Art. 11 
 
             Norme in materia sanitaria e sociosanitaria 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16  ottobre  2014,
n.  17  (Riordino  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'alinea, la parola «Regione» e' sostituita dalla  seguente:
«Giunta regionale»; 
    b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole « , nonche'
per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio». 
  2. All'art. 48 della legge regionale n. 17/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «e l'autorizzazione  per  l'esercizio  di
attivita' sanitarie  e  sociosanitarie»  sono  soppresse,  la  parola
«necessitano» e' sostituita dalla seguente: «necessita» e  le  parole
«e'  rilasciata  dalle  Aziende  per  l'assistenza  sanitaria»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «delle  strutture  sanitarie  private  e
quella delle strutture pubbliche  sono  rilasciate,  rispettivamente,
dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla  regione,  direzione
centrale competente in materia,»; 
    b) al comma 3 le parole «il regolamento adottato» sono sostituite
dalle seguenti: «i provvedimenti adottati»  e  il  terzo  periodo  e'
soppresso. 
  3. All'art. 49 della legge regionale n. 17/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  2  dopo  le  parole  «   strutture   sanitarie   e
sociosanitarie » sono inserite le seguenti: «pubbliche e  private»  e
dopo le parole « dei risultati raggiunti» sono aggiunte le  seguenti:
«, nonche' della conformita' ai requisiti di cui al comma 1»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. La qualita' di soggetto accreditato costituisce vincolo
per gli enti del Servizio  sanitario  regionale  a  corrispondere  la
remunerazione delle prestazioni erogate  esclusivamente  per  effetto
della stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50. 
      3-ter. La Giunta regionale, al fine di  assicurare  un'efficace
competizione  tra  le  strutture  private   accreditate,   anche   in
considerazione di esigenze  connesse  all'assistenza  espresse  dagli
enti del Servizio sanitario regionale, determina  i  limiti  entro  i
quali procedere ad accreditare un numero di strutture che puo' essere
superiore al fabbisogno programmato.». 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Le Aziende sanitarie territorialmente  competenti,  sulla
base del fabbisogno programmato,  selezionano  le  strutture  private
accreditate  con  le  quali  stipulare  gli   accordi   contrattuali.
Esclusivamente per effetto di  detta  stipula  le  strutture  private
accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri  a  carico  del
Servizio sanitario regionale.». 
  5. Dopo il comma 11 dell'art. 37 della legge regionale 10  novembre
2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita'
e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento
degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale,  programmati  prima
dell'anno 2016, sono  trasferite  in  via  definitiva  qualora  dalla
documentazione in atti sia accertata l'avvenuta  presentazione  della
relativa rendicontazione. 
    11-ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad adottare  i
provvedimenti finali in relazione agli atti di  concessione  riferiti
ai piani di investimento di cui al  comma  11-bis  e,  per  le  quote
anticipate ai sensi dell'art. 4, comma 9, della  legge  regionale  n.
4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a  erogare  il  relativo
saldo. 
    11-quater.  Le  eventuali   economie   contributive   determinate
dall'applicazione dei commi 11-bis e 11-ter vengono utilizzate  dagli
enti  del  Servizio  sanitario  regionale  per  altre  tipologie   di
interventi di investimento.». 
  6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o  contributi
annui costanti, in attuazione di leggi regionali  antecedenti  l'anno
2009 a soggetti pubblici e  privati  senza  finalita'  di  lucro  per
interventi di  investimento  per  strutture  destinate  ad  attivita'
relative alle politiche sociali e famiglia  sono  trasferite  in  via
definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti  della
Direzione centrale  salute,  integrazione  sociosanitaria,  politiche
sociali e  famiglia  sia  accertata  l'avvenuta  presentazione  della
relativa rendicontazione. 
  7.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  adottare   i
provvedimenti finali in relazione agli atti di  concessione  riferiti
ai contributi di cui al comma 6 e, per le  quote  in  conto  capitale
eventualmente anticipate in misura inferiore  al  100  per  cento,  a
erogare il relativo saldo. 
  8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione
dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri  interventi
di investimento sulle medesime strutture. 
  9. Alla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in  materia  di
terapie e attivita' assistite con gli animali  (pet  therapy)),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e  le  attivita'
assistite con gli animali). - 1. Presso la Direzione centrale salute,
integrazione  sociosanitaria,  politiche  sociali   e   famiglia   e'
istituita la Commissione regionale per  le  terapie  e  le  attivita'
assistite  con  gli  animali.  La   composizione,   la   durata,   il
funzionamento  e,  sulla  base  delle  linee  guida   nazionali,   le
specifiche  funzioni  sono  determinati  con  decreto  del   relativo
direttore centrale, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e  5,  della  legge
regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).»; 
    b) l'art. 5 e' abrogato. 
  10. Al comma 18 dell'art. 8 della legge regionale 11  agosto  2016,
n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole « a
concedere » sono inserite le  seguenti:  «  e  a  trasferire  in  via
anticipata nella misura del 100 per cento della spesa prevista ». 
  11. Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n.
31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole
«alla comunita' di appartenenza» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'
per il perseguimento delle finalita' istituzionali». 
  12.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'Associazione Diamo peso  al  benessere  di  Udine  un  contributo
straordinario per il sostegno  del  suo  funzionamento  e  della  sua
attivita'. 
  13. La domanda per la concessione del contributo di  cui  al  comma
12, corredata di una  relazione  illustrativa  e  del  preventivo  di
spesa, e' presentata alla Direzione centrale competente in materia di
salute e politiche sociali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Nel  decreto  di  concessione
sono  stabilite  le  modalita'  di  erogazione   e   i   termini   di
rendicontazione del contributo. Il contributo puo' essere erogato  in
via anticipata e in un'unica soluzione. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 12 e' autorizzata la spesa  di
30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla  Missione  n.  13  (Tutela
della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio
regionale per gli anni 2018-2020. 
  15. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  14  si
provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela
della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio
regionale per gli anni 2018-2020.