Art. 9 
 
                     Norme in materia di lavoro 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005,  n.
18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del
lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera i) le parole «ai sensi dell' art.  26,  comma  8,
della legge regionale 5/2005» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai
sensi dell' art. 22, comma 2, della legge  regionale  del 9  dicembre
2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere
immigrate)»; 
    b) la lettera k) e' sostituita dalla seguente: 
      «k) le altre funzioni previste per i Centri per  l'Impiego  dal
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150  (Disposizioni  per  il
riordino della normativa in materia di servizi per  il  lavoro  e  di
politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183) e dalle altre leggi in materia di collocamento
ed avviamento al lavoro;»; 
    c) la lettera l) e' abrogata; 
    d) la lettera o) e' abrogata. 
  2. Il comma 3 dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  18/2005  e'
abrogato. 
  3. Al comma 3 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  18/2005  le
parole « criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica
e la  certificazione  dello  stato  di  disoccupazione,  nonche'  gli
obiettivi  e  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   anche   con
riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di
cui al capo II del decreto legislativo 150/2015,». 
  4. Al comma 2 dell'art. 77-bis della legge regionale n. 18/2005  le
parole «di categoria non inferiore  alla  D»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di categoria non inferiore alla C». 
  5. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (Legge
di stabilita' 2018), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  33  le  parole  «Scuola  Materna  «Tenente  Silvano
Sbrizzai» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Parrocchia  SS.  Vito,
Modesto e Crescenzia»; 
    b) alla lettera  d)  del  comma  36  le  parole  «Scuola  Materna
«Tenente  Silvano   Sbrizzai»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia». 
  6. Ai sensi dell' art. 6-bis della legge regionale del 17  febbraio
2011, n. 2 (Finanziamenti al  sistema  universitario  regionale),  il
quale prevede che il Programma triennale di cui  all'  art.  6  della
medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalita'
di destinazione delle risorse di cui all'art. 10 tra le tipologie  di
beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, per  gli  anni  2018-2020  e'
riservata all'Universita' degli studi di Trieste  una  quota  pari  a
50.000  euro  annui  a  sostegno  delle  attivita'  previste  in  via
transitoria dall' art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla  realizzazione  di  un
corso intensivo  per  l'acquisizione  della  qualifica  di  educatore
professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla norma stessa. 
  7. Per le finalita' di cui al  comma  6  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla  Missione  n.  4
(Istruzione e diritto allo  studio)  -  Programma  n.  4  (Istruzione
universitaria)  -  Titolo  n.  1(Spese  correnti)  dello   stato   di
previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020. 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si  provvede
mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione  n.
4 (Istruzione e diritto allo studio) -  Programma  n.  4  (Istruzione
universitaria)  -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.