Art. 18 
 
Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n.
  15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro  famiglie
  e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e  29
  agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15  del  2012
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'assegno di cura  e'  compatibile  con  la  permanenza  presso
strutture     residenziali     ospedaliere,     socio-sanitarie     o
socio-assistenziali  nel  limite  di   novanta   giorni   complessivi
nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso.».