Art. 6 
 
                          Norma transitoria 
 
   1. La Commissione regionale per le pari opportunita'  tra  uomo  e
donna operante alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
rimane in carica fino alla fine della presente legislatura cosi' come
previsto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 23/1990.