Art. 10 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1. La valutazione prevista nel  processo  di  certificazione  delle
competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per  la
certificazione delle competenze acquisite in contesti non  formali  e
informali e' espletata da una commissione composta da tre componenti:
il Presidente di commissione  d'esame,  un  esperto  di  settore,  un
esperto di valutazione. 
  2. In relazione  allo  specifico  processo  di  certificazione,  il
Presidente di commissione  d'esame,  individuato  all'interno  di  un
apposito  elenco  regionale,  e'  nominato  dal  dirigente   generale
dell'Assessorato regionale  competente,  secondo  quanto  di  seguito
disposto: 
    a)   dal   dirigente    generale    dell'Assessorato    regionale
dell'istruzione e della formazione professionale, previa richiesta di
istituzione di commissione d'esame da parte  dell'ente  titolato,  in
caso  di  commissioni  che  valutano  in  esito  ad  un  processo  di
certificazione delle competenze cquisite in contesti formali; 
    b) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del  lavoro,
dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle   attivita'
formative, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame  da
parte dell'ente titolato, in caso  di  commissioni  che  valutano  in
esito al processo di certificazione  delle  competenze  acquisite  in
contesti non formali e informali e ove non sia possibile inserire gli
interessati all'interno di commissioni d'esame organizzate  ai  sensi
della precedente lettera a); 
    c) dal dirigente generale dell'Assessorato  regionale  competente
ratione materiae, previa  richiesta  di  istituzione  di  commissione
d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di specifica  competenza
prevista dalla normativa di settore. 
  3.  L'Esperto  di  settore  e'  nominato  dal  dirigente   generale
dell'Assessorato regionale competente ai sensi del  precedente  comma
2,  lettere  a),  b),  c),  del  presente  articolo  individuando  il
nominativo all'interno di un apposito elenco  regionale.  Nelle  more
della predisposizione del  suddetto  elenco,  il  dirigente  generale
dell'Assessorato regionale competente ai sensi del  precedente  comma
2, lettere a),  b),  c),  del  presente  articolo  si  avvarra',  per
l'individuazione dell'Esperto di settore, del supporto  dei  soggetti
individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della legge  n.  92/2012  e
nell'intesa in Conferenza Unificata del  20  dicembre  2012  relativa
alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti  territoriali,  i
quali forniranno i nominativi di soggetti competenti nel  settore  di
riferimento nel rispetto dei requisiti minimi  previsti  dal  decreto
ministeriale 30 giugno 2015. 
  4.  L'Esperto  di  valutazione  e'  nominato   dall'ente   titolato
all'erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso  di  requisiti
professionali   appropriati   al   presidio   della    funzione    di
pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative. 
  5. Le modalita' di costituzione degli elenchi  e  di  funzionamento
delle  commissioni  d'esame  sono  definite   con   successivo   atto
dall'Assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la   formazione
professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale  per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro.