Art. 5 
 
        Sostituzione dell'art. 23-ter della legge provinciale 
                            n. 6 del 1998 
 
  1.  L'art.  23-ter  della  legge  provinciale  n.  6  del  1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23-ter (Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e
di  forme  collaborative  fra  aziende  pubbliche  di  servizi   alla
persona). - 1. La Giunta provinciale promuove e  favorisce  forme  di
collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla  persona  per
accrescere l'efficienza della rete territoriale di  servizi  per  gli
anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3,  della  legge
regionale  21  settembre  2005,  n.  7   (Nuovo   ordinamento   delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche
di servizi alla persona). 
  2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunita'  che  si
associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine  la
Giunta provinciale,  previo  parere  del  Consiglio  delle  autonomie
locali e sentita la competente commissione permanente  del  Consiglio
provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli  incentivi,
relativi, in particolare: 
    a) alle  caratteristiche  dimensionali  minime  per  le  gestioni
associate; 
    b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di
eta'  superiore  a  sessantacinque   anni   residente   in   ciascuna
comunita'.».