Art. 19 Disposizioni transitorie 1. All'istituzione di Spazio argento ai sensi dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1998 e degli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 si provvede anche in forma progressiva. Nelle aree del territorio in cui questi moduli non sono ancora stati istituiti continuano a operare i punti unici di accesso previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 nel testo vigente prima delle modifiche previste dall'art. 16 della presente legge. 2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dall'art. 18 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. Le consultazioni previste dall'art. 15, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, come modificato dall'art. 15 della presente legge, sono effettuate con riferimento alle direttive per l'anno 2019.