Art. 6 
 
           Norme in materia di infrastrutture e territorio 
 
  1. Al comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 7  dicembre  2017,
n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di  area  vasta  e  di
contabilita'), le parole « forniture di  beni  e  servizi  e  »  sono
soppresse. 
  2. Al comma 12 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n.
14 (Assestamento del bilancio per l'anno  2016),  dopo  le  parole  «
importo massimo » e' inserita la seguente: «annuo ». 
  3. Al comma 9-bis dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011,
n. 3 (Norme in  materia  di  telecomunicazioni),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  dopo  le  parole  «del  sistema  socio   sanitario   pubblico
regionale,» sono inserite le seguenti: «della promozione culturale,»; 
    b)  dopo  le  parole  «consorzi  e  fondazioni»  e'  inserita  la
seguente: «culturali,». 
  4. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 settembre  2015,
n. 21 (Disposizioni in materia di varianti  urbanistiche  di  livello
comunale e contenimento del consumo  di  suolo),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «deliberazione divenuta esecutiva sono  inviate
in forma » le parole «cartacea o» sono soppresse; 
      b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   «Con
provvedimento  del  Direttore  centrale  competente  in  materia   di
pianificazione  territoriale,  per  finalita'  di  popolamento  e  di
aggiornamento della banca dati dei PRGC,  e'  stabilita  la  data  di
decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle  informazioni
relative ai contenuti  della  variante  approvata  sulla  piattaforma
informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di
redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso  alla
piattaforma, le modalita' di invio e i formati da utilizzare.». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale  23  febbraio
2007, n. 5  (Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina  dell'attivita'
edilizia e del paesaggio), e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del  decreto  regionale
contenente le specifiche per l'informatizzazione degli  strumenti  di
pianificazione  comunale  ai  sensi  dell'art.  18,  comma   1,   del
regolamento di attuazione  di  cui  al  comma  3,  per  finalita'  di
popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e  le
informazioni  relative  ai  contenuti  degli  strumenti   urbanistici
generali comunali e loro  varianti  di  cui  all'art.  63  bis,  sono
trasmessi  all'Amministrazione  regionale  in  formato   digitale   e
caricati  sulla  piattaforma  informatica  dedicata.   La   data   di
decorrenza dell'obbligo al caricamento  dei  dati  e'  stabilita  con
provvedimento  del  Direttore  centrale  competente  in  materia   di
pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento  definisce  le
forme di redazione,  le  logiche  di  profilatura  degli  utenti  per
l'accesso alla piattaforma, le modalita' di  invio  e  i  formati  da
utilizzare.». 
  6. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28  dicembre  2017,
n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' sostituito dal seguente: 
    «1. In relazione alla nuova modalita'  di  calcolo  introdotta  a
decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di  edilizia
sovvenzionata riferiti all' art. 16 della legge regionale 19 febbraio
2016, n. 1 (Riforma organica delle  politiche  abitative  e  riordino
delle Ater), ferma  restando  la  facolta'  delle  Ater  di  adottare
articolazioni  equitative  in  sede  di  determinazione  del   canone
sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater
applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni  in
termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari  di
alloggi  che  risultano   unici   occupanti   con   dimora   abituale
dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro  o
di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.». 
  7. Al comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 45/2017 le  parole
« per le spese tecniche e di progettazione »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « per consulenze di marketing strategico, spese tecniche  e
di progettazione, ». 
  8. Alle finalita' di  cui  all'  art.  5,  comma  14,  della  legge
regionale 45/2017 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del  territorio  e  d
edilizia abitativa) - Programma  n.  1  (Urbanistica  e  assetto  del
territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione
del bilancio per gli anni 2018-2020. 
  9. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 16 luglio 2010,  n.
12 (Assestamento del bilancio 2010), dopo le parole  «  all'aeroporto
regionale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso forme  di
incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese  nel  Polo
intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di  titoli
di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare,  alle
persone a mobilita' ridotta ». 
  10. Alle finalita' di  cui  all'  art.  5,  comma  7,  della  legge
regionale 12/2010 , come modificato dal comma 9, si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 10  (Trasporti  e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 4 (Altre modalita' di trasporto)  -  Titolo
n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio
per gli anni 2018-2020. 
  11. All' art. 11 della  legge  regionale  31  maggio  2002,  n.  14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti
modifiche: 
  a) al quinto periodo  del  comma  3  la  parola  «  maturati  »  e'
sostituita dalla seguente: « corrisposti »; 
  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Per le attivita' tecniche avviate dal 1° gennaio 2015 non
ancora concluse o per le  quali  non  e'  ancora  stato  disposto  il
decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo,  si  applicano,
alla sua entrata in vigore, le disposizioni del regolamento di cui al
comma 3. A tal fine il direttore di servizio adotta a  sanatoria  gli
atti  previsti   dal   citato   regolamento   per   la   liquidazione
dell'incentivo.». 
  12. Dopo il comma 4  dell'art.  44-bis  della  legge  regionale  n.
14/2002 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e
di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione
competente in materia di lavori pubblici  e'  istituito  un  comitato
tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni
appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti  del  sistema  delle
imprese e dei professionisti  indicati  dagli  Stati  generali  delle
costruzioni. La partecipazione al comitato non  comporta  compensi  o
rimborsi a carico della regione.». 
  13. Il comma 12 dell'art. 11  della  legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e  il  comma  2  dell'art.  7
della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia
di ambiente, di energia, di infrastrutture e di  contabilita'),  sono
abrogati. 
  14. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 60 della legge  regionale
20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in
materia di trasporto pubblico regionale e  locale,  trasporto  merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), le parole «  di
cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto
legislativo 285/1992 , cui provvede con regolamento » sono sostituite
dalle seguenti: « e di tariffe o tributi, ai  sensi  della  normativa
vigente ». 
  15. Dopo il comma 5-bis  dell'art.  51  della  legge  regionale  19
febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica  delle  politiche  abitative  e
riordino delle Ater), e' aggiunto il seguente: 
    «5-ter. Le imprese di costruzione gia' convenzionate con i Comuni
per la realizzazione di  iniziative  di  edilizia  convenzionata,  ai
sensi dell' art. 19 della legge regionale 1° settembre  1982,  n.  75
(Testo  unico  delle  leggi  regionali   in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica), e dell'  art.  4  della  legge  regionale  n.
6/2003 , possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018  apposita
istanza ai  fini  dell'adeguamento  della  convenzione  esistente  ai
contenuti dello schema tipo previsto dall'art.  17  in  relazione  ad
alloggi in corso di realizzazione o gia' realizzati e non alienati da
destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura  vendita.
L'adeguamento della convenzione puo' riguardare anche  la  variazione
dell'individuazione   degli   alloggi   interessati   rispetto   alla
convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che  siano
ubicati nel medesimo complesso  abitativo.  Tali  iniziative  possono
essere ammesse agli incentivi  secondo  la  disciplina  prevista  dal
regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'art. 17.». 
  16. Al comma 3 dell'art. 4-bis della legge  regionale  20  novembre
1989,  n.  28  (Agevolazione   della   formazione   degli   strumenti
urbanistici generali  ed  attuativi),  dopo  le  parole  «  Direzione
centrale competente in materia di pianificazione territoriale »  sono
inserite le seguenti: « entro sessanta giorni decorrenti  dalla  data
di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ». 
  17. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 7 (Modifiche alla legge  regionale  19  novembre  1991,  n.  52  ,
recante: «Norme regionali in materia di  pianificazione  territoriale
ed urbanistica» e ulteriori disposizioni  in  materia  urbanistica  e
ambientale), le parole «da non  meno  di  dieci  anni  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro la data di entrata in vigore della  legge  regionale
23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina
dell'attivita' edilizia e del paesaggio)». 
  18. Al comma 6 dell'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo  1983,
n. 20 (Norme procedurali e  finanziarie  per  la  corresponsione  dei
contributi  annui  costanti  alle  Amministrazioni  provinciali   per
l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale
22 agosto 1966, n. 23), le parole  «con  deliberazione  della  Giunta
regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con  decreto
del Direttore del Servizio edilizia, con il quale».