Art. 5 
 
            Disposizioni in materia di funzione pubblica 
 
  1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  18  (Disposizioni  in
materia  di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego  regionale  e
locale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Presso l'ufficio unico opera l'organo di  revisione  di
comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello  di  sistema
integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attivita'  di
contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  degli  enti  del
Comparto unico  e  delle  spese  relative  al  trattamento  economico
accessorio del personale del comparto medesimo al fine  di  attestare
la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della  concreta  applicazione
da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione  al
complessivo rispetto, da parte del sistema integrato,  dei  limiti  e
delle  condizioni  posti  dalla  normativa  vigente  in  materia   di
contenimento e razionalizzazione della spesa di  personale.  L'organo
redige annualmente un documento di sintesi segnalando  altresi'  alla
Giunta regionale eventuali situazioni di criticita'. 
  3-ter. L'Organo  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
regione ed e' composto da tre membri cosi' individuati: 
    a) il Direttore  centrale  preposto  alla  struttura  direzionale
regionale competente in materia di finanze; 
    b) un componente del Comitato di indirizzo designato dalla Giunta
regionale tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); 
    c) un esperto designato  dalla  Giunta  regionale  scelto  tra  i
soggetti  inseriti  nel  registro  dei  revisori  legali  o  iscritti
all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,  che
non siano dipendenti delle amministrazioni del  Comparto  e  che  non
svolgano funzioni di revisore dei  conti  presso  enti  locali  della
regione. 
  3-quater. L'organo dura in carica quattro anni e  i  componenti  di
cui alle lettere b) e c) del comma 3-ter sono  rinnovabili;  a  detti
componenti e' riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle
spese  nella  misura  prevista  per  i  componenti  del  Comitato  di
indirizzo di cui all'art. 5.»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 18 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'Ufficio unico monitora l'attivita' di  contrattazione
collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e  le
spese relative al trattamento economico accessorio del personale  del
Comparto medesimo a supporto dell'Organo di revisione di Comparto  di
cui all'art. 17, comma 3-bis.»; 
    c)  al  comma  1  dell'art.  21  le  parole  «;   contestualmente
l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e  per
il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza
e quiescenza riferiti al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno»  sono
soppresse; 
    d) all'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 dopo le parole «proprio personale» sono  aggiunte
le seguenti: «, con il consenso del medesimo,»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Le  amministrazioni  del  Comparto  unico   possono,
altresi', al fine di  soddisfare  le  esigenze  funzionali  di  altre
amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti  o
non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale
presso le medesime per il tempo strettamente necessario al  perdurare
delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di  tre
mesi nell'anno solare.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Al dipendente distaccato compete il medesimo  trattamento
di cui all'art. 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto  ai
sensi   del   comma   1   i   relativi   oneri   restano   a   carico
dell'amministrazione  di  appartenenza;  qualora  il   distacco   sia
disposto ai sensi del comma 1-bis  i  relativi  oneri  sono  posti  a
carico dell'amministrazione presso la quale e'  operato  il  distacco
medesimo.»; 
      e) l'art. 37 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 37 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa  e
spese  per  il  trattamento  accessorio).  -  1.  La   contrattazione
collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie  e  con  le
modalita' definite, nel rispetto delle disposizioni di  cui  all'art.
31, dalla contrattazione collettiva di comparto;  per  i  comuni  che
partecipano a una UTI, a decorrere dalla  data  di  conferimento,  in
capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del  personale,  la
contrattazione e' unica e si svolge a livello  territoriale,  con  le
modalita'  definite  dalla  medesima  contrattazione  collettiva   di
comparto. 
  2.  Le  amministrazioni,  una  volta  sottoscritto   il   contratto
collettivo decentrato integrativo  trasmettono,  in  via  telematica,
all'ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale   con   l'allegata   relazione   tecnico-finanziaria   e
illustrativa recante anche le  motivazioni  tecnico  organizzative  a
supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonche'  con
la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della  relativa
compatibilita' finanziaria. In assenza dell'invio  all'ufficio  unico
entro i termini di cui  al  presente  comma  le  amministrazioni  non
possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali  connesse  al
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
  3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio  dell'anno
successivo a quello di riferimento, all'ufficio unico  una  relazione
annuale  recante  la  situazione  della  spesa  relativa  alle   voci
stipendiali  accessorie,  unitamente  alla  certificazione  da  parte
dell'organo di  revisione  della  compatibilita'  finanziaria,  anche
sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali
voci, e con esplicitazione delle  motivazioni  tecnico  organizzative
delle scelte operate.»; 
      f) all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) al comma 14 dopo  le  parole  «  della  Protezione  civile
medesima,» sono aggiunte le seguenti: « tramite  il  Fondo  regionale
per la protezione civile di cui all'art. 33 delle legge regionale  31
dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione  civile),»  e  dopo  le
parole «anche in  deroga  ai  limiti  temporali  e  di  budget»  sono
aggiunte le seguenti: «; su dette risorse possono, altresi',  gravare
voci stipendiali accessorie del  personale  della  Protezione  civile
finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto  di  lavoro
in coerenza con gli obiettivi istituzionali della  Protezione  civile
medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1 (Codice della Protezione Civile), e, in particolare, dell'art.  11,
comma 1, lettera e)»; 
        2) al comma 22 le parole  «entro  un  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018». 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 17, comma 3-quater, della legge
regionale n. 18/2016, come aggiunto  dal  comma  1,  lettera  a),  e'
autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018  a  valere  sulla
Missione n. 1 (Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione)  -
Programma n. 11  (Altri  servizi  generali)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2018-2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante  storno  di  pari  importo  dalla  Missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  Programma  n.  10  (Risorse
umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  4. Il comma 14 dell'art. 10 della legge regionale  del 28  dicembre
2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020),  e'
sostituito dal seguente: 
    «14. I segretari di fascia C,  titolari  di  sede  in  territorio
regionale alla data del  1° giugno 2017, continuano a svolgere,  fino
al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della regione  le  funzioni
di cui all' art. 97 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per  le
quali e' prevista la figura del  segretario  comunale  di  fascia  C,
sulla base di apposito accordo tra la regione e l'albo nazionale  dei
segretari comunali e provinciali disciplinante la  fase  transitoria.
Qualora i segretari di cui al primo periodo conseguano, entro  il  31
dicembre 2019, la fascia B, i medesimi possono  essere  inseriti  nel
ruolo di cui all' art. 2 della legge regionale n. 18/2016 , a domanda
da presentarsi entro  sessanta  giorni  dal  conseguimento,  mediante
mobilita' intercompartimentale ai sensi di quanto previsto  dall'art.
2, comma 5.  Nelle  more  dell'inserimento  nel  ruolo  il  personale
interessato continua a svolgere le  proprie  funzioni  presso  l'ente
locale sino al termine massimo del 31 maggio 2020.». 
  5. Dopo il comma 13 dell'art. 11 della  legge  regionale  4  agosto
2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli  anni  2017-2019),  e'
inserito il seguente: 
    «13-bis. Le  amministrazioni  del  comparto  unico  del  pubblico
impiego della regione e degli enti locali, istituito dall'  art.  127
della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia
di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e
assistenza  sociale,  istruzione   e   cultura,   pubblico   impiego,
patrimonio  immobiliare  pubblico,  societa'  finanziarie  regionali,
interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei
dati personali e ricostruzione  delle  zone  terremotate),  ai  sensi
dell' art. 35, comma 3-bis, lettera b), del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  come  modificato  dall'
art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75/2017 ,  al
fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari
di  rapporto  di  lavoro  flessibile  con  l'amministrazione   stessa
possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,  nonche'  nel
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili  ai  sensi  della  normativa  vigente   in   materia   di
assunzioni,  avviare  procedure  di  reclutamento  mediante  concorso
pubblico: 
      a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40  per  cento
di quelli banditi, a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
      b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile
nell'amministrazione che emana il bando.».