Art. 2 
 
Inserimento dell'art. 64-bis nella legge provinciale sull'agricoltura
                                2003 
 
  1. Dopo l'art. 64 della legge  provinciale  sull'agricoltura  2003,
nel  titolo  I-bis,   e'   inserito   il   seguente:   «Art.   64-bis
(Valorizzazione  dei  masi  agricoli  trentini) -  1.  Al   fine   di
valorizzare l'agricoltura di montagna  la  Provincia  riconosce  alle
imprese  agricole  che  svolgono  attivita'   di   trasformazione   o
commercializzazione dei propri prodotti agricoli la  possibilita'  di
utilizzare in via riservata la denominazione di «maso agricolo» se in
possesso  dei  requisiti  stabiliti  dalla  Giunta   provinciale   in
relazione  alla  particolare  ubicazione   e   alle   caratteristiche
storiche, architettoniche, culturali ed etnografiche delle  strutture
nonche' alle tipologie di attivita' che sono in esse esercitate. 
  2. Le  imprese  agricole  previste  dal  comma  1  possono  esporre
all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un  logo  con
l'indicazione della  denominazione  di  «maso  agricolo».  La  Giunta
provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e  lo
rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta. 
  3. Le imprese agricole che,  in  assenza  dei  requisiti  stabiliti
dalla Giunta  provinciale,  utilizzano  nel  materiale  illustrativo,
pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione
al pubblico la denominazione di «maso agricolo» o  il  relativo  logo
sono soggette al pagamento di una somma da  200  a  1.200  euro.  Per
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  si  osserva   quanto
previsto dall'art. 86, commi 2, 3 e 4. 
  4. L'uso della denominazione di «maso agricolo» e del relativo logo
e' inoltre consentito  agli  esercizi  agrituristici  previsti  dalla
legge provinciale sull'agriturismo 2001 se in possesso dei  requisiti
stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. In tal caso,
per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3
si osserva quanto stabilito dall'art. 11, commi 3 e  4,  della  legge
provinciale sull'agriturismo 2001. 
  5. Resta ferma la possibilita' di utilizzare la parola «maso» nella
denominazione dei soggetti che svolgono attivita' economiche connesse
al territorio.».