Art. 20 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). 2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). 3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spesa corrente). 4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 16 novembre 2017 Il Presidente della Provincia: Rossi (Omissis)