Art. 9 
 
         Modificazioni dell'art. 22 della legge provinciale 
                    sulle politiche sociali 2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli interventi socio-assistenziali  previsti  da  questa  legge
sono erogati con  le  modalita'  previste  da  quest'articolo.  Fermo
restando quanto stabilito dalle norme  di  settore  per  l'erogazione
dei·servizi  socio-sanitari,  gli  interventi   diversi   da   quelli
socio-assistenziali, se non erogati direttamente dagli enti locali  e
dalla  Provincia,  sono  affidati  secondo  quanto   previsto   dalla
normativa vigente in materia di contratti.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle  politiche
sociali 2007 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Per  i  fini  di  quest'articolo  s'intendono  per  interventi
socio-assistenziali  quelli  che  comportano  l'instaurazione  e   la
gestione di rapporti complessi e  differenziati  con  le  persone  in
ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita.».