Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione degli articoli 1 e  4  non  derivano  maggiori
spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio  nella  missione
13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario  regionale
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1
(spese correnti). 
  2.  Dall'applicazione  dell'art.  3  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  missione  18
(relazioni con le altre autonomie territoriali e  locali),  programma
01 (relazioni  finanziarie  con  le  altre  autonomie  territoriali),
titolo 1 (spese correnti). 
  3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 5
e 18, stimata nell'importo di 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019, si provvede integrando lo stanziamento  per  i  medesimi
anni della missione 13 (tutela della salute), programma 01  (servizio
sanitario  regionale  -  finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura
si provvede mediante riduzione, di pari  importo  e  per  i  medesimi
anni, degli  accantonamenti  sui  fondi  di  riserva  previsti  dalla
missione  20  (fondi  e  accantonamenti),  programma  01  (fondi   di
riserva), titolo 1 (spesa corrente). 
  4. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 16 novembre 2017 
 
                                 Il Presidente della Provincia: Rossi 
 
  (Omissis)