Allegato 
 
Regolamento concernente i trasferimenti  in  conto  capitale  per  la
  progettazione, realizzazione e manutenzione  di  infrastrutture  di
  urbanizzazione  primaria  a  fruizione  collettiva,   veicolare   o
  pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo  economico  locale,  ai
  sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015,
  n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio  2015,  n.  3
(Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali),  stabilisce,
in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui  all'art.  64
della legge regionale n. 3/2015, i criteri di riparto, le modalita' e
i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in  conto
capitale, nonche' le modalita' di presentazione della  domanda  e  di
attestazione  dell'avvenuta   realizzazione   degli   interventi   di
progettazione, realizzazione  e  manutenzione  di  infrastrutture  di
urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale,
non soggette a sfruttamento commerciale,  quali  strade  pubbliche  e
d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi  ciclabili  e
pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione
ambientale e valorizzazione paesaggistica, a favore dei  consorzi  di
sviluppo economico locale. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento  si  applica  la  definizione
contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge  regionale  n.
3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali. 
    2. Ai fini del presente regolamento per  servizio  competente  si
intende il  Servizio  sviluppo  economico  locale  dell'area  per  il
manifatturiero della direzione centrale attivita' produttive, turismo
e cooperazione. 
 
                               Art. 3. 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  Sono  beneficiari  dei  trasferimenti  di  cui  al   presente
regolamento, i  consorzi  di  sviluppo  economico  locale  che  hanno
concluso le  operazioni  di  riordino  di  cui  agli  articoli  62  e
seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto  dell'art.
85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7, della medesima legge  regionale
n. 3/2015, da  soggetti  pubblici  e  da  associazioni  di  categoria
rappresentative dei settori industriali e artigianali. 
    2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente  regolamento
i consorzi di sviluppo economico locale che: 
      a) ai sensi dell'art. 85, comma 5,  della  legge  regionale  n.
3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato  per  tre  esercizi
consecutivi perdite di esercizio; 
      b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal
combinato disposto dell'art. 85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7; 
      c)  sono  destinatari  delle  sanzioni  previste  dal   decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina  della  responsabilita'
amministrativa delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art.
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 4. 
                        Cumulo di contributi 
 
    1. I trasferimenti concessi ai  sensi  del  presente  regolamento
sono  cumulabili  con  altre  provvidenze,  a  favore  dei   medesimi
interventi oggetto di richiesta, concesse  dallo  Stato  o  da  altri
soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta. 
    2. Il soggetto beneficiario e' tenuto a dichiarare nella fase  di
concessione e nella successiva fase  di  rendicontazione,  gli  altri
eventuali contributi richiesti e ottenuti. 
    3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta  benefici
di  altre  provvidenze,  l'importo  delle   stesse   viene   detratto
dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. 
 
                               Art. 5. 
                       Interventi ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 85,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti  in  conto
capitale  di  cui  al  presente  regolamento,   gli   interventi   di
progettazione, realizzazione  e  manutenzione  di  infrastrutture  di
urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale,
non soggette a sfruttamento commerciale,  quali  strade  pubbliche  o
d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi  ciclabili  e
pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione
ambientale e valorizzazione paesaggistica. 
    2. Ai sensi dell'art. 85,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche  l'acquisto
degli immobili, la demolizione e rimozione di  edifici  dismessi,  le
pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e  il  mantenimento
dell'integrita' e dell'efficienza delle  infrastrutture  medesime  ai
fini della salvaguardia e incolumita' delle persone. 
    3. Ai sensi dell'art. 85,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
3/2015 gli interventi  di  cui  al  comma  1  sono  realizzati  negli
agglomerati  industriali  di  competenza  sulle   infrastrutture   di
proprieta' dei consorzi, oppure su aree oggetto  di  procedimento  di
esproprio, purche' sia gia' stata  dichiarata  la  pubblica  utilita'
dell'opera, oppure su infrastrutture  di  proprieta'  di  altri  enti
locali nella disponibilita'  dei  consorzi  sulla  base  di  accordi,
convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per  un  periodo
di tempo definito non inferiore a novanta anni. 
    4.  Gli  interventi  oggetto  di  richiesta  sono  inseriti   nel
programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
 
                               Art. 6. 
              Presentazione manifestazione di interesse 
 
    1. Ciascun consorzio con i requisiti di cui all'art. 3, che abbia
interesse  a  beneficiare  delle  assegnazioni  di  cui  al  presente
regolamento, finalizzate alla realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, presenta, entro il 28 febbraio di ciascun anno,  apposita
manifestazione di interesse con correlata  indicazione  dei  seguenti
parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno: 
      a) superficie D1; 
      b) superficie D1 libera; 
      c) numero delle imprese insediate; 
      d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate; 
      e) chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale
pubblica di competenza dei consorzi. 
 
                               Art. 7. 
                    Riparto dei fondi disponibili 
 
    1. Con provvedimento del direttore centrale competente in materia
di attivita' produttive e' operato il riparto dei fondi disponibili a
valere sul capitolo di spesa di cui all'art. 85 della legge regionale
n.  3/2015,  tra  i  consorzi  richiedenti,  entro  sessanta   giorni
decorrenti dal termine di cui all'art. 6, comma  1,  sulla  base  dei
parametri del medesimo art. 6, comma 1, e delle relative  percentuali
indicate negli atti di programmazione finanziaria. 
    2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1  sono,  altresi',
assegnate le risorse  derivanti  dalla  rinegoziazione  a  condizioni
migliorative dei tassi di interesse dei mutui  contratti  e  assisiti
dal contributo concesso ai sensi dell'art. 15 della  legge  regionale
18  gennaio  1999,  n.  3  (Disciplina  dei  consorzi   di   sviluppo
industriale), secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 21  a
26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n.  24  (legge  collegata
alla manovra di bilancio 2017-2019). 
    3.  Il  servizio  competente   comunica   a   ciascun   consorzio
richiedente il provvedimento di cui al comma 1. 
 
                               Art. 8. 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. I consorzi che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art.
7, comma 3, presentano, entro i successivi trenta giorni, al servizio
competente, a mezzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'indirizzo
economia@certregione.fvg.it la relativa domanda di  assegnazione  dei
trasferimenti in conto capitale, sottoscritta con firma digitale  del
legale rappresentante del consorzio, secondo il  modello  di  domanda
approvato  con  decreto  del  direttore  del   servizio   competente,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente: 
      a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di  notorieta',  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
attestanti: 
        1)  il  carattere  pubblico  degli  interventi   oggetto   di
richiesta; 
        2) l'indicazione di quali tra  gli  interventi  inseriti  nel
programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge
regionale n. 14/2002 sono oggetto della domanda; 
        3) che gli interventi oggetto di richiesta insistono su  aree
di cui il consorzio ha la proprieta' o la  disponibilita',  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3; 
        4) se sono state chieste o attribuite assegnazioni  a  favore
dei medesimi interventi oggetto di richiesta  al  fine  del  rispetto
della disciplina sul cumulo di cui all'art. 4, comma 2; 
        5) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 
        6) l'osservanza della normativa vigente in tema di  sicurezza
sul lavoro  in  attuazione  dell'art.  73  della  legge  regionale  5
dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori  dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 
        7) l'eventuale indeducibilita' dell'IVA; 
      b) la documentazione di cui all'art. 56, comma 1,  della  legge
regionale n. 14/2002; 
      c) una comunicazione attestante la data  presunta  di  avvio  e
conclusione degli interventi oggetto di richiesta. 
 
                               Art. 9. 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e diritto  di  accesso),  l'Amministrazione  regionale
comunica al soggetto richiedente: 
      a) l'Amministrazione competente; 
      b) l'oggetto del procedimento promosso; 
      c) la struttura competente, i nominativi del  responsabile  del
procedimento e del suo sostituto; 
      d) il dipendente cui e' affidata la conduzione dell'istruttoria
del procedimento; 
      e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento; 
      f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte  e
documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
                      Istruttoria della domanda 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento,  nonche'  la
rispondenza  della  domanda  ai  requisiti  e  alle   condizioni   di
ammissibilita'   richiedendo,    ove    necessario,    documentazione
integrativa. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione  o  all'integrazione.   In   caso   di   mancata   o
incompletezza d'integrazione  istruttoria,  la  domanda  e'  valutata
sulla base della documentazione agli atti. 
    3. Il servizio  competente,  prima  della  formale  adozione  del
provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   al   consorzio
richiedente i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    4.  Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia al consorzio richiedente: 
      a) le domande  presentate  al  di  fuori  del  termine  di  cui
all'art. 8, comma 1; 
      b)   le   domande   non   firmate   digitalmente   dal   legale
rappresentante del consorzio; 
      c) le  domande  presentate  con  modalita'  diverse  da  quelle
previste dall'art. 8; 
      d)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione. 
 
                              Art. 11. 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, ai  sensi  dell'art.
85 della legge regionale n.  3/2015,  sono  ammissibili  le  seguenti
spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di  assegnazione
dei trasferimenti, strettamente  afferenti  agli  interventi  di  cui
all'art. 5 e relative alle infrastrutture di urbanizzazione  primaria
oggetto di richiesta e relative pertinenze: 
      a) spese per la progettazione e direzione lavori, svolte  anche
per il tramite del proprio personale interno; nel caso  di  attivita'
tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi,  le
spese  del  personale  imputabili  sono  determinate  con   modalita'
semplificata attraverso l'applicazione in via analogica della tabella
dei costi standard unitari, di cui alla  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2823/2009, di  cui  all'Allegato  A,  costituente  parte
integrante e sostanziale del presente regolamento.  I  costi  unitari
sono   moltiplicati   per    le    ore    effettivamente    impiegate
nell'intervento, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo; 
      b)  spese  per   la   realizzazione   dell'intervento   oggetto
dell'istanza; 
      c) spese di manutenzione e di  mantenimento  dell'integrita'  e
dell'efficienza delle infrastrutture ai  fini  della  salvaguardia  e
dell'incolumita' delle persone; 
      d)  spese  per  l'acquisto  di  immobili  ove   realizzare   le
infrastrutture; 
      e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici  dismessi
necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. 
    2. L'imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  rappresenta  una  spesa
ammissibile  solo  se  realmente  e  definitivamente  sostenuta   dal
consorzio richiedente. Nel caso  in  cui  un  consorzio  beneficiario
operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle
attivita' che realizza nell'ambito delle iniziative,  i  costi  vanno
indicati al netto dell'IVA.  
 
                              Art. 12. 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili  le  spese  diverse  da  quelle  previste
dall'art. 11 e in particolare: 
      a) i beni di consumo; 
      b) beni e materiali usati; 
      c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro,  IVA
esclusa; 
      d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
      e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e  altri
oneri meramente finanziari; 
      f) spese di consulenza; 
      g) spese di personale, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.
11, comma 1, lettera a); 
      h) spese generali. 
    2. Ai sensi dell'art. 85,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento  delle
infrastrutture stesse.  
 
                              Art. 13. 
                    Ammontare delle assegnazioni 
 
    1. Nel limite delle  risorse  disponibili,  le  assegnazioni  dei
trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima
del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 
 
                              Art. 14. 
                      Modalita' di concessione 
 
    1. Le assegnazioni  dei  trasferimenti  in  conto  capitale  sono
concesse entro novanta giorni dalla ricezione della  domanda  di  cui
all'art. 8. 
    2. Le assegnazioni  dei  trasferimenti  in  conto  capitale  sono
concesse con decreto del direttore del servizio competente  ai  sensi
dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002. 
    3. Con il decreto  di  concessione  sono  fissati  i  termini  di
conclusione degli interventi e  i  termini  e  le  modalita'  per  la
rendicontazione. 
    4.  E'  consentita  la  richiesta  di  proroga  dei  termini   di
conclusione  degli  interventi  a  condizione  che  sia  motivata   e
presentata  prima  della  scadenza  degli  stessi;  la   proroga   e'
autorizzata dal servizio competente entro tre mesi. 
    5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui
al comma 4 ovvero  di  presentazione  dell'istanza  stessa  oltre  la
scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve la
spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini  medesimi,
previa  valutazione  da   parte   del   servizio   competente   della
realizzazione dell'iniziativa conformemente agli  obiettivi  indicati
originariamente. 
 
                               Art. 15. 
                       Modalita' di erogazione 
 
    1.  Le  erogazioni  dei  trasferimenti  in  conto  capitale  sono
disposte nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  57  della  legge
regionale n. 14/2002 e ai sensi dell'art. 85, comma  9,  della  legge
regionale n. 3/2015.  
 
                              Art. 16. 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il beneficiario e' tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 
      a) applicare, ai sensi  dell'art.  64,  comma  9,  della  legge
regionale n. 3/2015, la legge regionale  n.  14/2002  in  materia  di
lavori  pubblici,  e  utilizzare  per  gli  affidamenti  procedure  a
evidenza pubblica non  discriminatorie  e  trasparenti  nel  rispetto
delle norme sugli appalti pubblici; 
      b) rispettare la tempistica di conclusione degli  interventi  e
di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 14,  comma
3, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente; 
      c) garantire, ai sensi  dell'art.  85,  comma  4,  della  legge
regionale  n.  3/2015,   il   libero   accesso   all'utilizzo   delle
infrastrutture realizzate; 
      d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica  delle
infrastrutture realizzate; 
      e) realizzare gli interventi esclusivamente  negli  agglomerati
industriali di competenza, ai sensi  dell'art.  85,  comma  2,  della
legge regionale n. 3/2015; 
      f) consentire e agevolare le ispezioni e  i  controlli  di  cui
all'art. 21; 
      g) comunicare eventuali variazioni  agli  interventi  ai  sensi
dell'art. 17; 
      h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal  regolamento
e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento; 
      i) eseguire l'intervento conformemente a quanto  assentito  con
il  decreto  di  concessione,  ed  eventuali  variazioni  formalmente
approvate. 
 
                              Art. 17. 
                     Variazioni degli interventi 
 
    1.  Le  richieste  di  variazione  agli  interventi  oggetto   di
assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante  del  Consorzio,
sono presentate al servizio  competente,  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che  da'
motivazione delle variazioni richieste  e  descriva  gli  scostamenti
rispetto al progetto originario. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  degli  interventi  oggetto  di  assegnazione
ovvero costituirne una modifica sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione. 
    3.  Il  servizio  competente  provvede  alla  valutazione   della
variazione proposta comunicandone l'esito  al  consorzio  richiedente
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione  della
richiesta di variazione. Le  variazioni  non  comportano  un  aumento
dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario. 
    4.  Non  sono  ammissibili,  pena  la  revoca   dell'assegnazione
concessa,  le  variazioni   agli   interventi   che   comportino   il
trasferimento  dell'intervento  al   di   fuori   degli   agglomerati
industriali di competenza del consorzio beneficiario. 
    5. La variazione degli interventi,  non  sottoposta  alla  previa
approvazione del  servizio  competente,  comporta  la  corrispondente
riduzione dell'assegnazione concessa.  
 
                              Art. 18. 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la  rendicontazione
della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale  n.
7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di  cui
all'art. 14, comma 3, o nell'eventuale successiva  comunicazione  del
servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di  cui
all'art. 14, comma 4. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    3. Nel caso in  cui  la  rendicontazione  permanga  irregolare  o
incompleta,   l'ufficio   competente   procede   sulla   base   della
documentazione agli atti, alla rideterminazione  o  alla  revoca  del
contributo.  
 
                              Art. 19. 
  Regolarita' formale della documentazione giustificativa di spesa 
 
    1. Le  spese  sostenute  dai  beneficiari  sono  giustificate  da
fatture quietanzate o da documenti  contabili  di  valore  probatorio
equivalente  che  diano  evidenza  della  fonte   di   finanziamento,
registrate nelle scritture contabili consortili secondo le  modalita'
previste dall'art. 79 della legge regionale n. 3/2015. 
    2. Il beneficiario su  richiesta  dell'Amministrazione  regionale
produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici  dai
quali si evincano le operazioni economiche effettuate.  
 
                              Art. 20. 
     Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione 
 
    1. Il provvedimento di concessione e' revocato  a  seguito  della
rinuncia  del  beneficiario,  nonche'  al  ricorrere  delle  seguenti
fattispecie: 
      a) violazione degli obblighi di cui all'art.  16,  lettere  a),
b), c), d), e), f), h), i); 
      b)  spesa   ammissibile,   in   esito   all'istruttoria   sulla
rendicontazione,  inferiore  al  settanta  per   cento   dell'importo
originariamente previsto; 
      c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5; 
      d) variazioni agli interventi che comportano  il  trasferimento
dell'intervento  al  di  fuori  degli  agglomerati   industriali   di
competenza del consorzio beneficiario ai sensi dell'art. 17, comma 4; 
      e) la  rendicontazione  delle  spese  e'  presentata  oltre  il
termine  previsto  per  la  conclusione  dell'intervento  e  per   la
presentazione  della  relativa  rendicontazione,   fatta   salva   la
previsione dell'art. 14, comma 5, ovvero  il  termine  assegnato  per
provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione
decorre inutilmente e il servizio competente operi ai sensi dell'art.
18, comma 3; 
    2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa: 
      a)  la  riduzione  della  spesa  ammissibile  per  effetto   di
modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'art. 17; 
      b)  l'ipotesi  di  attuazione  parziale   che   garantisca   il
raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'intervento; 
      c) l'ipotesi di cui all'art. 18, comma 3. 
    3. Il servizio  competente,  prima  della  formale  adozione  del
provvedimento  negativo,   comunica   tempestivamente   ai   soggetti
interessati l'avvio del procedimento di revoca del  provvedimento  di
concessione, secondo quanto previsto dagli articoli  13  e  14  della
legge regionale n. 7/2000. 
    4. Le somme eventualmente  erogate  sono  restituite  secondo  le
modalita' previste agli articoli 49 e seguenti della legge  regionale
n. 7/2000.  
 
                              Art. 21. 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli  ispettivi
e chiedere la presentazione di documentazione o  di  chiarimenti,  ai
sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi  momento  l'ufficio  competente  puo'  disporre,  anche   a
campione,  ispezioni  e  controlli,  e  richiedere  l'esibizione   di
documenti originali in relazione ai contributi concessi,  allo  scopo
di verificare lo stato di attuazione degli  interventi,  il  rispetto
degli obblighi previsti dal presente  regolamento  e  la  veridicita'
delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 22. 
                         Norma transitoria. 
 
    1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di  interesse
di cui all'art. 6 e' presentata entro trenta giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente  regolamento.  In  deroga  a  quanto   previsto
dall'art. 11, comma 1, ai sensi  dell'art.  85,  comma  8-bis,  della
legge regionale n.  3/2015,  in  sede  di  prima  applicazione,  sono
ammissibili  le   spese   sostenute   anche   antecedentemente   alla
presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016. 
 
                              Art. 23. 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alla legge regionale n.  7/2000  e  alla  legge  regionale  n.
14/2002. 
 
                              Art. 24. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
    Visto, il Presidente: Serracchiani