Art. 3 
 
Modificazioni della legge provinciale 28  marzo  2003,  n.  4  (legge
                 provinciale sull'agricoltura 2003) 
 
  1.   Nel   comma   4   dell'art.   15   della   legge   provinciale
sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «rate  semestrali  posticipate
scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno» sono inserite le
seguenti: «oppure in rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre
di ogni anno». 
  2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale sull'agricoltura
2003 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per migliorare l'efficienza e la professionalita' dei  consorzi
di miglioramento fondiario di  primo  e  secondo  grado  puo'  essere
concesso loro un  contributo  fino  al  100  per  cento  della  spesa
riconosciuta ammissibile,  a  copertura  dei  costi  per  servizi  di
assistenza   tecnico-amministrativa   specifici.   Le   domande    di
agevolazione sono presentate dai consorzi di miglioramento  fondiario
o dalle loro associazioni di  rappresentanza,  tutela  e  assistenza,
espressamente delegate alla presentazione della domanda e all'incasso
del contributo in nome e per conto del  socio.  L'aiuto  puo'  essere
concesso, secondo i criteri e le  modalita'  stabilite  dalla  Giunta
provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea
in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).». 
  3.   Nel   comma   2   dell'art.   54   della   legge   provinciale
sull'agricoltura 2003 le parole: «un contributo sino al 65 per  cento
della spesa ritenuta ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «un
contributo fino alla misura massima delle percentuali stabilite dalla
normativa dell'Unione europea». 
  4.  Nel  comma  5  dell'art.   54-bis   della   legge   provinciale
sull'agricoltura 2003 le parole: «La Provincia puo'  finanziare  fino
al massimo del 65 per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
Provincia puo' finanziare fino alla misura massima delle  percentuali
stabilite dalla normativa dell'Unione europea». 
  5. Le agevolazioni previste dal comma 2  sono  concesse  anche  con
riferimento all'anno 2017. 
  6. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate sulla  missione  16  (Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca), programma 1 (Sviluppo del  settore
agricolo e del sistema agroalimentare),  titolo  2  (spese  in  conto
capitale). 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede
con gli stanziamenti gia' autorizzati sulla missione 16, programma 1,
titolo 2.