Art. 7 
 
              Norme in materia di ambiente e di energia 
 
  1. Le limitazioni alle nuove  concessioni  di  derivazione  d'acqua
previste dall'art. 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione  del
Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle  istanze
di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data  di
approvazione del Piano stesso. 
  2.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  devolvere   i
contributi dell'ammontare complessivo di 135.000  euro,  concessi  al
Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta  provinciale  di
Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi  dell'art.  32
della legge regionale  7  settembre  1987,  n.  30  (Norme  regionali
relative  allo  smaltimento  dei  rifiuti),  per  la  chiusura  della
discarica comunale di seconda categoria di tipo «A» sita in localita'
Griulis. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale
ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi  di  cui
al   comma   2,   corredata   della   relazione   illustrativa,   del
cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento. 
  4. Con il decreto di devoluzione del contributo di cui al  comma  2
sono stabilite le modalita' di rendicontazione della spesa. 
  5. E' ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la  medesima
finalita' di cui  al  comma  2  nel  limite  massimo  del  costo  del
progetto. 
  6. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della  legge  regionale  15  aprile
2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e'
aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Nelle more della predisposizione da parte  dell'Autorita'
di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  del  metodo
tariffario per  la  determinazione  dei  corrispettivi  del  servizio
integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma  527,  lettera  f),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020), i costi di  funzionamento  dell'AUSIR  derivanti
dall'esercizio  delle  funzioni  relative  al  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori
del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in
base al numero di utenze servite.». 
  7. La lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale  11
agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la
tutela fisica del territorio), e' soppressa. 
  8. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina  organica
in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera k) del comma 1 dell'art.  14  dopo  la  parola  «
idraulica » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' i contenuti  dello
studio  di  compatibilita'  idraulica  a  corredo   degli   strumenti
pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'art. 19-bis »; 
    b) dopo l'art. 19 e' inserito il seguente: 
      «Art. 19-bis (Principio dell'invarianza idraulica). -  1.  Sono
soggetti al rispetto del principio di invarianza  idraulica  in  base
alle disposizioni del regolamento dell'art. 14, comma 1, lettera  k),
i seguenti strumenti pianificatori  e  progetti  di  interventi,  che
incidono sul regime idrologico e idraulico: 
        a)  gli  strumenti  urbanistici  comunali  generali  e   loro
varianti, qualora comportino trasformazioni  urbanistico-territoriali
e necessitino del parere geologico ai sensi dell'art. 16 della  legge
regionale n. 16/2009; 
        b)  i  piani  territoriali  infraregionali  inclusi  i  piani
regolatori portuali, i piani  regolatori  particolareggiati  comunali
ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino  trasformazioni
urbanistico-territoriali; 
        c) i progetti degli interventi edilizi soggetti  al  rilascio
di titolo abilitativo,  nonche'  quelli  subordinati  a  segnalazione
certificata di inizio attivita' - SCIA di cui agli articoli 17  e  18
della legge regionale 11  novembre  2009,  n.  19  (Codice  regionale
dell'edilizia); 
        d) i progetti  degli  interventi  edilizi  consistenti  nella
realizzazione di opere pubbliche di competenza statale,  regionale  o
comunale, di cui agli articoli 10  e  11  della  legge  regionale  n.
19/2009; 
        e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.». 
  9. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina  organica
delle attivita' estrattive), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 7 dell'art. 8 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. I comuni adottano, con le procedure di cui all'art.  8,
commi da 1 a 8, della  legge  regionale  25  settembre  2015,  n.  21
(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale
e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione
comunale e le relative varianti,  che  prevedono  l'individuazione  o
l'ampliamento di zone omogenee D4, previo  rilascio  da  parte  della
struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive  di
un parere in ordine alla conformita' di tali strumenti e varianti  ai
criteri di cui al comma 3, lettera f).»; 
    b) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera d) del comma 3 le parole  «anche  da  parte  di
soggetti gia' autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per  cento
del volume previsto  dal  provvedimento  di  autorizzazione  e»  sono
soppresse; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. In deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,
lettera d), e', altresi', ammessa la presentazione delle  domande  di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva  da  parte  di
soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto  dal
provvedimento di autorizzazione. In  tal  caso  il  provvedimento  di
autorizzazione all'esercizio della nuova attivita' estrattiva diviene
efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attivita'  di
scavo nell'area di cava gia' autorizzata e, comunque, non  oltre  tre
anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine  il
soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente  in
materia di attivita' estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attivita'
di scavo presentando la documentazione prevista dall'art.  22,  comma
2.»; 
      c) dopo il comma 2 dell'art. 37 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. In deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera c), e', altresi', ammessa la presentazione delle  domande  di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva  da  parte  di
soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto  dal
provvedimento di autorizzazione. In  tal  caso  il  provvedimento  di
autorizzazione all'esercizio della nuova attivita' estrattiva diviene
efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attivita'  di
scavo nell'area di cava gia' autorizzata e, comunque, non  oltre  tre
anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine  il
soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente  in
materia di attivita' estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attivita'
di scavo presentando la documentazione prevista dall'art.  22,  comma
2.». 
  10. All'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme
in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) i commi 7 e 9 sono abrogati; 
    b) al comma 8 le parole « Per gli impianti di cui al  comma  7  »
sono sostituite dalle seguenti: « Per gli impianti  di  cui  all'art.
34, comma 1, lettere f) e g), »; 
    c) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
      «14-bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui  all'art.
34, comma 1, lettera d), diverse da  quelle  previste  dall'art.  37,
sono soggette ad autorizzazione unica.». 
  11. Dopo il comma 3-bis  dell'art.  27  della  legge  regionale  20
ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare), e' aggiunto il seguente: 
    «3-ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3  e  3-bis
possono stipulare con i Comuni sul  cui  territorio  sono  situati  i
relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione  di  un
indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'art. 10,
comma 1, lettera b).». 
  12. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assegnare  un
contributo straordinario al Comune  di  Moraro  a  compensazione  dei
minori introiti derivanti da  convenzioni  con  soggetti  gestori  di
impianti di cui al all' art. 27, comma 3, della  legge  regionale  n.
34/2017. 
  13. Le risorse  di  cui  al  comma  12  sono  concesse  ed  erogate
d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 12 e' autorizzata la spesa  di
60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
1 (Spese correnti) dello stato di previsione  del  bilancio  per  gli
anni 2018-2020. 
  15. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  14  si
provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20  (Fondi
e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo  di  riserva)  -  Titolo  1
(Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli  anni
2018-2020. 
  16.  Al  fine  di  garantire  uno  sviluppo  economico  che  riduca
l'attuale  impatto  ambientale  attraverso  il   contenimento   delle
emissioni  inquinanti  e  climalteranti,  e'  istituita,  presso   la
Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con
il compito di formulare ipotesi di  riconversione  industriale  della
Centrale   termoelettrica    di    Monfalcone,    conseguente    alla
decarbonizzazione   della    produzione    di    energia    elettrica
dell'economia,  in  linea  con  le  previsioni  di  cui  al   decreto
interministeriale del 10 novembre 2017 di  adozione  della  Strategia
energetica nazionale 2017 e con le previsioni  del  Piano  energetico
regionale. 
  17. La Commissione  di  studio  di  cui  al  comma  16  analizza  i
possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica  di
Monfalcone e realizza un documento di sintesi. 
  18. La Commissione di studio di cui al comma  16  e'  composta  dal
Direttore centrale all'ambiente ed energia che la  coordina,  da  due
rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque  membri
esperti del settore. 
  19. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  costituita  la
Commissione di studio di cui al comma 16. 
  20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a
titolo gratuito; ai soli  componenti  esterni  della  Commissione,  a
esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore,  e'  riconosciuto
il mero rimborso delle spese. 
  21. Alle finalita' di cui al comma 20 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione 9  (Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1  (Difesa  del  suolo)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione  del  bilancio
per gli anni 2018-2020.