Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1990 
 
   1. L'art. 4 della legge regionale n.  23/1990  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 4 (Composizione  e  nomina  della  Commissione).  -  1.  La
Commissione e' composta dalla Consigliera o Consigliere regionale  di
parita' di cui all'art. 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro),  e  da  quattordici  commissarie  o  commissari  che   siano
rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni  che
si occupano della partecipazione paritaria di  donne  e  uomini  alla
vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo
campo riconosciuta esperienza e  competenza  nei  diversi  aspetti  e
profili. 
  2. La nomina delle e dei  componenti  della  Commissione  e'  cosi'
determinata: 
    a) dieci  componenti  vengono  nominate/i  dal  Presidente  della
Regione sulla  base  delle  candidature  richieste  dallo  stesso  ai
movimenti e alle associazioni di  cui  al  comma  1  di  riconosciuta
rappresentativita' regionale e alle  organizzazioni  regionali  degli
imprenditori  e  imprenditrici  e  dei   lavoratori   e   lavoratrici
dipendenti e autonome maggiormente rappresentative; 
    b) quattro componenti vengono elette/i dal  Consiglio  regionale,
con voto limitato  a  uno,  sulla  base  di  specifica  esperienza  e
competenza acquisita  rispettivamente  nei  settori:  dell'assistenza
sociale, della sanita' e della tutela dell'ambiente, dell'economia  e
del lavoro, della  cultura  e  dell'informazione,  dell'istruzione  e
della formazione professionale. 
  3. I componenti uomini della  Commissione  non  possono  essere  in
quota superiore al 30 per cento. 
  4. Fanno parte, altresi', di diritto della  Commissione,  con  voto
consultivo, le Consigliere regionali in carica  e  un  rappresentante
dei consiglieri regionali in carica. 
  5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera
a),  i  movimenti  e  le  associazioni  di  cui  al   comma   1,   le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano  i  nomi  delle
candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente  della
Regione che provvede alla  costituzione  della  Commissione  entro  i
successivi sessanta giorni. 
  6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura;
le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento  della  nuova
Commissione; le commissarie e i commissari possono essere  confermati
una sola volta. In caso di cessazione  per  qualsiasi  causa  di  una
delle  commissarie  o  di  uno  dei  commissari  si   provvede   alla
sostituzione nei termini e con le modalita' indicate  ai  commi  2  e
5.».