Art. 4 
 
                Norme in materia di autonomie locali 
               e coordinamento della finanza pubblica 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dall' art. 21, comma 1,  della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti  a  ridurre
dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock  di
debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato  ai  fini
del pareggio. 
  2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 21, comma  3,  lettera  c),
della  legge  regionale  n. 18/2015,   considerata   la   particolare
rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione
e' fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018. 
  3. L'amministrazione regionale e'  autorizzata  ad  assegnare  e  a
erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie
riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti
attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalita' dell'art. 17 della
legge regionale 21 aprile  2017,  n.  9  (Funzioni  onorifiche  delle
soppresse Province e altre norme in materia di enti locali,  Centrale
unica di committenza regionale,  personale  del  Comparto  unico  del
pubblico impiego regionale e locale, trasporti e  infrastrutture),  a
valere sulle risorse previste per l'anno 2018. 
  4. Il comma 1-quater dell'art. 31 della legge regionale n.  18/2015
e' sostituito dal seguente: 
    «1-quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla
Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni
dal termine fissato dalla normativa statale in materia, e'  applicata
una sanzione  a  valere  sui  trasferimenti  spettanti  all'ente  per
l'esercizio successivo. La misura della sanzione e' pari allo 0,5 per
cento  della  quota  ordinaria  del   fondo   ordinario   transitorio
comunale.». 
  5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale del 28 dicembre
2017, n. 44 (Legge collegata alla  manovra  di  bilancio  2018-2020),
dopo  le  parole  «funzioni  comunali  residue,»  sono  inserite   le
seguenti: «e' consentita» e  le  parole  «,  comporta  unicamente  le
conseguenze finanziarie di cui al comma 11  dell  articolo  10  della
legge regionale del 28 dicembre 2017,  n.  45  (Legge  di  stabilita'
2018)» sono soppresse. 
  6. Al comma 5 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  44/2017  le
parole « il 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « novanta
giorni dall'adozione della deliberazione della  Giunta  regionale  di
cui all' art. 27, comma 4, della legge regionale n. 26/2014  »  e  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  7. Al comma 14 dell'articolo 9 della  legge  regionale  44/2017  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  8. Al comma 22 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  44/2017  le
parole «come inserito dal comma 21,»  sono  soppresse  e  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di mancato rispetto  del
termine di cui al periodo precedente  e'  applicata  una  sanzione  a
valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019.  La
misura della  sanzione  e'  pari  allo  0,5  per  cento  della  quota
ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale». 
  9. Al comma 29 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 dopo le
parole « rapporti giuridici attivi  e  passivi  »  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche per il  tramite  di  variazioni  compensative  nei
confronti del servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali
della Direzione  centrale  autonomie  locali  e  coordinamento  delle
riforme ». 
  10. Al comma 36 dell'art. 9 della legge regionale n.  44/2017  dopo
le parole «20.173.472 euro» sono aggiunte le seguenti:  «  ,  di  cui
12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall' art. 12,  comma  6,
della legge regionale 37/2017». 
  11. Il comma 37 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  44/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da  33  a  36  e'
pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311  euro  ai  fini  di  quanto
previsto dall' art. 12, comma 6, della legge regionale n. 37/2017 per
l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo e' pari a
35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini  di  quanto  previsto
dall'art. 12, comma 6, della legge regionale 37/2017». 
  12. Il comma 45 dell'art. 9 della legge  regionale  n.  44/2017  e'
abrogato. 
  13. Il comma 11 dell'art. 10  della  legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' abrogato. 
  14. Dopo il comma 18 dell'art. 10 della legge regionale n.  45/2017
sono inseriti i seguenti: 
    «18-bis. Le  risorse  di  cui  al  comma  17,  lettera  b),  sono
destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo
per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020. 
    18-ter. Le risorse di cui al comma 18-bis, utilizzate secondo  le
modalita' definite dall'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, sono
destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei
Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27
marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse
agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta
funghi, imposte e tributi, autonomie  locali  e  coordinamento  della
finanza  pubblica,  funzione  pubblica,  infrastrutture,  territorio,
ambiente,  energia,  attivita'  produttive,  cooperazione,   turismo,
lavoro,   biodiversita',    paesaggio,    salute    e    disposizioni
istituzionali),   non   partecipano    alle    Unioni    territoriali
intercomunali, ma che deliberano  l'adesione  alle  stesse  ai  sensi
dell' art. 6, comma 2, della legge regionale n. 26/2014, entro il  31
luglio 2018.». 
  15. Al comma 19 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017  dopo
le parole «comma 16» sono inserite le seguenti: « ,  con  riferimento
alle quote di cui al comma 17, lettere a) e c), ». 
  16. Al comma 43 dell'art. 10 della legge  regionale  n. 45/2017  le
parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 
  17. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata,  a  integrazione
delle somme stanziate dall'art. 10, comma 99, della  legge  regionale
n.  45/2017,  e  del  relativo  patto   territoriale   con   l'Unione
territoriale intercomunale Tagliamento,  a  finanziare  i  lavori  di
completamento della sala di  refezione  scolastica  dell'edificio  ex
Consorzio agrario a uso polifunzionale e  scolastico  del  Comune  di
Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018. 
  18. Per le finalita' di cui al comma 17 e' autorizzata la spesa  di
500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  19. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  17  si
provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato: 
    a) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020; 
    b) 185.000 euro per l'anno 2018 a  valere  sulla  Missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  3
(Gestione economica, finanziaria, programmazione,  provveditorato)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020; 
    c) 65.000 euro per l'anno 2018  a  valere  sulla  Missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  3
(Gestione economica, finanziaria, programmazione,  provveditorato)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  20. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata,  a  integrazione
delle somme stanziate dall' art. 10, comma 99, della legge  regionale
n.  45/2017  e  del  relativo   patto   territoriale   con   l'Unione
territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli  interventi
relativi al completamento  delle  infrastrutture  primarie  del  Polo
turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro
per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di  700.000  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  21. Per le finalita' di cui al comma 20  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa  in
ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere
sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali)  -  Programma  n.  1  (Relazioni  finanziarie  con  le  altre
autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  22. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  20  si
provvede mediante  storno  di  pari  importo  per  700.000  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20  (Fondi
e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo  n.  1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2018-2020. 
  23. In via di interpretazione autentica dell' art. 10,  comma  100,
della legge regionale n. 45/2017 e dell'art. 8,  comma  5-bis,  della
legge regionale n. 18/2015, le regolazioni finanziarie tra  comuni  e
unioni  territoriali  intercomunali  riguardano  anche  le   funzioni
comunali che nell'anno 2017 i comuni hanno continuato a esercitare  o
gestire in forma singola ancorche' da esercitarsi  normativamente  in
forma  associata  tramite  l'unione  territoriale  intercomunale  cui
aderiscono e devono tener conto delle risorse  finanziarie  assegnate
dalla regione e del periodo di effettivo esercizio o  gestione  delle
funzioni medesime da parte dei comuni  e  delle  unioni  territoriali
intercomunali. 
  24.  I  beni  mobili  acquisiti  dall'Amministrazione  regionale  e
destinati alla funzione della viabilita' provinciale trasferita  alla
regione ai sensi dell' art. 32  della  legge  regionale  12  dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema  regione  -  Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   unioni   territoriali
intercomunali  e  riallocazione  di  funzioni  amministrative),  sono
ceduti in proprieta' alla Societa' Friuli-Venezia Giulia  Strade  SpA
con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti. 
  25. I verbali di consegna di cui al comma 24  costituiscono  titolo
per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto. 
  26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione  operativa
dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali, gli enti locali
della regione che sono associati  all'Associazione  nazionale  comuni
italiani (ANCI)  del  Friuli-Venezia  Giulia  possono  avvalersi  dei
centri di competenza costituiti dall'ANCI del  Friuli-Venezia  Giulia
per le attivita' e i servizi formativi, informativi,  di  supporto  e
operativi, nonche' per l'accompagnamento ai processi di  sviluppo  di
area vasta e per la comunicazione istituzionale. 
  27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti  dall'ANCI  del
Friuli-Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze  del  personale
del comparto unico del pubblico impiego regionale  e  locale.  A  tal
fine la regione,  d'intesa  con  l'ANCI  del  Friuli-Venezia  Giulia,
disciplina e istituisce un elenco di formatori  interni  al  comparto
medesimo. 
  28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali
a sostegno dell'operativita' dei Corpi di polizia locale,  finanziati
dalla regione nell'ambito della II Area dei  programmi  regionali  di
finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni  2016
e 2017, di cui all' art. 4 della legge regionale del 29 aprile  2009,
n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della polizia locale), sono rispettivamente prorogati  al  30  giugno
2019 per l'effettuazione delle spese e al 30 settembre  2019  per  la
rendicontazione delle spese sostenute. 
  29.  Il  termine  del  31  marzo  2018,  relativo  agli  interventi
realizzati  dagli  enti  locali  per  la  sicurezza  delle  case   di
abitazione finanziati dalla regione nell'ambito della I Area e  della
III Area del programma  regionale  di  finanziamento  in  materia  di
politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'art. 4 della legge
regionale n. 9/2009, e' prorogato al 31 agosto 2018. 
  30. Al comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 9/2009 dopo
le parole «contributi ai cittadini» sono aggiunte le seguenti: «sulle
spese gia' sostenute nell'anno di riferimento». 
  31. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale  11  dicembre
2003, n. 19 (Riordino del  sistema  delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per dare attuazione al principio di cui all'art.  3,  comma
1, l'organo di revisione collabora, in particolare,  con  gli  organi
amministrativi  delle  aziende  nell'attivita'  di  programmazione  e
controllo   economico-finanziario   per   individuare   e   prevenire
situazioni di criticita'. L'organo di revisione redige  un  documento
di sintesi  degli  indici  di  bilancio,  attestanti  la  regolarita'
contabile e la stabilita' economica e finanziaria, da  allegare  alla
relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  di  approvazione   del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione,  al  fine  di
evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.». 
  32. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della legge regionale  n.  19/2003
sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. Le aziende nominano l'organo  monocratico  di  revisione
economico-finanziaria tra i soggetti iscritti  nell'elenco  regionale
dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27
della legge regionale 17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della
finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche   a
disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009   e   26/2014
concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista. 
    10-ter. Con regolamento regionale  sono  modulate,  in  relazione
alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende,  le
corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui e'  articolato
l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
    10-quater.  L'organo  di  revisione  vigila   sulla   regolarita'
contabile e sulla stabilita' economica e finanziaria  delle  aziende.
In caso di riscontro negativo di una  o  piu'  condizioni  gestionali
significative, segnala le criticita'  riscontrate  al  rappresentante
legale dell'azienda e agli  enti  locali  titolati  alla  nomina  dei
componenti del  consiglio  di  amministrazione,  indicando  anche  le
misure da adottare per il rientro nei valori di stabilita'.  In  caso
di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure
di  cui  al  precedente  periodo,  decorsi   novanta   giorni   dalla
segnalazione,  il  revisore  provvede   a   comunicare   le   proprie
valutazioni  alla  struttura  regionale  competente  in  materia   di
autonomie locali.». 
  33. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione  di  cui
all' art. 9, comma 10-ter, della legge  regionale  n.  19/2003,  come
aggiunto dal comma 32,  i  revisori  dei  conti  delle  aziende  sono
inseriti nella fascia 1,  sottofascia  B  dell'elenco  regionale  dei
revisori dei conti degli enti locali. Trova altresi' applicazione  la
disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale  n.
18/2015, in quanto compatibile. 
  34. La lettera a) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale  n.
19/2003 e' abrogata. 
  35. All'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «disciplinano  i  propri  principi»  sono
sostituite dalle seguenti: «recepiscono i principi»; 
    b) alla lettera d)  del  comma  2  le  parole  «i  requisiti,  le
modalita' di nomina e» sono soppresse. 
  36. All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge
di stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  8  le  parole  «attivita'   istituzionali   e   di
funzionamento»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «iniziative
progettuali di promozione e valorizzazione»; 
    b) al comma 9 dopo la parole «entrate» sono inserite le seguenti:
«del progetto». 
  37. In sede di prima applicazione della disciplina  prevista  dalla
legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione
e contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata  e  di  stampo
mafioso e per  la  promozione  della  cultura  della  legalita'),  il
mandato  dei  componenti  dell'Osservatorio  regionale  antimafia  e'
prorogato sino al 1° aprile 2020.