Art. 5 Disposizioni in materia di funzione pubblica 1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Presso l'ufficio unico opera l'organo di revisione di comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attivita' di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. L'organo redige annualmente un documento di sintesi segnalando altresi' alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticita'. 3-ter. L'Organo e' nominato con decreto del Presidente della regione ed e' composto da tre membri cosi' individuati: a) il Direttore centrale preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di finanze; b) un componente del Comitato di indirizzo designato dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); c) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della regione. 3-quater. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3-ter sono rinnovabili; a detti componenti e' riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista per i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'art. 5.»; b) dopo il comma 1 dell'art. 18 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Ufficio unico monitora l'attivita' di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo a supporto dell'Organo di revisione di Comparto di cui all'art. 17, comma 3-bis.»; c) al comma 1 dell'art. 21 le parole «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno» sono soppresse; d) all'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 dopo le parole «proprio personale» sono aggiunte le seguenti: «, con il consenso del medesimo,»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresi', al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'art. 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1-bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale e' operato il distacco medesimo.»; e) l'art. 37 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio). - 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalita' definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, dalla contrattazione collettiva di comparto; per i comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione e' unica e si svolge a livello territoriale, con le modalita' definite dalla medesima contrattazione collettiva di comparto. 2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonche' con la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilita' finanziaria. In assenza dell'invio all'ufficio unico entro i termini di cui al presente comma le amministrazioni non possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali connesse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. 3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'ufficio unico una relazione annuale recante la situazione della spesa relativa alle voci stipendiali accessorie, unitamente alla certificazione da parte dell'organo di revisione della compatibilita' finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali voci, e con esplicitazione delle motivazioni tecnico organizzative delle scelte operate.»; f) all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 14 dopo le parole « della Protezione civile medesima,» sono aggiunte le seguenti: « tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 delle legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile),» e dopo le parole «anche in deroga ai limiti temporali e di budget» sono aggiunte le seguenti: «; su dette risorse possono, altresi', gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, lettera e)»; 2) al comma 22 le parole «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018». 2. Per le finalita' di cui all'art. 17, comma 3-quater, della legge regionale n. 18/2016, come aggiunto dal comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 4. Il comma 14 dell'art. 10 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), e' sostituito dal seguente: «14. I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data del 1° giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della regione le funzioni di cui all' art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali e' prevista la figura del segretario comunale di fascia C, sulla base di apposito accordo tra la regione e l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria. Qualora i segretari di cui al primo periodo conseguano, entro il 31 dicembre 2019, la fascia B, i medesimi possono essere inseriti nel ruolo di cui all' art. 2 della legge regionale n. 18/2016 , a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal conseguimento, mediante mobilita' intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5. Nelle more dell'inserimento nel ruolo il personale interessato continua a svolgere le proprie funzioni presso l'ente locale sino al termine massimo del 31 maggio 2020.». 5. Dopo il comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e' inserito il seguente: «13-bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali, istituito dall' art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell' art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall' art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75/2017 , al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonche' nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.».