Art. 17 
 
          Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale 
                   sulla tutela della salute 2010 
 
  1. Dopo il comma 5  dell'art.  23  della  legge  provinciale  sulla
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le comunita' stipulano gli  accordi  contrattuali  relativi
alle prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti accreditati  in
relazione ai compiti e alle attivita' attribuiti  alle  comunita'  ai
sensi dell'art. 3-bis della legge  provinciale  n.  6  del  1998  nel
rispetto del comma 3 del  presente  articolo  e  dell'art.  15  della
presente legge.».