Art. 12 Norme istituzionali 1. All' art. 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; b) al comma 2 dopo le parole «Gli adempimenti indicati al comma 1» sono inserite le seguenti: « , a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie». 2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1983 e' sostituito dal seguente: «3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresi', alla pubblicazione delle medesime secondo le modalita' prescritte dalla normativa nazionale vigente.». 3. Al comma 3 dell'art. 4-bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole «Qualora al gruppo misto appartengano» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora al gruppo consiliare appartengano». 4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura. 5. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono inseriti i seguenti: «8-bis. Il parere di conformita' e' espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della regione e composta da due avvocati assegnati all'avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo. 8-ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.». 6. Per le finalita' di cui al comma 8-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 44/2017, come inserito dal comma 5, e' autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.