Art. 4 Integrazioni dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 1. All'inizio del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole : «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-bis,». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: «2-bis. I compiti e le attivita' attribuiti ai sensi dell'art. 3-bis sono finanziati dal fondo provinciale per l'assistenza integrata istituito dall'art. 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. Le corrispondenti risorse sono assegnate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari alle comunita' nel rispetto delle direttive previste dall'art. 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.».