Art. 8 
 
              Norme in materia di attivita' produttive, 
                       cooperazione e turismo 
 
  1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale  per  il
turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta  di
soggiorno di cui all'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009  e  26/2014  concernenti   gli   enti   locali),   dirette   a
differenziare  l'offerta  turistica   della   localita'   interessata
rispetto ad altre mete del  territorio,  puo'  essere  affidata,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni,
a PromoTurismoFVG ai sensi dell' art. 5-bis,  comma  4,  lettera  k),
della legge regionale del  25  giugno  1993,  n.  50  (Attuazione  di
progetti mirati di promozione economica nei territori montani),  alle
societa' d'area di cui all' art.  7  della  legge  regionale  del  16
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle  professioni  turistiche  e  del
turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui  all'  art.  12
della legge regionale del 9 dicembre 2016, n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive). 
  2. Ai sensi dell' art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure
per la tutela  del  lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure
rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
del lavoro subordinato), ai fini dell'acceso ai  bandi  previsti  dai
piani operativi regionali a  valere  sui  fondi  strutturali  europei
della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  i  lavoratori  autonomi  sono
equiparati alle piccole e medie imprese. 
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma  4,  e  69,
comma 4, della legge regionale 9 dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina
delle politiche regionali nel settore turistico e  dell'attrattivita'
del territorio regionale, nonche'  modifiche  a  leggi  regionali  in
materia di turismo e attivita' produttive), le domande di  contributo
a sostegno dell'attivita' di manutenzione ordinaria e a  sostegno  di
investimenti connessi alle piste di fondo,  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'anno 2018, sono presentate  a  PromoTurismoFVG  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Per le domande di contributo di cui al comma 3  sono  ammesse  a
contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018. 
  5. Per le domande relative alla concessione dei contributi  per  la
complessiva attivita' di manutenzione e gestione delle piste di fondo
e  per  la  concessione  dei  contributi  in   conto   capitale   per
investimenti connessi alle piste di fondo, gia' presentate  a  valere
sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017. 
  6. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica
in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art.  15  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «d-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni  in  tema  di
prestito sociale.»; 
    b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15,  dopo  la  parola  «
mutualistiche » sono aggiunte le seguenti: « , anche con  riferimento
alle disposizioni in tema di prestito sociale»; 
    c)  al  comma  1  dell'art.  23  le  parole  «comma  5-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: « comma 3». 
  7. La  lettera  e)  del  comma  3  dell'art.  121-ter  della  legge
regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle  professioni
turistiche e del turismo congressuale), e' sostituita dalla seguente: 
    «e)  possesso  della  specializzazione  di  guida  cicloturistica
sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);». 
  8. Nell'ambito delle finalita'  previste  dall'art.  6,  comma  79,
della legge  regionale  21  luglio  2006,  n.  12  (Assestamento  del
bilancio  2006),  l'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a
confermare il contributo gia' concesso con decreto n. 1352/PROTUR del
1° giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG  a  sostegno  delle  spese
connesse all'organizzazione dell'iniziativa «Expo Astana», anche  per
le successive attivita' di accoglienza e formazione  degli  operatori
turistici, nonche' per l'iniziativa «Elite round UEFA  Under  19»  il
cui svolgimento e' previsto nel mese di marzo 2018. 
  9. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della  legge  regionale  5  dicembre
2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e
di somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Modifica  alla  legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica  del  turismo»),
sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. I CAT e il CATT  FVG,  ai  sensi  del  comma  1,  possono
organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalita'  FAD),  a
esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza  e  informazione
del consumatore, riguardanti aspetti igienico  -  sanitari,  e  fermo
restando che l'esame  abilitante  e'  svolto  obbligatoriamente  alla
presenza della commissione d'esame. 
    3-ter.  L'obbligatoria  conoscenza  della  lingua  italiana,  sia
scritta che orale, di cui al comma 2 e' accertata dai CAT ovvero  dal
CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto  dalla  normativa
di cui al Quadro comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza
delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non  occorre
ove il soggetto sia  in  possesso  di  documentazione  attestante  la
conoscenza delle lingua italiana.». 
  10. Al comma 1 dell'art. 9-bis della  legge  regionale  29/2005  le
parole « svolte dinanzi a commissioni provinciali »  sono  sostituite
dalle seguenti: «svolte dinanzi a commissioni territoriali ». 
  11. Le imprese  beneficiarie  dei  contributi  in  conto  interessi
concessi in base all'art. 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale
28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), agli articoli  2  e  6
della legge regionale  26  agosto  1996,  n.  36  (Finanziamenti  per
agevolare  l'accesso  al  credito  di  imprese  commerciali   e   del
terziario, rapporti convenzionali  con  le  banche,  modificazioni  a
leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo  I
della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ), agli articoli 50 e  51
della legge regionale 22 aprile  2002,  n.  12  (Disciplina  organica
dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della  legge  regionale  5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina  organica  del
turismo»), dalla data di entrata in vigore della presente  legge  non
sono piu' tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi
ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa
e da quella di attuazione regolamentare. 
  12. Le imprese  beneficiarie  dei  contributi  in  conto  interessi
concessi ai sensi  dell'art.  142,  commi  1  e  6-bis,  della  legge
regionale n. 5/1994 e ai sensi degli articoli 50  e  51  della  legge
regionale n.  12/2002  ,   nonche',   rispettivamente,   le   imprese
beneficiarie dei contributi in  conto  interessi  concessi  ai  sensi
degli articoli 2  e  6  della  legge  regionale  n. 36/1996  e  degli
articoli 95 e 96 della legge regionale n. 29/2005  ,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  non  sono  piu'  tenute  al
mantenimento dello specifico vincolo di destinazione  artigianale  e,
rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione  settoriale,
commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da
quella di attuazione  regolamentare,  considerandosi  sufficiente  lo
svolgimento di attivita' economica anche di diversa natura. 
  13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11  e
12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge comportano  la  revoca  dei
contributi secondo la previgente disciplina applicabile. 
  14. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile
, ai fini del contenimento  della  spesa,  di  semplificazione  e  di
snellezza operativa, i beni immobili gia' d'intestata proprieta'  del
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in
relazione ai quali e' stata accertata la funzionalita'  idraulica  da
parte  della  struttura  regionale  competente,  sono  trasferiti  in
proprieta' a titolo gratuito, previo consenso del proprietario,  alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico. 
  15. Il trasferimento della proprieta'  dei  beni  immobili  decorre
dalla data del verbale di  consegna  sottoscritto  tra  la  struttura
regionale competente e il Commissario liquidatore del  Consorzio  per
lo sviluppo industriale della  zona  dell'Aussa-Corno  e  il  verbale
medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la
voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale. 
  16. Al fine di assicurare  le  finalita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della regione dell'11  aprile  2017,  n.  81  (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  un  contributo
per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del  personale  non
dirigente gia' in  servizio  presso  il  Consorzio  per  lo  sviluppo
industriale della  zona  dell'Aussa-Corno  in  liquidazione,  nonche'
presso  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  economico  della  montagna   in
liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale 11
agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il
migliore  utilizzo  delle  risorse  impegnate,  i   beneficiari   dei
contributi in relazione ai  quali  sono  scaduti  i  termini  per  la
stipula dei contratti di lavoro previsti dall'art. 9,  comma  2,  del
medesimo  regolamento,  possono   perfezionare   la   stipula   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  17. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per la concessione  dei  contributi  di  cui
all' art. 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n.  27
(Legge  finanziaria  2015),  con  priorita'  ai   Consorzi   e   alle
cooperative che deliberano lo scioglimento nell'anno 2018. 
  18.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  delle   attivita'   di
inserimento lavorativo di  persone  svantaggiate  anche  nel  settore
agricolo, mediante l'incentivazione  delle  cooperative  sociali  che
operano in tale settore, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere contributi di cui agli articoli 10, comma  1,  lettere  a),
b), e c), e 14 della legge regionale del   26  ottobre  2006,  n.  20
(Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto  delle
condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, in conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto
2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per la concessione dei contributi di cui all'  art.  14  della  legge
regionale  del 26  ottobre  2006,  n.  20  (Norme   in   materia   di
cooperazione sociale) a  favore  delle  cooperative  sociali  e  loro
consorzi,  per  l'esercizio  della  funzione  di   promozione   della
cooperazione sociale prevista dall' art. 10,  comma  1,  lettera  b),
della legge regionale  20/2006  ,  nonche'  per  la  concessione  dei
finanziamenti di cui all' art. 10, comma 1, lettera c),  della  legge
regionale  20/2006  volti  a  incentivare   la   stipulazione   delle
convenzioni di cui all' art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991,
n. 381 ), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo  la
normativa in materia di aiuti di Stato di  cui  al  regolamento  (UE)
1407/2013. 
  19. La disposizione di cui  al  comma  18  si  applica  anche  alle
domande relative a iniziative di cui all'art. 10,  comma  1,  lettere
a), b) e c) della legge regionale n.  20/2006  presentate  a  partire
dall'1 gennaio 2018, a valere  sulle  risorse  finanziarie  destinate
all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018. 
  20. Al fine di assicurare il piu'  ampio  accesso  alle  misure  di
sostegno e incentivazione della cooperazione sociale  regionale,  per
l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle  domande  di
contributo o finanziamento relative alle iniziative di  cui  all'art.
10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 20/2006 e'
prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di piu' domande
per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto  istante  si
considera  valida  quella  presentata  per  ultima  entro  i  termini
previsti. 
  21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)  e
per i Piani Integrati di sviluppo  locale  (PISL)  o  per  i  singoli
interventi  selezionati  sulla  base  del  Bando  (Fondo  Europeo  di
Sviluppo    Regionale.    Programmazione     2007-2013.     Obiettivo
competitivita'  regionale  e   occupazione.   Asse   4   -   Sviluppo
Territoriale.  Attivita'  4.1.a  -  Supporto  allo  Sviluppo  Urbano.
Sostegno alla realizzazione di Piani  Integrati  di  Sviluppo  Urbano
Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata
in vigore della presente legge nei termini originariamente  previsti,
sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali  termini,  fermo
restando  il  rispetto  del   termine   massimo   previsto   per   la
rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice. 
  22. In via di interpretazione autentica dell'  art.  2,  comma  52,
della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (Legge  di  stabilita'
2018), il riferimento  alla  fondazione  di  diritto  privato  Centro
Solidarieta'  Giovani  «Giovanni  Micesio»  -  onlus  di   Udine   e'
correttamente da intendersi come riferimento all'associazione  Centro
Solidarieta' Giovani «Giovanni Micesio» - ONLUS di Udine. 
  23. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 62, comma  3,  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31
luglio 2017 non trova  applicazione  quanto  disposto  dall'art.  17,
comma 1, lettera d), del  decreto  del  Presidente  della  Regione  1
febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione   e   l'erogazione   di   contributi   per    l'attivita'
promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e  b)  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive)). 
  24. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della  legge  regionale
20 febbraio 2015, n. 3  (Rilancimpresa  FVG-Riforma  delle  politiche
industriali),  dopo  la  parola  «occupazionale»  sono  aggiunte   le
seguenti: «consistente anche nell'impegno, in  sede  di  stipula  del
contratto di insediamento, ad  assumere  a  tempo  indeterminato  una
percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in
mobilita', in cassa integrazione, o disoccupati,  nonche'  percettori
della misura di inclusione attiva di  cui  alla  legge  regionale  10
luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione  attiva  e  di  sostegno  al
reddito),  o  di  ammortizzatori  sociali,   residenti   nei   comuni
interessati dall'intervento o in quelli contermini».