Art. 4 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 
 
   1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 dopo le parole «Alle commissarie» sono inserite  le
seguenti: «e ai commissari»; 
    b) al comma 4 le parole  «e  alle  commissarie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, alle commissarie e ai commissari»; 
    c) al comma 5 le parole «da lei delegate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «o commissari da lei delegati».