Art. 3 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 1. All'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «delle componenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle/dei componenti»; b) al comma 2 dopo la parola «commissarie» sono aggiunte le seguenti: «e dei commissari»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la meta' piu' uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.»; d) al comma 4 dopo la parola «delle» e' inserita la seguente: «/dei».