Art. 4 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «Alle commissarie» sono inserite le seguenti: «e ai commissari»; b) al comma 4 le parole «e alle commissarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle commissarie e ai commissari»; c) al comma 5 le parole «da lei delegate» sono sostituite dalle seguenti: «o commissari da lei delegati».