Art. 12 
 
                         Norme istituzionali 
 
  1. All' art.  1  della  legge  regionale  27  maggio  1983,  n.  41
(Disposizioni per la pubblicita' della  situazione  patrimoniale  dei
Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «sessanta giorni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni»; 
    b) al comma 2 dopo le parole «Gli adempimenti indicati  al  comma
1» sono inserite le seguenti: « , a  esclusione  di  quelli  relativi
alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari,  titoli
di Stato o in altre utilita' finanziarie». 
  2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n.  41/1983  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso
l'Ufficio di Presidenza predetto il quale  provvede,  altresi',  alla
pubblicazione delle medesime secondo le  modalita'  prescritte  dalla
normativa nazionale vigente.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 4-bis  della  legge  regionale  28  ottobre
1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei  gruppi  consiliari),  le
parole «Qualora al gruppo misto appartengano» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Qualora al gruppo consiliare appartengano». 
  4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere  dalla  XII
legislatura. 
  5. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 44 (Legge collegata alla  manovra  di  bilancio  2018-2020),
sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Il parere di  conformita'  e'  espresso  nel  termine  di
trenta giorni dalla richiesta di  pagamento  da  una  commissione  di
valutazione  nominata  con  decreto  dell'Avvocato  della  regione  e
composta da due avvocati  assegnati  all'avvocatura  e  da  un  terzo
avvocato  designato  dal  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  di
Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo. 
    8-ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della  commissione
di valutazione al  solo  componente  esterno  spetta  un  gettone  di
presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.». 
  6. Per le finalita' di cui al comma 8-ter dell'art. 8  della  legge
regionale n. 44/2017, come inserito dal comma 5,  e'  autorizzata  la
spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a  valere  sulla  Missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)  -  Programma  n.  11
(Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato
di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 
  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si  provvede
mediante rimodulazione di pari  importo  all'interno  Missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)  -  Programma  n.  11
(Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato
di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.