dei moduli organizzativi integrati si provvede, anche con contenuti operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati, inoltre, distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo i necessari livelli di integrazione. In presenza di un elevato livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo di unita' valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle predette aree e definiscono il progetto individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area anziani dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998. Le unita' valutative multidisciplinari operano in stretto raccordo con il modulo organizzativo integrato.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: · «2-bis. Il modulo organizzativo integrato relativo all'area anziani e' Spazio argento, istituito dalle comunita' secondo quanto previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.». 3. Nel comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «all'attivazione dei punti unici di accesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei moduli organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2-bis». 4. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «6-bis. Per garantire una presa in carico integrata e unitaria della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e sociali e' sviluppata una cartella socio-sanitaria condivisa fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le comunita', le aziende pubbliche di servizi alla persona e le cooperative sociali che gestiscono residenze sanitarie assistenziali e servizi semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le modalita' di condivisione della cartella sociosanitaria da parte degli altri enti gestori accreditati. Con regolamento sono individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».