Art. 17 Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: «5-bis. Le comunita' stipulano gli accordi contrattuali relativi alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati in relazione ai compiti e alle attivita' attribuiti alle comunita' ai sensi dell'art. 3-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 nel rispetto del comma 3 del presente articolo e dell'art. 15 della presente legge.».