Art. 5 
 
      Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1990 
 
   1. L'art. 8 della legge regionale n.  23/1990  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8  (Elenco  regionale  dei  movimenti  delle  donne  e  delle
associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di  donne
e uomini alla vita economica e sociale del territorio  regionale).  -
1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle  associazioni
di cui all'art. 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la  Presidenza
della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle  donne  e  delle
associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di  donne
e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui
possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti  i
movimenti e le associazioni, le cui finalita'  rientrino  fra  quelle
previste dalla presente  legge  e  che  abbiano  sede  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia.».