Art. 11 Norme in materia sanitaria e sociosanitaria 1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea, la parola «Regione» e' sostituita dalla seguente: «Giunta regionale»; b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole « , nonche' per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio». 2. All'art. 48 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «e l'autorizzazione per l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie» sono soppresse, la parola «necessitano» e' sostituita dalla seguente: «necessita» e le parole «e' rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla regione, direzione centrale competente in materia,»; b) al comma 3 le parole «il regolamento adottato» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti adottati» e il terzo periodo e' soppresso. 3. All'art. 49 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole « strutture sanitarie e sociosanitarie » sono inserite le seguenti: «pubbliche e private» e dopo le parole « dei risultati raggiunti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della conformita' ai requisiti di cui al comma 1»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La qualita' di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50. 3-ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che puo' essere superiore al fabbisogno programmato.». 4. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 e' inserito il seguente: «1-bis. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.». 5. Dopo il comma 11 dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti: «11-bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione. 11-ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11-bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo. 11-quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11-bis e 11-ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.». 6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalita' di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attivita' relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione. 7. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo. 8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture. 9. Alla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attivita' assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e le attivita' assistite con gli animali). - 1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e' istituita la Commissione regionale per le terapie e le attivita' assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).»; b) l'art. 5 e' abrogato. 10. Al comma 18 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole « a concedere » sono inserite le seguenti: « e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa prevista ». 11. Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole «alla comunita' di appartenenza» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il perseguimento delle finalita' istituzionali». 12. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attivita'. 13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 14. Per le finalita' di cui al comma 12 e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.