Art. 9 Norme in materia di lavoro 1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera i) le parole «ai sensi dell' art. 26, comma 8, della legge regionale 5/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell' art. 22, comma 2, della legge regionale del 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)»; b) la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) le altre funzioni previste per i Centri per l'Impiego dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle altre leggi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;»; c) la lettera l) e' abrogata; d) la lettera o) e' abrogata. 2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2005 e' abrogato. 3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2005 le parole « criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonche' gli obiettivi e » sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015,». 4. Al comma 2 dell'art. 77-bis della legge regionale n. 18/2005 le parole «di categoria non inferiore alla D» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria non inferiore alla C». 5. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 33 le parole «Scuola Materna «Tenente Silvano Sbrizzai» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia»; b) alla lettera d) del comma 36 le parole «Scuola Materna «Tenente Silvano Sbrizzai» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia». 6. Ai sensi dell' art. 6-bis della legge regionale del 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all' art. 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalita' di destinazione delle risorse di cui all'art. 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, per gli anni 2018-2020 e' riservata all'Universita' degli studi di Trieste una quota pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attivita' previste in via transitoria dall' art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa. 7. Per le finalita' di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1(Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.