Art. 5 Sostituzione dell'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998 1. L'art. 23-ter della legge provinciale n. 6 del 1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 23-ter (Promozione di servizi a dimensione sovracomunitaria e di forme collaborative fra aziende pubbliche di servizi alla persona). - 1. La Giunta provinciale promuove e favorisce forme di collaborazione fra le aziende pubbliche di servizi alla persona per accrescere l'efficienza della rete territoriale di servizi per gli anziani, in coerenza con gli articoli 10 e 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona). 2. La Giunta provinciale promuove e favorisce le comunita' che si associano per la gestione condivisa di Spazio argento. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina i criteri per l'assegnazione degli incentivi, relativi, in particolare: a) alle caratteristiche dimensionali minime per le gestioni associate; b) al bacino potenziale di utenza costituito dalla popolazione di eta' superiore a sessantacinque anni residente in ciascuna comunita'.».