Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 
 
   1. All'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «delle componenti» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle/dei componenti»; 
    b) al comma 2 dopo  la  parola  «commissarie»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e dei commissari»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Le  sedute  della  Commissione  sono   valide   in   prima
convocazione quando sia presente la meta' piu' uno delle  commissarie
e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di  almeno
un terzo  delle  commissarie  e  dei  commissari;  dopo  tre  assenze
consecutive non giustificate, la  commissaria  o  il  commissario  si
considera decaduta/o.»; 
    d) al comma 4 dopo la parola «delle»  e'  inserita  la  seguente:
«/dei».