Art. 10 Commissione d'esame 1. La valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e' espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di commissione d'esame, un esperto di settore, un esperto di valutazione. 2. In relazione allo specifico processo di certificazione, il Presidente di commissione d'esame, individuato all'interno di un apposito elenco regionale, e' nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente, secondo quanto di seguito disposto: a) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito ad un processo di certificazione delle competenze cquisite in contesti formali; b) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito al processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e ove non sia possibile inserire gli interessati all'interno di commissioni d'esame organizzate ai sensi della precedente lettera a); c) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ratione materiae, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di specifica competenza prevista dalla normativa di settore. 3. L'Esperto di settore e' nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo individuando il nominativo all'interno di un apposito elenco regionale. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo si avvarra', per l'individuazione dell'Esperto di settore, del supporto dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della legge n. 92/2012 e nell'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 relativa alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, i quali forniranno i nominativi di soggetti competenti nel settore di riferimento nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2015. 4. L'Esperto di valutazione e' nominato dall'ente titolato all'erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso di requisiti professionali appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative. 5. Le modalita' di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con successivo atto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.