Art. 4 
 
          Integrazioni dell'art. 6 della legge provinciale 
                            n. 6 del 1998 
 
  1. All'inizio del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n.  6
del 1998 sono inserite  le  parole  :  «Fatta  eccezione  per  quanto
previsto dal comma 2-bis,». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge  provinciale  n.  6  del
1998 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I compiti e le  attivita'  attribuiti  ai  sensi  dell'art.
3-bis  sono  finanziati  dal  fondo  provinciale   per   l'assistenza
integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale sulla tutela
della  salute  2010.  Le  corrispondenti   risorse   sono   assegnate
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari  alle  comunita'  nel
rispetto  delle  direttive  previste   dall'art.   15   della   legge
provinciale sulla tutela della salute 2010.».