Art. 18 Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) 1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 e' sostituito dal seguente: «3. L'assegno di cura e' compatibile con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali nel limite di novanta giorni complessivi nell'anno, trascorsi i quali l'assegno viene sospeso.».