Art. 19 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'art. 4-bis della
legge provinciale n. 6 del 1998 e degli  altri  moduli  organizzativi
integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla  tutela
della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle  aree
del territorio in cui questi moduli non sono ancora  stati  istituiti
continuano a operare i punti unici di accesso previsti dall'art.  21,
comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute  2010  nel
testo vigente prima  delle  modifiche  previste  dall'art.  16  della
presente legge. 
  2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del  2012,
come modificato dall'art. 18  della  presente  legge,  si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. Le consultazioni previste dall'art. 15,  comma  2,  della  legge
provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'art.
15  della  presente  legge,  sono  effettuate  con  riferimento  alle
direttive per l'anno 2019.