Art. 2 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1990 1. L'art. 4 della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Composizione e nomina della Commissione). - 1. La Commissione e' composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parita' di cui all'art. 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili. 2. La nomina delle e dei componenti della Commissione e' cosi' determinata: a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentativita' regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative; b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanita' e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale. 3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento. 4. Fanno parte, altresi', di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei consiglieri regionali in carica. 5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni. 6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalita' indicate ai commi 2 e 5.».