Art. 2 Inserimento dell'art. 64-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 1. Dopo l'art. 64 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel titolo I-bis, e' inserito il seguente: «Art. 64-bis (Valorizzazione dei masi agricoli trentini) - 1. Al fine di valorizzare l'agricoltura di montagna la Provincia riconosce alle imprese agricole che svolgono attivita' di trasformazione o commercializzazione dei propri prodotti agricoli la possibilita' di utilizzare in via riservata la denominazione di «maso agricolo» se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alla particolare ubicazione e alle caratteristiche storiche, architettoniche, culturali ed etnografiche delle strutture nonche' alle tipologie di attivita' che sono in esse esercitate. 2. Le imprese agricole previste dal comma 1 possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo con l'indicazione della denominazione di «maso agricolo». La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta. 3. Le imprese agricole che, in assenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, utilizzano nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico la denominazione di «maso agricolo» o il relativo logo sono soggette al pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro. Per l'applicazione della sanzione amministrativa si osserva quanto previsto dall'art. 86, commi 2, 3 e 4. 4. L'uso della denominazione di «maso agricolo» e del relativo logo e' inoltre consentito agli esercizi agrituristici previsti dalla legge provinciale sull'agriturismo 2001 se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. In tal caso, per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 si osserva quanto stabilito dall'art. 11, commi 3 e 4, della legge provinciale sull'agriturismo 2001. 5. Resta ferma la possibilita' di utilizzare la parola «maso» nella denominazione dei soggetti che svolgono attivita' economiche connesse al territorio.».