Allegato 
 
Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari  ai  sensi
  dell'art. 63 della legge regionale 9  agosto  2005,  n.  18  (Norme
  regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 
 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                    Principi, finalita' e oggetto 
 
                               Art. 1. 
                    Principi, finalita' e oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  realizzazione  dei
tirocini sul territorio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi  dell'art.
63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) in conformita' con
quanto previsto dai seguenti accordi: 
      a) accordo tra il Governo, le regioni e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante  linee  guida  in  materia  di
tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi  da
34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, repertorio atti n. 86/CSR
del 25 maggio 2017 (di seguito: accordo linee  guida  del  25  maggio
2017); 
      b) accordo tra il Governo, le regioni e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante linee guida per i tirocini  di
orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento   finalizzati
all'inclusione  sociale,   all'autonomia   delle   persone   e   alla
riabilitazione, repertorio atti n. 7/CSR  del  22  gennaio  2015  (di
seguito: accordo linee guida del 22 gennaio 2015); 
      c) accordo 99/CSR del 5 agosto  2014  recante  linee  guida  in
materia di tirocini per le persone  straniere  residenti  all'estero,
modulistica  allegata  e  ipotesi  di  piattaforma  informatica   (di
seguito: accordo linee guida del 5 agosto 2014). 
    2. Il tirocinio  e'  una  misura  formativa  di  politica  attiva
finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante  e
il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di
conoscenze,   l'acquisizione   di    competenze    professionali    e
l'inserimento o il reinserimento  lavorativo,  l'inclusione  sociale,
l'autonomia e la riabilitazione delle persone. 
    3. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al  lavoro
e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto  di
lavoro. 
    4.  Le  disposizioni  del  presente   regolamento   rappresentano
standard  minimi  di  riferimento  anche  per  quanto  riguarda   gli
interventi e le misure aventi  medesimi  obiettivi  e  struttura  dei
tirocini, anche se diversamente denominate. 
    5. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento: 
      a) i tirocini curriculari, promossi da universita', istituzioni
scolastiche, centri di formazione professionale che operano in regime
di accreditamento regionale; 
      b) i  periodi  di  pratica  professionale  nonche'  i  tirocini
previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; 
      c) i tirocini di carattere transnazionale svolti  all'estero  o
presso un ente sovranazionale; 
      d) i percorsi di socializzazione  e  integrazione  sociale  nei
luoghi di lavoro previsti dall'art. 14-ter della legge  regionale  25
settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi  e  degli
interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate  ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104). 
    6. Per gli interventi di cui ai capi II e III, si fa  riferimento
alla struttura regionale competente in  materia  di  politiche  della
formazione e del lavoro, per gli interventi di cui al capo IV  si  fa
riferimento alla struttura regionale competente in materia di  salute
e politiche sociali. 
 
                               Capo II 
       Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, 
       di inserimento e reinserimento al lavoro anche a favore 
             di soggetti svantaggiati e tirocini estivi 
 
                               Art. 2. 
                       Tipologie di tirocinio 
 
    1. Il presente capo  disciplina  la  realizzazione  dei  tirocini
extracurriculari  formativi,  di  orientamento,  di   inserimento   o
reinserimento lavorativo sul territorio del Friuli-Venezia Giulia  ai
sensi dell'art. 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro),  in
conformita' con quanto previsto dall'art. 1, comma  34,  lettera  d),
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),  dall'accordo
linee guida del 25 maggio 2017 e dalla raccomandazione su  un  quadro
di qualita' sui tirocini del Consiglio  dell'Unione  europea  del  10
marzo 2014. 
    2. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti: 
      a)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento,  finalizzato  ad
agevolare le scelte professionali e l'occupabilita'  nel  periodo  di
transizione tra scuola e lavoro  mediante  una  misura  di  carattere
formativo a diretto contatto con il mondo  del  lavoro  e  rivolto  a
persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario  o  un
diploma tecnico superiore, persone che hanno  conseguito  un  diploma
della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito  un
attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i
dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di  studio
o della qualifica; 
      b)  tirocinio  di  inserimento  o  reinserimento   al   lavoro,
finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel  mondo  del
lavoro e rivolto a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della
normativa vigente in materia, lavoratori beneficiari di strumenti  di
sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro,  lavoratori  a
rischio di disoccupazione, soggetti gia' occupati che siano in  cerca
di altra occupazione; 
      c)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o  reinserimento  in  favore  di  soggetti  svantaggiati,
rivolto a: 
        1) persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali); 
        2) persone in stato o  a  rischio  di  emarginazione  sociale
segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera  b),
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20  (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale); 
        3) soggetti richiedenti protezione internazionale e  titolari
di status di rifugiato e  di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  12  gennaio  2015,  n.  21
(Regolamento relativo alle  procedure  per  il  riconoscimento  e  la
revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); 
        4) vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle
organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero); 
        5) vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 (Attuazione della  direttiva  2011/36/UE,  relativa  alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri  umani  e  alla
protezione  delle  vittime,  che  sostituisce  la  decisione   quadro
2002/629/GAI); 
      d)  tirocinio  formativo  o  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilita' di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili); 
      e)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o reinserimento rivolto a persone con disabilita' di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e inserite  nei  percorsi
personalizzati di cui all'art. 36, comma  3-bis,  lettera  c),  della
legge regionale n. 18/2005; 
      f) tirocinio estivo, con  finalita'  formative  e  orientative,
rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di
istruzione e formazione professionale e dell'universita',  attivabile
nell'arco temporale di sospensione estiva delle attivita' didattiche. 
    3. I tirocini rivolti alle persone  con  disabilita'  di  cui  al
comma 2, lettera d), vengono attivati previa valutazione del Comitato
tecnico di cui  all'art.  38,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
18/2005. 
    4. Le disposizioni di cui al presente regolamento  si  applicano,
per quanto compatibili, anche ai tirocini  attivati  a  favore  delle
persone con disabilita' di cui al comma 2, lettera e), con esclusione
di quanto previsto dalla delibera della giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 3-bis,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
18/2005, per i percorsi personalizzati relativamente ad  attivazione,
durata, ripetibilita' e indennita' di partecipazione al tirocinio. 
    5. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea  regolarmente
soggiornanti in Italia si  applicano  le  disposizioni  del  presente
capo. 
 
                               Art. 3. 
                        Durata del tirocinio 
 
    1. La durata del tirocinio e' commisurata alla  complessita'  del
progetto  formativo,  non  puo'  essere  inferiore  a  due  mesi,  ad
eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che  operano
stagionalmente, per i quali la durata minima e' ridotta ad un mese, e
non puo' superare i seguenti limiti temporali: 
      a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere a) e b), fatto salvo per i tirocini attivati presso gli  enti
della pubblica amministrazione aventi sede nel  territorio  regionale
del Friuli-Venezia Giulia per i quali la durata massima e' di  dodici
mesi e nel caso di durata  inferiore  l'eventuale  proroga  non  puo'
eccedere i dodici mesi complessivi; 
      b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2,  comma
2, lettere c) e d). 
    2. Nel caso di tirocini  estivi  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera f), la durata minima non puo' essere inferiore a  quattordici
giorni e quella  massima  non  puo'  essere  superiore  a  tre  mesi,
comprese le proroghe. 
    3. Nel caso in cui la  durata  del  tirocinio  sia  inferiore  ai
limiti massimi di cui ai commi 1  e  2,  e'  possibile  prorogare  la
durata fino al raggiungimento dei limiti previsti.  La  richiesta  di
proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante  e,
laddove necessario, contenere un'integrazione del progetto  formativo
individuale (di seguito PFI). 
    4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio nei
periodi di  astensione  obbligatoria  per  maternita',  infortunio  o
malattia  di  lunga  durata,  pari  o  superiore   a   dieci   giorni
consecutivi. 
    5. Il tirocinio puo' essere sospeso  nei  periodi  di  temporanea
interruzione dell'attivita' del soggetto ospitante. 
    6. I periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 5, sono
comunicati dal  soggetto  ospitante  al  tirocinante  e  al  soggetto
promotore. 
    7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata
complessiva del tirocinio nei limiti indicati al presente articolo. I
periodi inferiori a dieci giorni per malattia o  altre  tipologie  di
assenza giustificata concorrono al computo della  durata  complessiva
del tirocinio. 
    8. Il tirocinio puo' essere interrotto  dal  soggetto  ospitante,
dal  soggetto  promotore  o  dal  tirocinante  in   caso   di   gravi
inadempienze da parte di uno dei soggetti  coinvolti  o  in  caso  di
impossibilita' a conseguire  gli  obiettivi  formativi  previsti  dal
progetto individuale. L'interruzione del tirocinio va  comunicata  in
forma scritta agli altri soggetti coinvolti. 
 
                               Art. 4. 
                         Soggetto promotore 
 
    1. Il soggetto promotore  e'  l'organismo  che  si  occupa  della
progettazione,  dell'attivazione  e  del  tutoraggio  del  tirocinio.
Spetta al  soggetto  promotore,  in  considerazione  della  finalita'
formativa del tirocinio,  definirne  gli  obiettivi  e  garantire  il
corretto  utilizzo  del  tirocinio  assicurando  il  rispetto   della
convenzione e del PFI di cui all'art. 8. 
    2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i  seguenti
soggetti: 
      a) tirocinio formativo e di orientamento (di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera a): 
        1) strutture  regionali  competenti  in  materia  di  lavoro,
formazione e  orientamento,  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia; 
        2) istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli  accademici,  istituti  superiori  di
grado  universitario,  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM); 
        3) enti  di  formazione  accreditati  ai  sensi  della  legge
regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in  materia  di  formazione  e
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); 
        4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie  di
secondo grado, appartenenti al sistema nazionale  di  istruzione,  ai
sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.  62  (Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione); 
        5) istituti tecnici superiori (ITS) di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008  (Linee  guida
per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   istituti   tecnici
superiori); 
      b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro  (di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera b): 
        1) strutture regionali competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
        2) istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli  accademici,  istituti  superiori  di
grado  universitario,  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM); 
        3) enti  di  formazione  accreditati  ai  sensi  della  legge
regionale 21 luglio 2017, n. 27; 
        4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie  di
secondo grado, appartenenti al sistema nazionale  di  istruzione,  ai
sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.  62  (Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione); 
        5) istituti tecnici superiori (ITS) di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008  (Linee  guida
per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   istituti   tecnici
superiori); 
      c)  tirocinio  formativo  o  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate (di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c): 
        1) strutture regionali competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
        2) enti  di  formazione  accreditati  ai  sensi  della  legge
regionale n. 27/2017; 
        3) cooperative sociali e loro  consorzi  di  cui  all'art.  8
della legge 8 novembre 1991, n.  381  (Disciplina  delle  cooperative
sociali), iscritti nello specifico albo regionale; 
        4) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
        5) aziende per l'assistenza sanitaria; 
      d)  tirocinio  formativo  o  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o reinserimento in favore di persone con  disabilita'  di
cui alla legge n. 68/1999 (di cui all'art. 2, comma 2, lettera d): 
        1) strutture regionali competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
      e)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  o  tirocinio  di
inserimento o reinserimento di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  e),
in favore di persone con disabilita' di cui alla legge n. 68/1999: 
        1) strutture regionali competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
        2) servizi di integrazione lavorativa di cui all'art.  14-bis
della  legge  regionale  25  settembre  1996,  n.   41   (Norme   per
l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali  e  sanitari  a
favore  delle  persone  handicappate  ed  attuazione  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate); 
        3) altri soggetti  pubblici  che  stipulano  con  la  regione
convenzioni secondo le  disposizioni  dettagliate  nei  provvedimenti
della giunta per l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 2,  comma
2, lettera e); 
      f) tirocinio estivo (di cui all'art. 2, comma 2, lettera f): 
        1) istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli  accademici,  istituti  superiori  di
grado  universitario,  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente ai propri studenti; 
        2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie  di
secondo grado, appartenenti al sistema nazionale  di  istruzione,  ai
sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.  62  (Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione), limitatamente ai propri studenti; 
        3)  istituti  tecnici  superiori  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008  (Linee  guida
per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   istituti   tecnici
superiori),   aventi   sede   legale   in   Friuli-Venezia    Giulia,
limitatamente ai propri studenti; 
        4) enti di  formazione  accreditati,  ai  sensi  della  legge
regionale  21  luglio  2017,  n.  27,  nella   macro   tipologia   A,
limitatamente ai propri studenti; 
        5) strutture regionali di orientamento di  cui  all'art.  28,
comma 2, della legge regionale 9 settembre 1988, n. 10 (Riordinamento
istituzionale  della  regione  e  riconoscimento  e  devoluzione   di
funzioni agli enti locali), con riferimento alle seguenti  tipologie:
studenti frequentanti scuole secondarie di secondo  grado  statali  e
paritarie aventi o non aventi sedi legali o didattiche nella  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  studenti  in  dispersione  scolastica   che,
sebbene regolarmente iscritti, non frequentano percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado o percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale. 
    3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine  di
assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato
del lavoro e i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi  del
decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  (Attuazione  delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30), le strutture regionali competenti  in
materia di politiche della formazione e del lavoro possono  stipulare
specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma  2,  per
l'attivazione di percorsi di tirocinio. 
    4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma
2,  anche  enti  o  soggetti  indicati  nell'ambito  di  programmi  o
sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini. 
    5. In relazione ad uno stesso tirocinio, il medesimo soggetto non
puo' fungere da soggetto promotore e da soggetto ospitante. 
    6. I soggetti promotori sono tenuti a: 
      a) offrire il supporto al soggetto ospitante e  al  tirocinante
nella fase di avvio e nella gestione delle  procedure  amministrative
per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio; 
      b) offrire un'informativa  preventiva,  chiara  e  trasparente,
sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante
dovra' attenersi; 
      c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo
dell'attivita' di tirocinio, che svolga i compiti previsti  dall'art.
7; 
      d) gestire le procedure amministrative. In tale ambito  rientra
anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza  del
tirocinante presso  il  soggetto  ospitante,  predisposto  su  format
fornito dalla struttura regionale competente in materia di  politiche
della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima  dell'inizio
del tirocinio; 
      e) predisporre il PFI, partecipare  alla  stesura  del  dossier
individuale del tirocinante e il rilascio dell'attestato finale; 
      f)   effettuare   un'azione   di   presidio   sulla    qualita'
dell'esperienza e dell'apprendimento e  contribuire  al  monitoraggio
territoriale sull'andamento dei tirocini; 
      g) trasmettere il PFI alla struttura  regionale  competente  in
materia di  politiche  della  formazione  mediante  invio  telematico
all'apposito  servizio  informativo  messo   a   disposizione   dalla
struttura  stessa,  nonche'  comunicare  alle   strutture   regionali
interessate, l'avvio la conclusione nonche' eventuali  sospensioni  o
interruzioni del tirocinio; 
      h)  segnalare  al  soggetto  ospitante  dell'eventuale  mancato
rispetto  degli  obiettivi  contenuti  nel  PFI  e  delle   modalita'
attuative  del  tirocinio,  nonche'  la  segnalazione  ai  competenti
servizi ispettivi dei  casi  in  cui  vi  siano  fondati  motivi  per
ritenere che il tirocinante venga adibito ad attivita'  non  previste
dal PFI o comunque svolga attivita' riconducibile ad un  rapporto  di
lavoro. 
 
                               Art. 5. 
                         Soggetto ospitante 
 
    1. Il soggetto ospitante e' qualsiasi soggetto, persona fisica  o
giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si  realizza
il tirocinio. 
    2. Condizioni di attivazione per il soggetto ospitante: 
      a) essere in regola con la normativa sulla salute  e  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
      b) essere in regola con le disposizioni di cui  alla  legge  n.
68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. 
    3. Condizioni ostative per l'attivazione: 
      a) avere in corso procedure di CIG straordinaria  ivi  compresi
contratti di solidarieta' di tipo difensivo o in deroga per attivita'
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita'  operativa,
salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali
che prevedono tale possibilita'; 
      b) prevedere nel piano formativo  individuale  del  tirocinante
attivita' equivalenti a quelle per le  quali  nella  medesima  unita'
operativa e nei dodici mesi precedenti siano avvenuti: 
        1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; 
        2) licenziamenti collettivi; 
        3) licenziamenti plurimi; 
        4) licenziamenti per superato periodo di comporto; 
        5) licenziamenti  per  mancato  superamento  del  periodo  di
prova; 
        6) licenziamenti per fine appalto; 
        7) risoluzione del rapporto di  lavoro  di  apprendistato  al
termine del periodo formativo, per volonta' del datore di lavoro; 
        8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso  in  cui  ci
siano accordi con le  organizzazioni  sindacali  che  prevedono  tale
possibilita'. 
    4. Nel caso abbia in corso  contratti  di  solidarieta'  di  tipo
espansivo il soggetto ospitante puo' ospitare tirocinanti. 
    5. Il soggetto ospitante e' tenuto a: 
      a)  favorire  l'esperienza  del  tirocinante  nell'ambiente  di
lavoro  permettendogli  di  acquisire  la  conoscenza  diretta  delle
tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonche' la  visualizzazione
dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; 
      b) garantire, nella fase di avvio  del  tirocinio,  un'adeguata
informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, articoli 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
inoltre,  se  prevista,  al  tirocinante  deve  essere  garantita  la
sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.  41  del  medesimo  decreto
legislativo n. 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle
norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro; 
      c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il  compito
di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di
assenza del tutor va individuato un suo sostituto; 
      d) comunicare l'avvio del tirocinio al centro per l'impiego, ai
sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie; 
      e)  stipulare  la  convenzione  con  il  soggetto  promotore  e
collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; 
      f) trasmettere al soggetto  promotore  tutte  le  comunicazioni
effettuate afferenti al tirocinio (ad esempio: richieste di  proroga,
interruzione, infortuni); 
      g)  mettere   a   disposizione   del   tirocinante   tutte   le
attrezzature,  strumentazioni,   equipaggiamenti,   ecc.   idonei   e
necessari allo svolgimento delle attivita' assegnate; 
      h)  assicurare  la  realizzazione  del  percorso  di  tirocinio
secondo quanto previsto dal progetto; 
      i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del dossier
individuale del tirocinante, nonche'  al  rilascio  dell'attestazione
finale. 
    6. Il soggetto ospitante puo' interrompere il  tirocinio,  previa
comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti
del tirocinante tali da far venir  meno  le  finalita'  del  progetto
formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante,  o
nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti
aziendali o delle norme in materia di sicurezza. 
 
                               Art. 6. 
                             Tirocinante 
 
    1. I tirocini extracurriculari del presente capo sono rivolti a: 
      a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa
vigente in materia, che hanno compiuto diciotto anni di eta'; 
      b) soggetti che  hanno  completato  i  percorsi  di  istruzione
professionale, secondaria, superiore e terziaria; 
      c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno  al  reddito
in costanza di rapporto di lavoro; 
      d) lavoratori a rischio di disoccupazione; 
      e)  soggetti  gia'  occupati  che  siano  in  cerca  di   altra
occupazione; 
      f) soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999; 
      g) soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991; 
      h) persone in  stato  o  a  rischio  di  emarginazione  sociale
segnalate dagli enti locali di cui all'art. 13, comma 1, lettera  b),
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20; 
      i) persone richiedenti protezione internazionale e titolari  di
status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 21/2015; 
      j) vittime di violenza e di grave sfruttamento da  parte  delle
organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del decreto legislativo  n.
286/1998; 
      k) vittime di  tratta  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
24/2014. 
    2. Nel caso di tirocinio estivo, di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera f), il tirocinante  deve  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di  formazione
o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto  i  quindici
anni di eta', ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  4  agosto
1999, n. 345  (Attuazione  della  direttiva  94/33/CE  relativa  alla
protezione dei giovani sul lavoro) e successive modifiche. Non vi  e'
obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione. 
    3. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante e'  tenuto
a: 
      a) svolgere le attivita' previste dal PFI, osservando gli orari
concordati e i regolamenti aziendali; 
      b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad  essi
per qualsiasi  esigenza  di  tipo  organizzativo  o  altre  evenienze
relative all'attivita' del tirocinio; 
      c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
      d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro  privati,
rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza  relativi   ai   processi
produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia  riguardante  l'azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo  lo  svolgimento  del
tirocinio; 
      e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici,
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei  modi  previsti  dalle
norme dei singoli ordinamenti e non  utilizzare  a  fini  privati  le
informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio. 
    4. Il tirocinante puo' interrompere il tirocinio  anticipatamente
in qualsiasi momento  dandone  preventiva  e  motivata  comunicazione
scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante. 
 
                               Art. 7. 
                             Tutoraggio 
 
    1. Il tutoraggio  e'  svolto  contemporaneamente  da  due  figure
distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal  soggetto
ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare  la
buona riuscita dell'esperienza di tirocinio. 
    2. Il tutor nominato dal soggetto  promotore  svolge  i  seguenti
compiti: 
      a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; 
      b)  coordina  l'organizzazione  e  programma  il  percorso   di
tirocinio; 
      c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia  del  rispetto
di quanto previsto nel PFI operando in stretto raccordo con il  tutor
individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la
sede del tirocinio; 
      d) provvede alla composizione del  dossier  individuale,  sulla
base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto  ospitante
nonche' alla predisposizione dell'attestato finale  di  cui  all'art.
12; 
      e) acquisisce dal tirocinante elementi  in  merito  agli  esiti
dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una  eventuale
prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove  questo  sia
diverso da una pubblica amministrazione. 
    3.  Ogni  tutor  del   soggetto   promotore   puo'   accompagnare
contemporaneamente di norma fino a venti tirocinanti. Tale limite non
e' previsto per  i  soggetti  promotori  che  attivino  tirocini  con
medesime finalita' formative presso il medesimo soggetto ospitante. 
    4. Il soggetto ospitante nomina  il  tutor  che  e'  responsabile
dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di  lavoro
per tutto il periodo previsto dal PFI. Detto tutor va individuato tra
i  propri  lavoratori  e  deve  possedere  esperienze  e   competenze
professionali adeguate  e  coerenti  con  il  PFI  per  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. 
    5. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti: 
      a)  favorire  l'inserimento  del   tirocinante   nel   contesto
lavorativo; 
      b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attivita' e dei
percorsi formativi previsti dal PFI, anche  coordinandosi  con  altri
lavoratori del soggetto ospitante; 
      c) aggiornare  la  documentazione  relativa  al  tirocinio  per
l'intera durata dello stesso; 
      d)  collaborare  attivamente  alla  composizione  del   dossier
individuale nonche' alla predisposizione dell'attestato finale di cui
all'art. 12. 
    6.  Ogni  tutor  del   soggetto   ospitante   puo'   accompagnare
contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti. Nel caso  di
tirocini di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera  e),  il  tutor  puo'
seguire un solo tirocinante. 
    7. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante
tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento  necessario  per
il raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dal  PFI,  il  soggetto
ospitante e' tenuto ad individuare un sostituto dotato  di  requisiti
analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione  deve  essere
formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore. 
    8. Il tutor del soggetto  promotore  ed  il  tutor  del  soggetto
ospitante collaborano per: 
      a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli
all'apprendimento; 
      b) garantire il monitoraggio dello  stato  di  avanzamento  del
percorso formativo del tirocinante, attraverso modalita' di  verifica
in itinere e a conclusione dell'intero percorso; 
      c) garantire il  processo  di  tracciamento,  documentazione  e
attestazione dell'attivita' svolta dal tirocinante. 
 
                               Art. 8. 
            Convenzione e progetto formativo individuale 
 
    1.  Il  tirocinio  e'  avviato  sulla  base  di  una  convenzione
sottoscritta dal soggetto promotore, dal  soggetto  ospitante  e  dal
terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione e'  conservata  a
cura del soggetto promotore, definisce gli obblighi cui  sono  tenuti
tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene  i
dati identificativi dei medesimi. 
    2. La convenzione e' redatta sulla base di uno schema predisposto
dalle strutture regionali competenti in materia  di  politiche  della
formazione, approvato  dalla  giunta  regionale,  ed  e'  strutturata
secondo i seguenti elementi essenziali: 
      a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; 
      b) modalita' di attivazione; 
      c) valutazione ed attestazione degli apprendimenti, secondo  le
modalita' indicate nel presente regolamento; 
      d) decorrenza e durata della convenzione; 
      e) individuazione dei soggetti  obbligati  alla  corresponsione
dell'indennita' al tirocinante. 
    3. La convenzione puo' essere  riferita  a  piu'  tirocini  anche
distribuiti in un arco temporale indicato  nella  convenzione  stessa
nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 10. 
    4. Alla convenzione, per tutti i tirocini di cui all'art. 2, deve
essere allegato il PFI per ciascun tirocinante, compilato  online  su
apposito formulario predisposto dalle strutture regionali  competenti
in materia di politiche della formazione, e sottoscritto dal soggetto
promotore,  dal  soggetto  ospitante,  dal  tirocinante,  dal   terzo
finanziatore se previsto. 
    5. Il PFI contiene le seguenti sezioni: 
      a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore,
del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto  promotore
e del  tutor  individuato  dal  soggetto  ospitante  presso  la  sede
operativa che accogliera' il tirocinante; 
      b) diritti e doveri  delle  parti  coinvolte  nel  progetto  di
tirocinio: tirocinante, tutor del  soggetto  ospitante  e  tutor  del
soggetto promotore; 
      c) la  durata  e  periodo  di  svolgimento  del  tirocinio  con
l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali; 
      d) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo
del tirocinio: orario settimanale previsto dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro, applicato dal soggetto ospitante, settore  ATECO
di  attivita',  area  professionale   di   riferimento   (codici   di
classificazione CP ISTAT), sede del tirocinio, numero  di  lavoratori
della sede del tirocinio, numero di tirocini in corso attivati  nella
sede del tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni; 
      e) attivita' da affidare al tirocinante durante il tirocinio da
compilare inserendo i riferimenti  alle  ADA  e  attivita'  contenute
nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, nonche' le  modalita'
di svolgimento del medesimo; 
      f) diritti e doveri del tirocinante; 
      g)   soggetti   che   assumono   l'obbligo   di   corrispondere
l'indennita'  e  di  far  fronte  agli  altri  oneri  connessi   alla
realizzazione  del  tirocinio  (garanzie   assicurative),   ammontare
dell'indennita' mensile cui ha diritto il tirocinante e modalita'  di
erogazione della stessa; 
      h) per i soggetti ospitanti che hanno unita' operative con piu'
di venti dipendenti a tempo indeterminato, indicazione del numero  di
tirocini attivati nei ventiquattro mesi precedenti. 
    6. Il dossier  individuale  predisposto  su  apposito  formulario
dalle strutture regionali competenti in materia  di  politiche  della
formazione, costituisce documentazione  utile  anche  ai  fini  della
stesura dell'attestazione finale. 
 
                               Art. 9. 
               Modalita' di applicazione e attuazione 
 
    1.  I  tirocinanti  non  possono  sostituire  i  lavoratori   con
contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il
personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia,  maternita'
o  ferie,  ne'  per  ricoprire  ruoli  necessari   all'organizzazione
aziendale. 
    2. Il tirocinante non puo' realizzare piu' di un tirocinio presso
il medesimo soggetto  ospitante,  anche  per  progetti  formativi  di
diverso contenuto. Tale disposizione non si  applica  ai  tirocini  a
favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 2, comma 2,  lettere
c), d), e). 
    3. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non puo' realizzare
piu' di due tirocini estivi presso il  medesimo  soggetto  ospitante,
anche per progetti formativi di diverso contenuto. 
    4. La partecipazione al tirocinio non comporta la  perdita  dello
stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. 
    5. Il tirocinio non  puo'  essere  attivato  presso  il  soggetto
ospitante nell'ipotesi in cui il tirocinante, negli ultimi  due  anni
precedenti l'avvio del tirocinio, abbia avuto un rapporto di  lavoro,
una  collaborazione  o  un  incarico,  inteso  quale  prestazione  di
servizi, con il medesimo soggetto ospitante. 
    6. Il soggetto promotore non  puo'  coincidere  con  il  soggetto
ospitante. 
    7. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli  obiettivi
formativi previsti nel PFI. 
    8. Il tirocinio puo'  essere  attivato  nell'ipotesi  in  cui  il
tirocinante abbia svolto prestazioni di  lavoro  accessorio  per  non
piu' di trenta giorni (anche non consecutivi) nei sei mesi precedenti
l'attivazione, presso il medesimo soggetto ospitante. 
    9. Il soggetto ospitante non puo' realizzare piu' di un tirocinio
con il medesimo tirocinante, fatte salve le proroghe  o  rinnovi  nel
rispetto della durata massima e delle condizioni  previste  dall'art.
10. 
    10.  Professionisti  abilitati  o  qualificati  all'esercizio  di
professioni regolamentate per attivita'  riservate  alla  professione
ordinistica non possono ospitare  tirocini  extracurriculari  per  le
medesime professioni ordinistiche. 
    11. Per  i  tirocini  attivati  in  mobilita'  interregionale  la
disciplina da applicare e' quella di appartenenza territoriale ove ha
sede  (operativa  o  legale)  il  soggetto  ospitante  al  quale   fa
riferimento lo svolgimento dell'attivita' del tirocinante. 
    12. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, sia pubblico
che privato, il tirocinio e' regolato dalla normativa  della  regione
nel cui  territorio  e'  ubicata  la  sede  operativa  in  cui  viene
realizzato il tirocinio, fatte salve le sedi decentrate della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 10. 
              Numero tirocini attivabili e premialita' 
 
    1. Il numero di  tirocini  attivabili  contemporaneamente  presso
l'unita' operativa  del  soggetto  ospitante  e'  condizionata  dalle
seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi  gli
apprendisti: 
      a) in ciascuna unita' operativa con  un  numero  di  dipendenti
compreso  tra  uno  e  cinque,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato o a tempo determinato purche' la  data  di  inizio  del
contratto sia anteriore  alla  data  di  avvio  del  tirocinio  e  la
scadenza sia posteriore alla data di  scadenza  del  tirocinio,  puo'
essere inserito un tirocinante; 
      b) in ciascuna unita' operativa con  un  numero  di  dipendenti
compreso da sei  a  diciannove,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o a tempo determinato purche' la  data  di  inizio  del
contratto sia anteriore  alla  data  di  avvio  del  tirocinio  e  la
scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio,  possono
essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente; 
      c) in ciascuna unita' operativa con  un  numero  di  dipendenti
uguale  o  superiore  a  venti,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o a tempo determinato purche' la  data  di  inizio  del
contratto sia anteriore  alla  data  di  avvio  del  tirocinio  e  la
scadenza sia posteriore alla data di scadenza del tirocinio,  possono
essere  inseriti  contemporaneamente  tirocinanti   in   misura   non
superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. 
    2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della  percentuale  di  cui  al
comma 1, lettera c), produca frazioni di  unita',  tali  frazioni  si
arrotondano all'unita' superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione
sia uguale o superiore a 0,5. 
    3. Per i soggetti ospitanti che hanno unita' operative  con  piu'
di venti dipendenti a  tempo  indeterminato  l'attivazione  di  nuovi
tirocini, oltre la quota di  contingentamento  del  dieci  per  cento
sopra prevista, e' subordinata alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi (nel caso  di  part-time,
esso deve essere almeno pari al 50% delle  ore  settimanali  previste
dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante),  come  di
seguito riportato, in deroga ai limiti di cui al comma 1: 
      a) un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei  tirocinanti
ospitati nei ventiquattro mesi precedenti; 
      b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei  tirocinanti
ospitati nei ventiquattro mesi precedenti; 
      c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75 % dei tirocinanti
ospitati nei ventiquattro mesi precedenti; 
      d) quattro tirocini se hanno assunto il  100%  dei  tirocinanti
ospitati nei ventiquattro mesi precedenti. 
    4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di
cui  al  presente  articolo,  non  c'e'  cumulabilita'  tra  tirocini
curriculari ed extracurriculari, ed i tirocini di cui al comma 3, non
si computano ai fini della quota di contingentamento. 
    5. Sono esclusi dai limiti di cui  al  comma  1,  i  tirocini  in
favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e),
(disabili e svantaggiati) ed i tirocini curriculari. 
    6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i  datori  di  lavoro
iscritti all'albo delle imprese  artigiane,  le  aziende  agricole  a
conduzione familiare, gli studi di professionisti limitatamente  alle
attivita'  dei  medesimi  coerenti  con  il  percorso  formativo  del
tirocinante, le start-up e le imprese neocostituite  entro  i  dodici
mesi dalla fondazione, possono  inserire  un  tirocinante,  ancorche'
privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato  o
determinato. 
 
                              Art. 11. 
                        Garanzie assicurative 
 
    1. Ad ogni  tirocinante  deve  essere  garantita  l'assicurazione
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia  assicuratrice  per  la
responsabilita' civile verso i terzi. 
    2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali
attivita' svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio,
rientranti nel PFI. 
    3. Nella convenzione e' individuato  il  soggetto  che  assume  a
proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative. 
    4. Nel caso  in  cui  il  soggetto  promotore  sia  una  pubblica
amministrazione,  nelle  relative  convenzioni  si   definiranno   le
modalita' attraverso le quali il soggetto ospitante potra' assumere a
suo carico l'onere delle coperture assicurative. 
 
                              Art. 12. 
         Attestato di frequenza e delle competenze acquisite 
 
    1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base  del
PFI,  del  dossier  individuale  e  della  valutazione  espressa  dal
soggetto ospitante,  rilascia,  utilizzando  il  modello  predisposto
dalle strutture regionali competenti in materia  di  politiche  della
formazione,  un'attestazione  finale   di   frequenza   che   attesta
l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica  e
documenta le attivita' effettivamente  svolte  con  riferimento  alle
aree di attivita' contenute  nell'ambito  della  classificazione  dei
settori economico professionali, di cui al decreto  interministeriale
del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilita'  e
spendibilita' degli apprendimenti maturati. 
    2. Il dossier individuale e l'attestazione  finale  costituiscono
documentazione  utile  nell'ambito  dei  servizi  di  individuazione,
validazione e certificazione delle competenze  ai  sensi  e  per  gli
effetti decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle
norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi  58  e
68, della legge 28 giugno 2012,  n.  92),  organizzati  nel  rispetto
della regolamentazione degli enti pubblici titolari e  con  specifico
riguardo  alle  qualificazioni  ed  alle  competenze  di   rispettiva
titolarita'  ricomprese  nel  repertorio  nazionale  dei  titoli   di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. 
    3. Ai fini dell'attestazione  dell'esperienza  di  tirocinio,  il
tirocinante deve  avere  partecipato  ad  almeno  il  70%  delle  ore
previste dal progetto. 
 
                              Art. 13. 
                    Indennita' di partecipazione 
 
    1. Il tirocinante ha diritto  ad  un'indennita'  forfettaria  non
inferiore a 300 euro lordi  mensili,  corrispondenti  ad  un  impegno
massimo   di   venti   ore   settimanali.   Tale   importo    aumenta
proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un
massimo di quaranta ore settimanali, in coerenza  con  gli  obiettivi
del progetto formativo, corrispondente ad una  indennita'  minima  di
500 euro lordi mensili. Per i tirocini attivati presso gli enti della
pubblica  amministrazione  aventi  sede  nel  Friuli-Venezia  Giulia,
l'indennita' mensile e'  di  euro  800  lordi  corrispondente  ad  un
impegno di orario pieno. In via convenzionale, per i tirocini  estivi
l'indennita' di partecipazione  e'  corrisposta  a  settimana  ed  e'
almeno pari ad un quarto dell'indennita' mensile prevista. 
    2. L'indennita' forfettaria di cui al comma 1 e' corrisposta  dal
soggetto promotore o  dal  soggetto  ospitante,  ovvero  da  soggetti
terzi, pubblici o privati, che intendono  sostenere  finanziariamente
il  tirocinio   con   corresponsione   diretta   dell'indennita'   al
tirocinante. L'onere puo'  anche  essere  ripartito  tra  i  soggetti
obbligati. L'indennita'  e'  erogata  per  intero  a  fronte  di  una
partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile.
Se la  partecipazione  e'  inferiore  al  70%  al  tirocinante  viene
corrisposta l'indennita' per i giorni di effettiva presenza. E' fatto
salvo  il  caso  in  cui  il  soggetto  ospitante  voglia   integrare
l'indennita' con proprie risorse. 
    3. Nel caso di sospensione del tirocinio, non sussiste  l'obbligo
di corresponsione dell'indennita' di partecipazione per la durata del
periodo sospeso. 
    4. Nel caso  in  cui  il  soggetto  ospitante  sia  una  pubblica
amministrazione,  stante  la  clausola  di   invarianza   finanziaria
prevista dall'art. 1, comma 36, della legge 28  giugno  2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita),  e  fatte  salve  successive   norme   di
finanziamento, le convenzioni possono  essere  attivate  solo  se  la
relativa spesa possa essere coperta mediante  risorse  contenute  nei
limiti  della  spesa  destinata  ai  tirocini  nel  corso   dell'anno
precedente all'entrata in vigore della  legge  stessa  o  nei  limiti
della spesa consentita per finalita' formative. 
    5. Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori  sospesi
e comunque percettori di forme  di  sostegno  al  reddito  in  quanto
fruitori di ammortizzatori sociali, non vi e' obbligo  di  erogazione
dell'indennita'.  L'indennita'  di  tirocinio  viene  corrisposta  ai
lavoratori sospesi e  percettori  di  sostegno  al  reddito,  per  il
periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al  reddito,
solo fino a  concorrenza  con  l'indennita'  minima  prevista  per  i
tirocini dalla  normativa  regionale  di  riferimento.  Nel  caso  di
tirocini in favore di soggetti percettori di  forme  di  sostegno  al
reddito,  in  assenza  di  rapporto  di   lavoro,   l'indennita'   di
partecipazione erogata  dal  soggetto  ospitante  e'  cumulabile  con
l'ammortizzatore  percepito  anche  oltre  l'indennita'   minima   di
tirocinio prevista dalla disciplina regionale vigente. 
    6. Nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  e),
per i quali sono previsti premi  di  incentivazione  a  carico  della
regione, e' fatto salvo il caso in cui il soggetto  ospitante  voglia
integrare l'indennita' con proprie risorse. 
    7. Ai  sensi  dell'art.  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi), l'indennita' forfettaria  corrisposta  al
tirocinante  costituisce  reddito  assimilato  a  quello  da   lavoro
dipendente. 
    8. La partecipazione al tirocinio non comporta la  perdita  dello
stato di disoccupazione. 
 
                              Art. 14. 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
    1. Le strutture regionali  competenti  in  materia  di  politiche
della  formazione  istituiscono  un   sistema   di   monitoraggio   e
valutazione finalizzato a verificare periodicamente la  realizzazione
degli  obiettivi  orientativi,   formativi   e   di   inserimento   e
reinserimento lavorativo dei tirocini. 
    2. I  soggetti  promotori  ed  i  soggetti  ospitanti  concorrono
all'implementazione del sistema di monitoraggio secondo le  modalita'
stabilite  dalle  strutture  regionali  competenti  in   materia   di
politiche della formazione. 
    3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono comunicati
annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati
sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul  sito
della regione. 
 
                              Art. 15. 
              Misure di vigilanza, controllo ispettivo 
                     e disciplina sanzionatoria 
 
    1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e
controllo la regione promuove, anche attraverso apposite intese con i
competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo  23  aprile
2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive  in  materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30)  la  corretta  applicazione  dell'istituto  del
tirocinio. 
    2. La regione applica le sanzioni di cui all'art. 63,  commi  dal
2-bis al 2-septies, della legge regionale n. 18/2005. 
    3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 35,
della legge n. 92/2012, il  soggetto  obbligato  alla  corresponsione
dell'indennita' e'  individuato,  nell'ambito  dei  soggetti  di  cui
all'art.  13,  comma  2,  sulla  base  di   quanto   previsto   dalla
convenzione. 
 
                              Capo III 
               Tirocini per cittadini non appartenenti 
               all'Unione europea residenti all'estero 
 
                              Art. 16. 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
    1. I cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea  residenti
all'estero possono attivare tirocini formativi e di  orientamento  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 1,  lettera  f)  del
decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 40, comma 9, lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286),   finalizzati   al
completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
Paese di origine. 
    2. La sussistenza di tale  requisito  va  accertata  in  sede  di
istruttoria per l'apposizione del visto sui progetti formativi. A tal
fine nel PFI  deve  venire  esplicitato  il  percorso  di  formazione
professionale che si intende completare con il tirocinio da  attivare
in Italia. 
    3. L'attestazione di frequenza all'estero di un corso  di  lingua
italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza del requisito
normativo  coincidente  con   il   completamento   di   un   percorso
professionale da accertare tenendo conto anche della professionalita'
specifica gia' acquisita dalla persona  straniera  e  di  quella  che
vuole acquisire in Italia. 
    4. L'ingresso in Italia e' effettuato nell'ambito del contingente
di quote fissate annualmente ai sensi dell'art.  44-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999. 
    5. Il tirocinio non puo' essere attivato per tipologie lavorative
per  le  quali  non  sia  necessario  un   periodo   formativo,   per
professionalita'  elementari  connotate   da   compiti   generici   e
ripetitivi e per attivita' riconducibili alla sfera privata. 
 
                              Art. 17. 
                        Durata del tirocinio 
 
    1. La durata del tirocinio e' commisurata alla  complessita'  del
progetto formativo, la stessa non puo' essere inferiore a  tre  mesi,
fatte salve comprovate e ragionevoli  motivazioni  che  giustifichino
una  durata  inferiore  da  valutare  caso   per   caso   nel   corso
dell'istruttoria,  e  non  puo'  superare  i  dodici  mesi,  comprese
eventuali proroghe. 
    2. Il  tirocinio  viene  attivato  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno. 
 
                              Art. 18. 
                         Soggetto promotore 
 
    1. Il soggetto promotore  e'  l'organismo  che  si  occupa  della
progettazione,  dell'attivazione  e  del  tutoraggio  del  tirocinio.
Spetta al  soggetto  promotore,  in  considerazione  delle  finalita'
formative del tirocinio,  definirne  gli  obiettivi  e  garantire  il
corretto utilizzo del tirocinio stesso assicurando il rispetto  della
convenzione e del PFI di cui all'art. 24. 
    2. Per i tirocini per cittadini stranieri  residenti  all'estero,
sono promotori i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a). 
    3. Fermo restando quanto gia' previsto all'art. 4,  nel  caso  di
tirocini per cittadini stranieri residenti  all'estero,  il  soggetto
promotore ha inoltre l'obbligo di: 
      a) indicare nella convenzione le posizioni assicurative INAIL e
di responsabilita' civile per il tirocinante a  carico  del  soggetto
ospitante; 
      b) prevedere la realizzazione di specifiche e  adeguate  unita'
formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio a carico  del
soggetto ospitante, salvo diverso accordo, come specificato  all'art.
24, comma 2; 
      c) inviare alle strutture regionali competenti  in  materia  di
lavoro,  formazione  e  orientamento  unitamente  alla  richiesta  di
apposizione del visto regionale al progetto  formativo,  copia  della
convenzione stipulata con l'azienda ospitante e  copia  del  progetto
formativo; 
      d) attivare il tirocinio entro quindici giorni dalla  richiesta
del permesso di soggiorno; 
      e) ad avvenuto avvio del tirocinio, per facilitare le attivita'
di vigilanza e controllo, il soggetto promotore deve far pervenire ai
servizi ispettivi delle strutture del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali competenti per  territorio  e  alle  rappresentanze
sindacali  aziendali,  copia  della  convenzione   e   del   progetto
formativo, nonche' comunicazione  dell'ingresso  del  tirocinante  in
Italia; 
      f) comunicare ai soggetti ai quali  ha  in  precedenza  inviato
copia della convenzione e del decreto di approvazione del progetto di
tirocinio, di cui e' parte integrante il progetto  stesso,  eventuali
variazioni dell'inizio effettivo  del  tirocinio  rispetto  a  quanto
previsto  nel  progetto  formativo  vistato  dalla  regione,   ovvero
eventuali interruzioni del tirocinante o dall'azienda ospitante. 
 
                              Art. 19. 
         Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  5   del   presente
regolamento,  sono  ulteriormente  poste  a   carico   del   soggetto
ospitante: 
      a)  l'apertura  di  posizione  INAIL  e  stipula   di   polizza
assicurativa di responsabilita' civile; 
      b) il pagamento delle spese per l'alloggio e per il  vitto  del
tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore e con il
terzo finanziatore, da  esplicitare  in  convenzione  e  nel  PFI  di
tirocinio. In ogni caso, le spese di vitto ed  alloggio  non  possono
venire comprese nell'indennita' di partecipazione stabilita a  favore
del tirocinante, dovendo venire calcolare a parte; 
      c) impegnarsi al  pagamento  delle  spese  per  il  viaggio  di
rientro nel Paese d'origine  o  provenienza  nel  caso  di  rimpatrio
coattivo del tirocinante,  salvo  diverso  accordo  con  il  soggetto
promotore e con il terzo finanziatore, da esplicitare in  convenzione
e nel PFI di tirocinio. 
    2. Il numero di  tirocini  attivabili  contemporaneamente  presso
l'unita' operativa del soggetto  ospitante  seguono  le  disposizioni
dell'art. 10 del presente regolamento. 
 
                              Art. 20. 
                     Soggetto terzo finanziatore 
 
    1. Il soggetto  terzo  finanziatore  del  progetto  di  tirocinio
formativo  e  di  orientamento,  ove  presente,   ha   l'obbligo   di
sottoscrivere la convenzione al  progetto  di  tirocinio  nell'ambito
della quale sono definiti gli oneri a proprio carico. 
 
                              Art. 21. 
                Modalita' di attivazione e requisiti 
 
    1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  9  del  presente
regolamento il soggetto promotore per  poter  attivare  il  tirocinio
deve presentare la richiesta di apposizione del visto al progetto  di
tirocinio  formativo  e  di  orientamento  a  favore  della   persona
straniera e residente  nel  suo  Paese  d'origine  o  comunque  fuori
dall'Unione europea. 
    2. La  richiesta,  da  inoltrare  sulla  base  della  modulistica
predisposta dagli uffici regionali,  deve  essere  corredata  da  due
originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e  da
due originali del progetto formativo. 
 
                              Art. 22. 
                             Tirocinante 
 
    1. I  destinatari  sono  cittadini  non  appartenenti  all'Unione
europea residenti all'estero, disoccupati o inoccupati, che attestano
un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia. 
 
                              Art. 23. 
                             Tutoraggio 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  7  del  presente
regolamento, il tutor nominato dal soggetto  promotore  e'  tenuto  a
visite almeno bimestrali presso l'azienda ospitante. Al  termine  del
tirocinio lo stesso  redige  una  relazione  conclusiva  sugli  esiti
formativi  e  sulle  visite  effettuate  da  inviare  alle  strutture
regionali competenti in materia di lavoro e formazione della  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  competenti  per  l'apposizione  del
visto. 
 
                              Art. 24. 
            Convenzione e progetto formativo individuale 
 
    1. Il tirocinio e' avviato sulla base di una convenzione e di  un
PFI cosi' come disposto dall'art. 8 del  presente  regolamento  e  in
base alle seguenti ulteriori disposizioni aggiuntive: 
      a) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del  pagamento
delle spese per l'alloggio e per  il  vitto  del  tirocinante,  salvo
diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore; 
      b) impegno del soggetto ospitante a farsi carico del  pagamento
delle  spese  per  il  viaggio  di  rientro  nel  Paese  d'origine  o
provenienza nel caso di rimpatrio  coattivo  del  tirocinante,  salvo
diverse pattuizioni con il soggetto finanziatore. 
    2. Il PFI prevede  la  realizzazione  di  specifiche  e  adeguate
unita' formative a  carico  del  soggetto  ospitante,  salvo  diverso
accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio  e  che  devono
essere finalizzate: 
      a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1,  qualora
non sia gia' posseduta; 
      b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e
sicurezza del lavoro; 
      c) ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese; 
      d)   l'attivazione,   cessazione,    proroga    ed    eventuale
trasformazione  del  rapporto  di  tirocinio   sono   soggette   alla
comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante,  per  via
telematica. 
 
                              Art. 25. 
   Visto regionale sul progetto formativo individuale di tirocinio 
 
    1. Il visto regionale  al  progetto  formativo  viene  apposto  a
seguito dell'adozione di apposito decreto entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. 
    2. In caso di mancata apposizione del visto  regionale  ne  viene
data comunicazione scritta al soggetto promotore. 
    3. Dopo l'apposizione  del  visto  regionale  gli  originali  del
progetto di tirocinio  e  della  convenzione  vengono  restituiti  al
soggetto promotore. 
    4. La struttura regionale competente in materia di  lavoro  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  provvedera'   a   inserire
nell'apposita  piattaforma  informatica  nazionale:  il  decreto   di
approvazione  ovvero  di   diniego,   il   progetto   formativo,   la
convenzione, copia del passaporto del tirocinante. 
    5. Il soggetto promotore e in  subordine  il  soggetto  ospitante
sono tenuto ad  informare  il  tirocinante  all'estero  dell'avvenuta
apposizione  del  visto  regionale   sul   progetto   di   tirocinio,
trasmettendogli  tutta  la  documentazione  necessaria  ai  fini  del
rilascio  del  corrispondente  visto  d'ingresso   da   parte   della
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    6.  Il  termine  di  validita'  del  visto  apposto  al  progetto
formativo dal competente ufficio regionale, ai fini  della  richiesta
del   rilascio   del   visto   di   ingresso   alla    rappresentanza
diplomatico-consolare, e' di sei mesi dal suo rilascio. 
 
                              Art. 26. 
         Attestato di frequenza e delle competenze acquisite 
 
    1.  Al  termine  del  tirocinio,  il  promotore   rilascera'   al
tirocinante  un  attestato  di  competenze  professionali   acquisite
durante lo svolgimento dello stesso. 
    2. Ai fini dell'attestazione  dell'esperienza  di  tirocinio,  il
tirocinante deve  avere  partecipato  ad  almeno  il  70%  delle  ore
previste dal progetto. 
 
                              Art. 27. 
                    Indennita' di partecipazione 
 
    1.  Si  applica  quanto  disposto  dall'art.  13   del   presente
regolamento. 
 
                              Art. 28. 
                      Monitoraggio e verifiche 
 
    1. La struttura regionale  competente  in  materia  di  lavoro  e
formazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  verifica  la
sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio
ed attua controlli sulla veridicita' di quanto dichiarato, anche  con
verifiche in loco. 
    2. Qualora i dati verificati d'ufficio o dalle verifiche in loco,
risultino  difformi  rispetto  a  quanto  dichiarato   dal   soggetto
promotore o dall'azienda ospitante, il competente ufficio  regionale,
provvedera' alla  segnalazione  dell'irregolarita'  alle  istituzioni
competenti e  procedera'  all'immediata  interruzione  del  tirocinio
dandone comunicazione al soggetto promotore ed a quello ospitante. In
tali casi la regione non autorizzera' ulteriori tirocini al  soggetto
promotore ed a quello ospitante fino  all'accertamento  di  eventuali
responsabilita'. 
    3.  L'eventuale   revoca   del   visto   posto   al   PFI   viene
tempestivamente segnala dall'ufficio regionale, caricando il relativo
provvedimento di revoca  nell'apposita  piattaforma  informatica  per
impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi  di  tirocinio,
qualora la stessa sia anteriore al rilascio del visto di ingresso  e,
piu' in generale, per garantire un monitoraggio completo sugli  esiti
della procedura. 
    4. Qualora il provvedimento di revoca del visto posto al PFI  sia
invece successivo  al  rilascio  del  visto  di  ingresso,  l'ufficio
regionale provvede a caricare sull'apposita  piattaforma  informatica
il provvedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione
alla competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  affinche'
quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria  competenza
connessi alla revoca del visto di ingresso gia' concesso,  se  ancora
in corso di validita', e  alla  relativa  segnalazione  nell'apposita
piattaforma informatica. 
    5. Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore  ha  l'obbligo
di comunicare alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
lavoro, formazione e orientamento il rilascio del visto d'ingresso  o
l'eventuale  diniego  da  parte  della   rappresentanza   diplomatico
consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio
dell'esperienza formativa, nonche' l'esito del tirocinio  al  termine
dello stesso. 
    6. Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio  formativo  il
soggetto  promotore,  in   collaborazione   con   l'ospitante,   deve
presentare alle strutture regionali competenti in materia di  lavoro,
formazione  e  orientamento  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia una  relazione  finale  sottoscritta  da  ambedue  i  soggetti
sull'andamento del tirocinio e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi  corredata  da  copia   dell'attestato   sulle   competenze
professionali acquisite. 
 
                               Capo IV 
                Tirocini di orientamento, formazione 
   e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, 
          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 
 
                              Art. 29. 
       Oggetto e ambito di applicazione dei tirocini inclusivi 
 
    1. Il  presente  capo  disciplina  i  percorsi  di  tirocinio  di
orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento   finalizzati
all'inclusione  sociale,   all'autonomia   delle   persone   e   alla
riabilitazione in favore di  persone  prese  in  carico  dai  servizi
sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi,  di  seguito
denominati tirocini inclusivi. 
    2. Ai fini del presente capo per presa in carico  si  intende  la
funzione esercitata dai servizi  sociali  e  sanitari  in  favore  di
persone o di nuclei familiari in risposta a  bisogni  complessi,  che
richiedono  interventi  personalizzati  di  valutazione,  consulenza,
orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione
di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e  privati
del territorio. 
 
                              Art. 30. 
                        Durata del tirocinio 
 
    1. La durata del tirocinio e' commisurata alla  complessita'  del
progetto  formativo,  non  puo'  essere  inferiore  a  due  mesi,  ad
eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che  operano
stagionalmente, per i quali la durata minima e' ridotta ad un mese, e
non puo' superare i ventiquattro mesi. 
    2.  Al  fine  di  garantire  l'inclusione,   l'autonomia   e   la
riabilitazione, il tirocinio puo' essere ripetuto oltre il limite  di
ventiquattro mesi,  anche  presso  lo  stesso  soggetto  ospitante  a
condizione che vi sia l'attestazione della sua  necessita'  da  parte
del servizio pubblico che ha in carico la persona. 
 
                              Art. 31. 
                         Soggetto promotore 
 
    1. Il soggetto promotore  e'  l'organismo  che  si  occupa  della
progettazione,  dell'attivazione  e  del  tutoraggio  del  tirocinio.
Spetta al  soggetto  promotore,  in  considerazione  della  finalita'
formativa del tirocinio,  definirne  gli  obiettivi  e  garantire  il
corretto  utilizzo  del  tirocinio  assicurando  il  rispetto   della
convenzione e del PFI di cui all'art. 35. 
    2. Per i tirocini inclusivi sono promotori i seguenti soggetti: 
      a) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17  della  legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
      b) aziende  per  l'assistenza  sanitaria  e  aziende  sanitarie
universitarie integrate; 
      c) enti di formazione accreditati  negli  ambiti  speciali,  ai
sensi legge regionale n. 27/2017, in raccordo con i soggetti  di  cui
ai punti a) e b). 
    3. Il soggetto  promotore  inoltra  la  comunicazione  di  avvio,
conclusione, eventuale sospensione del tirocinio, ai servizi  sociali
o sanitari che hanno  in  carico  la  persona,  qualora  diverso  dal
soggetto promotore od ospitante. 
    4. Il  soggetto  promotore  rilascia  al  termine  del  tirocinio
l'attestato di partecipazione ad avvenuto raggiungimento di almeno il
70% delle ore di presenza previste dal progetto. 
    5. Nel caso in cui il soggetto promotore sia un ente  di  cui  al
comma 2, lettera c)  e  il  tirocinio  sia  promosso  nell'ambito  di
programmi specifici finanziati  dal  FSE,  per  la  comunicazione  di
avvio, conclusione, eventuale sospensione  del  tirocinio  e  per  il
rilascio dell'attestato di frequenza, si  applicano  le  disposizioni
previste dai programmi stessi. 
 
                              Art. 32. 
         Soggetto ospitante e numero di tirocini attivabili 
 
    1. Il soggetto ospitante e' qualsiasi soggetto, persona fisica  o
giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si  realizza
il tirocinio inclusivo. 
    2. Il soggetto ospitante deve: 
      a)  favorire  l'esperienza  del  tirocinante  nell'ambiente  di
lavoro  permettendogli  di  acquisire  la  conoscenza  diretta  delle
tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonche' la  visualizzazione
dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; 
      b)  stipulare  la  convenzione  con  il  soggetto  promotore  e
collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; 
      c) trasmettere al soggetto  promotore  tutte  le  comunicazioni
effettuate afferenti al tirocinio; 
      d)  designare  un  tutor  con  funzioni  di  affiancamento   al
tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri  lavoratori
in possesso di competenze professionali adeguate e  coerenti  con  il
PFI; 
      e) garantire la formazione teorica, nella  fase  di  avvio  del
tirocinio, in materia di salute e sicurezza nello specifico luogo  di
lavoro (articoli 36  e  37  del  decreto  legislativo  n.  81/2008  e
successive modifiche  ed  integrazioni),  inoltre,  se  prevista,  al
tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai  sensi
dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 81/2008; 
      f)  mettere   a   disposizione   del   tirocinante   tutte   le
attrezzature,  strumentazioni,  equipaggiamenti,   ecc.,   idonei   e
necessari allo svolgimento delle attivita' assegnate; 
      g)  assicurare  la  realizzazione  del  percorso  di  tirocinio
secondo quanto previsto dal progetto. 
    3. Il soggetto ospitante  puo'  ospitare  tirocinanti  che  hanno
avuto con lo stesso un precedente rapporto di  lavoro  previo  parere
positivo del servizio  sanitario  o  sociale  che  ha  in  carico  la
persona. 
    4.  Esclusivamente  con  riferimento  ai  soggetti  pubblici,  il
soggetto promotore e il soggetto ospitante possono coincidere purche'
il tirocinio non sia ospitato presso la medesima  sede  del  servizio
sanitario e sociale che ha in carico il tirocinante. 
    5. Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di  comunicare  l'avvio
del tirocinio al centro per l'impiego in  deroga  a  quanto  previsto
dalla normativa sulla comunicazione obbligatoria. 
    6. Il numero di tirocini inclusivi attivabili presso un  soggetto
ospitante non e' condizionato da alcun limite relativo al numero  dei
lavoratori occupati presso l'unita' operativa ove detti tirocini sono
attivati. 
    7. Il soggetto ospitante puo' interrompere il  tirocinio,  previa
comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti
del tirocinante tali da far venir meno le finalita' del PFI o  lesivi
dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato
rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali  o  delle
norme in materia di sicurezza. 
 
                              Art. 33. 
                             Tirocinante 
 
    1. I tirocinanti devono essere in carico ai servizi sociali o  ai
servizi  sanitari   competenti   e   destinatari   di   un   progetto
personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento
lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia. 
    2. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea  regolarmente
soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma  1,
si applicano le disposizioni del presente capo. 
 
                              Art. 34. 
                             Tutoraggio 
 
    1. Il tutoraggio  e'  svolto  contemporaneamente  da  due  figure
distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal  soggetto
ospitante, che collaborano tra loro. 
    2. Il tutor nominato dal soggetto  promotore  svolge  i  seguenti
compiti: 
      a)  predispone  il  PFI  in  collaborazione  con  il   soggetto
ospitante e con il soggetto che  ha  in  carico  la  persona  qualora
diverso dal promotore o dall'ospitante; 
      b)  coordina  l'organizzazione  e  programma  il  percorso   di
tirocinio inclusivo; 
      c) monitora l'andamento del tirocinio inclusivo a garanzia  del
rispetto di quanto previsto nel PFI; 
      d) predispone l'attestato di frequenza finale di  cui  all'art.
36 del presente regolamento; 
      e) acquisisce dal tirocinante elementi  in  merito  agli  esiti
dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una  eventuale
prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove  questo  sia
diverso da una pubblica amministrazione. 
    3.  Ogni  tutor  del   soggetto   promotore   puo'   accompagnare
contemporaneamente fino ad un  massimo  di  venti  tirocinanti.  Tale
limite non e' previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini
con  medesime  finalita'  formative  presso  il   medesimo   soggetto
ospitante. 
    4. Il tutor  nominato  dal  soggetto  ospitante  e'  responsabile
dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di  lavoro
per tutto il periodo  previsto  dal  PFI.  Il  tutor  deve  possedere
esperienze e  competenze  professionali  adeguate  per  garantire  il
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e  svolgere  i  seguenti
compiti: 
      a)  favorire  l'inserimento  del   tirocinante   nel   contesto
lavorativo; 
      b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attivita' e dei
percorsi formativi previsti dal PFI, anche  coordinandosi  con  altri
lavoratori del soggetto ospitante; 
      c) aggiornare  la  documentazione  relativa  al  tirocinio  per
l'intera durata dello stesso; 
      d) collaborare alla predisposizione dell'attestato di frequenza
finale di cui all'art. 36 del presente regolamento. 
    5. Ogni tutor del soggetto ospitante puo' di  norma  accompagnare
contemporaneamente fino al massimo di tre tirocinanti. 
    6. In caso di assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante
tale da non garantire al tirocinante l'affiancamento  necessario  per
il raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dal  PFI,  il  soggetto
ospitante e' tenuto ad individuare un sostituto dotato  di  requisiti
analoghi e procedere alla sostituzione. Tale variazione  deve  essere
comunicata al tirocinante e al soggetto promotore. 
    7. Il tutor del soggetto  promotore  ed  il  tutor  del  soggetto
ospitante collaborano per: 
      a)  assicurare  le  condizioni   organizzative   e   didattiche
favorevoli all'apprendimento; 
      b)  garantire  il  monitoraggio  in  itinere  e  a  conclusione
dell'intero  percorso   formativo   e   dell'attivita'   svolta   dal
tirocinante. 
 
                              Art. 35. 
            Convenzione e progetto formativo individuale 
 
    1. Il tirocinio  e'  attivato  sulla  base  di  una  convenzione,
sottoscritta dal soggetto promotore, dal  soggetto  ospitante  e  dal
soggetto che ha in carico la persona qualora diverso dal promotore  o
dall'ospitante e dal soggetto finanziatore qualora previsto. 
    2. La convenzione e' conservata a cura del soggetto  promotore  e
definisce gli obblighi cui sono tenuti  tutti  i  soggetti  coinvolti
nell'intervento di tirocinio e contiene  i  dati  identificativi  dei
medesimi. 
    3. La convenzione e' redatta sulla base di uno schema predisposto
dalle strutture regionali competenti in materia di salute e politiche
sociali, redatta sulla base di  uno  schema  approvato  dalla  giunta
regionale, e deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
      a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; 
      b) modalita' di attivazione; 
      c) decorrenza e durata della convenzione; 
      d) individuazione dei soggetti  obbligati  alla  corresponsione
dell'indennita' al tirocinante. 
    4. Il PFI deve contenere le seguenti sezioni: 
      a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore,
del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto  promotore
e del tutor individuato dal soggetto ospitante  presso  la  sede  che
accogliera' il tirocinante; 
      b) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione  del
tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante; 
      c) competenze da acquisire in  riferimento  agli  obiettivi  di
inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione; 
      d) competenze da acquisire con riferimento  a  quelle  previste
dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali come indicato dalla
successiva lettera e); 
      e) competenze di base, trasversali e  tecnico-professionali  da
acquisire, con eventuale indicazione,  ove  possibile,  dalla  figura
professionale di riferimento del repertorio nazionale di cui all'art.
8 del decreto legislativo n. 13/2013 ed eventuale livello EQF; 
      f) diritti e doveri  delle  parti  coinvolte  nel  progetto  di
tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e  del  soggetto
promotore; 
      g)  durata  e  periodo  di  svolgimento   del   tirocinio   con
l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali; 
      h) elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo
del tirocinio; 
      i)  elementi  descrittivi  del   tirocinio,   con   particolare
riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attivita' economica
dell'azienda (codice di classificazione ATECO) o dell'amministrazione
pubblica ospitante, area professionale di riferimento  dell'attivita'
del tirocinio (codice di classificazione CP ISTAT),  sede  prevalente
di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata  e
periodo di svolgimento del tirocinio; 
      j) attivita' da affidare al tirocinante durante il tirocinio  e
modalita' di svolgimento del medesimo; 
      k)   soggetti   che   assumono   l'obbligo   di   corrispondere
l'indennita'  e  di  far  fronte  agli  altri  oneri  connessi   alla
realizzazione  del  tirocinio  (garanzie   assicurative),   ammontare
dell'indennita' mensile cui ha diritto il tirocinante e modalita'  di
erogazione della stessa. 
    5.  Il  PFI  deve  essere  trasmesso  alle  strutture   regionali
competenti  secondo  quando  previsto  dai  relativi   programmi   di
finanziamento. 
 
                              Art. 36. 
                    Indennita' di partecipazione 
 
    1. L'indennita'  costituisce  un  sostegno  di  natura  economica
finalizzata all'inclusione sociale,  all'autonomia  delle  persone  e
alla riabilitazione  il  cui  importo  e'  indicato  nel  PFI  ed  e'
corrisposta, di norma, da parte  dell'ente  responsabile  che  ha  in
carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere,  altresi',
previste ulteriori modalita' di sostegno per i  tirocini  nei  limiti
delle risorse disponibili. 
    2.  Dal  punto  di  vista   fiscale,   l'indennita'   forfettaria
corrisposta al tirocinante e' considerata quale reddito assimilato  a
quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art.  50  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  917/1986.  La  partecipazione   al
tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione. 
 
                              Art. 37. 
         Attestato di frequenza e delle competenze acquisite 
 
    1. Al termine del tirocinio il soggetto  promotore,  rilascia  un
attestato  di  frequenza  che  certifica  le  competenze   acquisite,
utilizzando il modello predisposto dalle  strutture  regionali  della
direzione centrale competente in materia di formazione. 
 
                               Capo V 
                     Norme transitorie e finali 
 
                              Art. 38. 
                   Disposizioni tecnico operative 
 
    1. Con decreto del direttore della struttura regionale competente
per tipologia di  tirocinio  vengono  emanate  le  modalita'  tecnico
operative  specifiche  per  l'applicazione  delle  disposizioni   del
presente regolamento. 
 
                              Art. 39. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per i tirocini in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento trovano applicazione, fatto salvo  le  eventuali
proroghe, le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Regione 18 ottobre 2016, n. 198  (Regolamento  per  l'attivazione  di
tirocini formativi e di orientamento e di tirocini  estivi  ai  sensi
dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge  regionale  n.  18/2005)  fino
alla loro naturale conclusione. La data di avvio e' quella che  viene
indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai  sensi  della
normativa statale in materia. 
    2. Per le proroghe di tirocini in corso alla data di  entrata  in
vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di  cui
agli articoli 3, 17 e 30 del presente regolamento. 
    3. Nel caso di tirocini attivati presso gli enti  della  pubblica
amministrazione con sede nel territorio regionale del  Friuli-Venezia
Giulia conclusisi nel 2018, per i quali si ravvisi la  necessita'  di
completare  il  percorso  formativo  previsto  nel  PFI,  nelle  more
dell'adozione del presente regolamento, e' data  la  possibilita'  di
continuare il tirocinio formativo e di orientamento fino alla  durata
massima complessiva di dodici mesi, incluso il precedente periodo. 
 
                              Art. 40. 
                        Disposizioni generali 
 
    1. Per tutte le fattispecie non specificate ai capi III e IV, per
quanto applicabile, si fa  riferimento  alle  disposizioni  contenute
nell'articolato del capo II. 
 
                              Art. 41. 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre
2016, n. 0198/Pres. (Regolamento per l'attivazione  dei  tirocini  ai
sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2005). 
 
                              Art. 42. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
Visto, il Presidente: Serracchiani