Art. 9 Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: «1. Gli interventi socio-assistenziali previsti da questa legge sono erogati con le modalita' previste da quest'articolo. Fermo restando quanto stabilito dalle norme di settore per l'erogazione dei·servizi socio-sanitari, gli interventi diversi da quelli socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.». 2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e' sostituito dal seguente: «2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per interventi socio-assistenziali quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.».