Art. 5 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1990 1. L'art. 8 della legge regionale n. 23/1990 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale). - 1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalita' rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.».