Allegato Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali). (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'art. 64 della legge regionale n. 3/2015, i criteri di riparto, le modalita' e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in conto capitale, nonche' le modalita' di presentazione della domanda e di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali. 2. Ai fini del presente regolamento per servizio competente si intende il Servizio sviluppo economico locale dell'area per il manifatturiero della direzione centrale attivita' produttive, turismo e cooperazione. Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell'art. 85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7, della medesima legge regionale n. 3/2015, da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali. 2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i consorzi di sviluppo economico locale che: a) ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale n. 3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio; b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal combinato disposto dell'art. 85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7; c) sono destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 4. Cumulo di contributi 1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta, concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta. 2. Il soggetto beneficiario e' tenuto a dichiarare nella fase di concessione e nella successiva fase di rendicontazione, gli altri eventuali contributi richiesti e ottenuti. 3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile. Art. 5. Interventi ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 85, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica. 2. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, della legge regionale n. 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrita' e dell'efficienza delle infrastrutture medesime ai fini della salvaguardia e incolumita' delle persone. 3. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, della legge regionale n. 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprieta' dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purche' sia gia' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, oppure su infrastrutture di proprieta' di altri enti locali nella disponibilita' dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo definito non inferiore a novanta anni. 4. Gli interventi oggetto di richiesta sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Art. 6. Presentazione manifestazione di interesse 1. Ciascun consorzio con i requisiti di cui all'art. 3, che abbia interesse a beneficiare delle assegnazioni di cui al presente regolamento, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, presenta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno: a) superficie D1; b) superficie D1 libera; c) numero delle imprese insediate; d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate; e) chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza dei consorzi. Art. 7. Riparto dei fondi disponibili 1. Con provvedimento del direttore centrale competente in materia di attivita' produttive e' operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'art. 85 della legge regionale n. 3/2015, tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo art. 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria. 2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresi', assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti dal contributo concesso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). 3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1. Art. 8. Presentazione della domanda 1. I consorzi che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, presentano, entro i successivi trenta giorni, al servizio competente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it la relativa domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, secondo il modello di domanda approvato con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente: a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti: 1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta; 2) l'indicazione di quali tra gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/2002 sono oggetto della domanda; 3) che gli interventi oggetto di richiesta insistono su aree di cui il consorzio ha la proprieta' o la disponibilita', ai sensi dell'art. 5, comma 3; 4) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 4, comma 2; 5) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 6) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 7) l'eventuale indeducibilita' dell'IVA; b) la documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002; c) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta. Art. 9. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente: a) l'Amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del suo sostituto; d) il dipendente cui e' affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento; e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento; f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Istruttoria della domanda 1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda e' valutata sulla base della documentazione agli atti. 3. Il servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 4. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia al consorzio richiedente: a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'art. 8, comma 1; b) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del consorzio; c) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dall'art. 8; d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. Art. 11. Spese ammissibili 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, strettamente afferenti agli interventi di cui all'art. 5 e relative alle infrastrutture di urbanizzazione primaria oggetto di richiesta e relative pertinenze: a) spese per la progettazione e direzione lavori, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attivita' tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili sono determinate con modalita' semplificata attraverso l'applicazione in via analogica della tabella dei costi standard unitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'intervento, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo; b) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza; c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrita' e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone; d) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare le infrastrutture; e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura. 2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attivita' che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA. Art. 12. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 11 e in particolare: a) i beni di consumo; b) beni e materiali usati; c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa; d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; f) spese di consulenza; g) spese di personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a); h) spese generali. 2. Ai sensi dell'art. 85, comma 6, della legge regionale n. 3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture stesse. Art. 13. Ammontare delle assegnazioni 1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Art. 14. Modalita' di concessione 1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 8. 2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del direttore del servizio competente ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002. 3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di conclusione degli interventi e i termini e le modalita' per la rendicontazione. 4. E' consentita la richiesta di proroga dei termini di conclusione degli interventi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga e' autorizzata dal servizio competente entro tre mesi. 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui al comma 4 ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve la spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati originariamente. Art. 15. Modalita' di erogazione 1. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 14/2002 e ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale n. 3/2015. Art. 16. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario e' tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: a) applicare, ai sensi dell'art. 64, comma 9, della legge regionale n. 3/2015, la legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, e utilizzare per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici; b) rispettare la tempistica di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente; c) garantire, ai sensi dell'art. 85, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate; d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica delle infrastrutture realizzate; e) realizzare gli interventi esclusivamente negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'art. 85, comma 2, della legge regionale n. 3/2015; f) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'art. 21; g) comunicare eventuali variazioni agli interventi ai sensi dell'art. 17; h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento; i) eseguire l'intervento conformemente a quanto assentito con il decreto di concessione, ed eventuali variazioni formalmente approvate. Art. 17. Variazioni degli interventi 1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al servizio competente, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che da' motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di assegnazione ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione. 3. Il servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al consorzio richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario. 4. Non sono ammissibili, pena la revoca dell'assegnazione concessa, le variazioni agli interventi che comportino il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario. 5. La variazione degli interventi, non sottoposta alla previa approvazione del servizio competente, comporta la corrispondente riduzione dell'assegnazione concessa. Art. 18. Rendicontazione 1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'art. 14, comma 3, o nell'eventuale successiva comunicazione del servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di cui all'art. 14, comma 4. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 3. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo. Art. 19. Regolarita' formale della documentazione giustificativa di spesa 1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalita' previste dall'art. 79 della legge regionale n. 3/2015. 2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate. Art. 20. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione 1. Il provvedimento di concessione e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonche' al ricorrere delle seguenti fattispecie: a) violazione degli obblighi di cui all'art. 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i); b) spesa ammissibile, in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell'importo originariamente previsto; c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5; d) variazioni agli interventi che comportano il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario ai sensi dell'art. 17, comma 4; e) la rendicontazione delle spese e' presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell'art. 14, comma 5, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il servizio competente operi ai sensi dell'art. 18, comma 3; 2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa: a) la riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'art. 17; b) l'ipotesi di attuazione parziale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'intervento; c) l'ipotesi di cui all'art. 18, comma 3. 3. Il servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000. 4. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalita' previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale n. 7/2000. Art. 21. Ispezioni e controlli 1. L'Amministrazione regionale puo' disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 22. Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all'art. 6 e' presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, ai sensi dell'art. 85, comma 8-bis, della legge regionale n. 3/2015, in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016. Art. 23. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002. Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani