Art. 3 Inserimento dell'art. 4-bis nella legge provinciale n. 6 del 1998 1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Spazio argento). - 1. Ogni comunita' istituisce un presidio interistituzionale, denominato «Spazio argento», avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualita' di vita, anche in un'ottica di prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. 2. Il presidio interistituzionale previsto dal comma 1 e' disciplinato con riferimento ai moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). 3. Le comunita' sul cui territorio insiste una sola azienda pubblica di servizi alla persona possono delegare a tale azienda le funzioni connesse a Spazio argento secondo le modalita' e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 4. Spazio argento garantisce la presa in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, in condivisione con la famiglia e valorizzando le risorse pubbliche e private. In presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni delle unita' valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale. 5. La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le linee d'indirizzo per la costituzione del modulo organizzativo Spazio argento e le modalita' per la messa a disposizione del personale alle dipendenze dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per le finalita' di quest'articolo la Provincia promuove inoltre la messa a disposizione di personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La Provincia individua le forme di collaborazione con Spazio argento degli enti del terzo settore che operano negli ambiti socio-assistenziale e socio-sanitario e che hanno conseguito l'accreditamento ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), o della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Per quanto non diversamente previsto da quest'articolo si applica l'art. 21, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. 6. Spazio argento assume le funzioni che il piano provinciale per le demenze assegna al punto unico di accesso.».