Art. 16 
 
         Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 21 della  legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Giunta provinciale adotta sul territorio provinciale  moduli
organizzativi integrati coi servizi sociali, diretti all'orientamento
e  alla  presa  in  carico  del  cittadino.  I  moduli  organizzativi
integrati assicurano all'utente e  alla  sua  famiglia  il  principio
della liberta'  di  scelta  in  ordine  all'individuazione  dell'ente
erogatore  dei  servizi,  fatta  salva  la  coerenza  con  le  scelte
terapeutiche  e  assistenziali  nonche'  la  compatibilita'  con   le
esigenze organizzative delle strutture  coinvolte.  All'adozione  dei
moduli organizzativi  integrati  si  provvede,  anche  con  contenuti
operativi e livelli d'integrazione implementati progressivamente, con
deliberazione della Giunta provinciale, previo parere  del  Consiglio
delle autonomie locali e della competente commissione permanente  del
Consiglio provinciale. Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale
sono  individuati,  inoltre,  distinti  percorsi  terapeutici  e   di
sostegno volti al soddisfacimento del bisogno socio-sanitario secondo
i necessari livelli  di  integrazione.  In  presenza  di  un  elevato
livello d'integrazione sanitaria l'accesso ai servizi avviene a mezzo
di unita' valutative multidisciplinari, che  accertano  lo  stato  di
bisogno   nelle   predette   aree   e   definiscono    il    progetto
individualizzato d'intervento, fatto salvo quanto previsto per l'area
anziani dall'art. 4-bis della legge provinciale n.  6  del  1998.  Le
unita' valutative multidisciplinari operano in stretto  raccordo  con
il modulo organizzativo integrato.». 
  2. Dopo il comma 2  dell'art.  21  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  · «2-bis.  Il  modulo  organizzativo  integrato  relativo  all'area
anziani e' Spazio argento, istituito dalle comunita'  secondo  quanto
previsto dall'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998.». 
  3. Nel comma 4 dell'art. 21 della legge  provinciale  sulla  tutela
della salute 2010 le parole:  «all'attivazione  dei  punti  unici  di
accesso» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'adozione  dei  moduli
organizzativi integrati previsti dai commi 2 e 2-bis». 
  4. Dopo il comma 6  dell'art.  21  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per garantire una presa  in  carico  integrata  e  unitaria
della persona anziana, nell'ambito dei sistemi informativi sanitari e
sociali e' sviluppata  una  cartella  socio-sanitaria  condivisa  fra
l'Azienda provinciale  per  i  servizi  sanitari,  le  comunita',  le
aziende pubbliche di servizi alla persona e  le  cooperative  sociali
che  gestiscono   residenze   sanitarie   assistenziali   e   servizi
semi-residenziali. Con specifiche direttive la Provincia definisce le
modalita' di condivisione  della  cartella  sociosanitaria  da  parte
degli  altri  enti  gestori   accreditati.   Con   regolamento   sono
individuati i tipi di dati trattati e le operazioni  eseguibili,  nel
rispetto dei principi previsti dall'art. 22 del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali).».