Art. 3 
 
         Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale 
                            n. 6 del 1998 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 4-bis (Spazio argento). - 1.  Ogni  comunita'  istituisce  un
presidio interistituzionale, denominato «Spazio argento»,  avente  la
funzione  di  agente  per  la  costruzione  della  rete  territoriale
costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di
interventi  socio-sanitari  e  socio-assistenziali  a  favore   degli
anziani e delle  loro  famiglie,  con  l'obiettivo  di  favorirne  la
qualita' di vita, anche in  un'ottica  di  prevenzione  e  promozione
dell'invecchiamento   attivo,   in   coerenza   con   gli   atti   di
programmazione della Provincia. 
  2.  Il  presidio  interistituzionale  previsto  dal  comma   1   e'
disciplinato  con  riferimento  ai  moduli  organizzativi   integrati
previsti dall'art. 21, comma 2, della  legge  provinciale  23  luglio
2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). 
  3. Le  comunita'  sul  cui  territorio  insiste  una  sola  azienda
pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale  azienda  le
funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalita' e  i  criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 
  4. Spazio  argento  garantisce  la  presa  in  carico  dell'anziano
fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto  individualizzato
d'intervento, in condivisione  con  la  famiglia  e  valorizzando  le
risorse pubbliche e  private.  In  presenza  di  un  elevato  bisogno
socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto  individualizzato  di
intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unita'
valutative   multidisciplinari    cui    compete    la    valutazione
dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale. 
  5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali
e  sentita  la  competente  commissione  permanente   del   Consiglio
provinciale, individua le linee d'indirizzo per la  costituzione  del
modulo organizzativo Spazio argento e le modalita'  per  la  messa  a
disposizione del personale alle dipendenze  dell'Azienda  provinciale
per i  servizi  sanitari.  Per  le  finalita'  di  quest'articolo  la
Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle
aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua  le
forme di collaborazione con  Spazio  argento  degli  enti  del  terzo
settore   che   operano   negli    ambiti    socio-assistenziale    e
socio-sanitario e che  hanno  conseguito  l'accreditamento  ai  sensi
della legge provinciale 27 luglio  2007,  n.  13  (legge  provinciale
sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela
della  salute  2010.  Per  quanto  non   diversamente   previsto   da
quest'articolo si applica l'art. 21, comma 2, della legge provinciale
sulla tutela della salute 2010. 
  6. Spazio argento assume le funzioni che il piano  provinciale  per
le demenze assegna al punto unico di accesso.».